Viterbo – (sil.co.) Detenuto malato resta in carcere: “Trattamento medico e psichiatrico adeguato all’interno dell’istituto di pena”. La corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa di un uomo condannato a cinque anni per reati di violenza sessuale, lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e violazione del divieto di avvicinamento.
Violenza sulle donne – foto di repertorio
Con questa decisione, i giudici di legittimità hanno confermato l’ordinanza emessa il 3 febbraio 2026 dal tribunale di sorveglianza di Roma, confermando che il quadro clinico del condannato non è incompatibile con il regime carcerario e che la sua pena – con fine pena previsto per gennaio 2029 – proseguirà in cella.
L’uomo sta scontando una condanna a 5 anni e un mese di reclusione per fatti commessi nell’agosto del 2021 (violenza sessuale e lesioni) e nel corso del 2024 (maltrattamenti e violazione del divieto di avvicinamento).
Nel corso della sua permanenza in carcere, le sue condizioni di salute erano già state valutate e ritenute gestibili dall’amministrazione penitenziaria in diverse occasioni (17 novembre 2021, 10 novembre 2022 e 9 aprile 2025), fino al rigetto di un’istanza d’urgenza da parte del magistrato di sorveglianza di Viterbo il 22 ottobre 2025.
Il 3 febbraio 2026, il tribunale di sorveglianza di Roma si era pronunciato su una nuova istanza, dichiarando inammissibile la richiesta di affidamento in prova terapeutico per mancanza della certificazione di tossicodipendenza e della documentazione sulla struttura di accoglienza. Ha quindi rigettato nel merito la richiesta di differimento della pena o di detenzione domiciliare “umanitaria”, ritenendo il trattamento medico penitenziario idoneo e non adeguata la struttura esterna proposta per contenere la pericolosità del soggetto.
Tramite il proprio legale, il detenuto ha impugnato il provvedimento lamentando carenze motivazionali. La difesa ha sostenuto che le patologie del condannato (esiti di craniotomia, disturbo borderline, epilessia, claustrofobia e depressione grave) fossero peggiorate in carcere, evidenziando il passaggio da 2 a 10 dei farmaci assunti al giorno e la frequenza solo mensile delle visite psichiatriche. Ha inoltre richiamato la storica sentenza n. 99/2019 della Corte Costituzionale, che equipara le gravi patologie psichiatriche a quelle fisiche ai fini della detenzione domiciliare.
La cassazione ha però confermato le valutazioni dei giudici di merito. Pur ricordando che la tutela della salute e della dignità del detenuto impone un controllo concreto sull’adeguatezza delle cure, la corte ha ribadito che il quadro clinico dell’uomo appare stabile e costantemente monitorato all’interno dell’istituto di pena e l’aumento della terapia farmacologica non dimostra di per sé l’inadeguatezza della struttura carceraria.
Permangono le esigenze di tutela della collettività e di controllo della pericolosità sociale del condannato. Per tali ragioni, la cassazione ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo l’oscuramento dei dati personali a tutela della privacy.
