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Viterbo – (sil.co.) – Un cavillo procedurale e un giudizio medico inattaccabile fermano la battaglia legale di una guardia giurata del Viterbese.
Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto definitivamente il ricorso presentato bel 2023 da un vigilante contro il decreto con cui la prefettura di Viterbo gli aveva negato il rinnovo della licenza di porto d’armi per uso di difesa personale.
La vicenda trae origine dal diniego opposto dall’ufficio territoriale del governo a seguito del responso emesso dal collegio medico legale aziendale della Asl di Viterbo.
La commissione medica, chiamata a verificare il possesso dei requisiti psicofisici minimi previsti dal D.M. Sanità del 28 aprile 1998, aveva giudicato il lavoratore “non idoneo”, bloccando di fatto la sua attività professionale nell’istituto di vigilanza presso cui era impiegato.
Il ricorrente si era quindi rivolto ai giudici amministrativi lamentando un presunto difetto di motivazione e un’istruttoria incompleta. Secondo la difesa, la prefettura non avrebbe tenuto conto della documentazione medica integrativa prodotta dal dipendente e avrebbe ingiustamente negato una nuova visita collegiale.
La decisione del collegio presieduto da Claudia Lattanzi (relatrice la dott.ssa Silvia Simone) non ha lasciato margine di manovra. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse originario e, in ogni caso, infondato nel merito.
Il punto chiave risiede nell’architettura dei ricorsi amministrativi. L’interessato ha impugnato unicamente il decreto finale del prefetto, omettendo di contestare in sede giudiziale il certificato medico della Asl, che costituisce l’atto presupposto e direttamente lesivo. Come ricordato nella sentenza, la giurisprudenza consolidata il principio per cui non si può attendere il provvedimento finale per fare valere vizi che appartengono a un atto antecedente ormai divenuto inoppugnabile.
“Nessuna lacuna nelle valutazioni”
Oltre al profilo formale, i giudici hanno evidenziato che la prefettura ha motivato correttamente la propria scelta e ha preso in esame tutti gli elementi presentati. Le certificazioni private fornite dal ricorrente non sono state ritenute sufficienti a scalzare il giudizio di inidoneità formulato dalla commissione medica ufficiale.
Valutate la peculiarità e la delicatezza della materia, il Tar del Lazio ha disposto la compensazione integrativa delle spese di lite tra le parti, ordinando al contempo l’oscuramento dei dati personali del ricorrente a tutela della riservatezza.
