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Maxisequestro nello studio di un commercialista, bocciato il ricorso

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Guardia di finanza

Guardia di finanza

Viterbo – (sil.co.) –

Maxisequestro presso lo studio di un commercialista confermato dalla cassazione. Al centro della vicenda giudiziaria c’è un’articolata indagine della guardia di finanza per presunte false fatturazioni che coinvolge diverse società locali.

Lo scorso 20 marzo la terza sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un professionista 44enne contro l’ordinanza con cui, lo scorso primo dicembre, il tribunale del riesame di Viterbo, ha rigettato l’istanza dell’indagato, in concorso con atri soggetti,  contro il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 22 ottobre 2025 ed eseguito dalle fiamme gialle del gruppo di Viterbo il 13 novembre successivo.

Durante le operazioni, i finanzieri hanno perquisito la residenza e lo studio del professionista, ponendo sotto vincolo un’ampia mole di documentazione contabile ed amministrativa cartacea. In parallelo, le forze dell’ordine hanno effettuato in loco la copia forense dei dati contenuti nei dispositivi informatici in uso all’indagato e alla moglie (uno smartphone e due pc portatili).

Secondo l’ipotesi accusatoria, il professionista avrebbe fornito la documentazione contabile di una società e sarebbe stato incaricato della fase preparatoria per la cessione di quote riguardanti altre due società, partecipando attivamente al presunto sistema di fatture per operazioni inesistenti.

La suprema corte ha respinto in blocco le doglianze della difesa, dichiarando la totale inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità. Relativamente alla documentazione cartacea e contabile, in particolare, la corte ha ribadito nelle motivazioni della sentenza, pubblicate il 17 agosto, che il nesso di pertinenza con il reato fiscale contestato è di immediata e”intuitiva” evidenza. In questi casi, la motivazione del decreto può ritenersi adeguata anche se sintetica o redatta per relationem agli atti di indagine della guardia di finanza.

Per quanto riguarda invece la contestata invasività della perquisizione digitale sui computer e sul cellulare, la cassazione ha chiarito un punto determinante: gli operanti non hanno applicato alcun sequestro fisico sui supporti informatici, limitandosi a estrarre direttamente la copia forense dei dati alla presenza e con il consenso dell’indagato e dei difensori. Assente il sequestro dei dispositivi, non sussiste presupposto per ricorrere al riesame.


Presunzione di innocenza

Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.


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