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Ancona – (sil.co.) – Nuova importante svolta nell’ambito del diritto bancario e della tutela delle piccole e medie imprese.
Il tribunale civile di Ancona, con ordinanza pronunciata dal giudice Francesca Perlini, ha sciolto la riserva istruttoria disponendo una consulenza tecnica d’ufficio (Ctu) su due contratti di mutuo stipulati da un’impresa marchigiana.
La vicenda vede contrapposte la società attrice e l’istituto di credito erogante. L’impresa ha impugnato complessivamente due contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile: un primo contratto stipulato il 2 aprile 2004 per un importo di 350mila euro (tuttora in regolare ammortamento) e in secondo contratto del 13 aprile 2005 per un importo di 120mila euro (già estinto).
L’azione legale condotta dal legale viterbese Massimo Meloni, avvalendosi delle perizie tecniche redatte da Riba S.r.l., non si è limitata alla sola contestazione dell’applicazione del regime finanziario di capitalizzazione composta (non pattuito contrattualmente), ma ha evidenziato una più ampia criticità documentale e di trasparenza.
Tra i motivi principali formulati nell’atto di citazione figurano la confusione documentale e la non chiara costruzione del piano di ammortamento, la mancata rispondenza dei meccanismi di indicizzazione applicati e la carenza di trasparenza nelle fasi di stipula e di esecuzione dei contratti.
Il giudice ha nominato quale consulente tecnico Paolo Giacobetti, un commercialista di San Benedetto del Tronto, affidandogli il compito di ricostruire l’esatto andamento dei due rapporti e di verificare se i piani d’ammortamento applicati dalla banca abbiano impiegato il regime semplice o quello composto. Il conferimento formale dell’incarico peritale è stato fissato per l’udienza del 3 dicembre.
In particolare, qualora dovesse emergere l’utilizzo del più oneroso e non pattuito regime composto, il perito dovrà procedere determinando, per il mutuo estinto di 120mila euro, le somme effettivamente corrisposte dal mutuatario – prendendo atto che gli esborsi dedotti dall’attrice non sono stati contestati dalla banca come fatti storici – e ricostruire un nuovo piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice applicando i tassi sostitutivi Bot ai sensi dell’art. 117, comma 7, del TUB, calcolando così il preciso quantum da restituire all’impresa.
Per il mutuo in corso di 350mila euro, dovrà invece determinare del pari gli importi pagati e ridisegnare il piano di ammortamento a tassi sostitutivi ex art. 117 TUB in regime semplice sia per il passato sia fino alla scadenza naturale del contratto (proiettando l’ultimo tasso Bot conosciuto per il futuro), allo scopo di rideterminare la corretta quota capitale da mantenere ferma e calcolare la differenza a credito della società.
“L’ordinanza emessa dal tribunale di Ancona – sottolinea l’avvocato Massimo Meloni – rappresenta un passaggio di fondamentale importanza nel contrasto alle opacità contrattuali degli istituti di credito nei confronti del tessuto produttivo”.
“Spesso le aziende – prosegue il legale – si trovano ad affrontare piani di ammortamento complessi, dove la capitalizzazione composta viene applicata implicitamente senza una chiara pattuizione e senza che il cliente ne abbia reale consapevolezza al momento della firma. Il provvedimento del giudice Perlini recepisce in pieno le eccezioni da noi formulate unitamente ai consulenti di Riba S.r.l., imponendo un ricalcolo rigoroso in regime di capitalizzazione semplice e con l’applicazione dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB”.
“Questo approccio – conclude Meloni – non solo permette di quantificare l’esatto dare-avere per i mutui già estinti, ma stabilisce un principio decisivo per i contratti ancora in essere, riequilibrando il piano dei pagamenti futuri a tutela della liquidità e della sopravvivenza dell’impresa”.
