- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

Camper e rifiuti abbandonati, via libera del Tar all’ordinanza anti-degrado

Condividi la notizia:


Franco Vita

Franco Vita

Nepi – (sil.co.) – Ordinanza anti-degrado in località Valle Renara, il Tar del Lazio rigetta il ricorso e dà ragione al comune. Via il camper e i rifiuti abbandonati. L’area dovrà essere bonificata. 

Il tribunale amministrativo regionale ha confermato la legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente firmata l’8 luglio 2025 dal sindaco di Nepi, Franco Vita, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza in un terreno situato in località Valle Renara.

Il ricorso era stato promosso dal detentore e dal comproprietario dell’area, rappresentati dagli avvocati Riccardo Antonazzo e Andrea Nicolangelo Romano. I due chiedevano l’annullamento del provvedimento comunale che ingiungeva la bonifica del sito e l’interruzione dell’”uso improprio” di un camper stazionato nel giardino, ritenendo l’atto viziato da difetto di motivazione, violazione delle garanzie partecipative e mancanza dei presupposti di urgenza.

Il Comune di Nepi, difeso dall’avvocato Sergio Racioppa, si è costituito in giudizio sostenendo la fondatezza del proprio operato. Con la sentenza n. 17312/2026, i giudici amministrativi hanno respinto integralmente le doglianze dei ricorrenti.

Il Tar ha evidenziato come i sopralluoghi effettuati dall’Asl di Viterbo e dai vigili del fuoco avessero accertato una situazione di grave degrado e pericolo concreto per la salute e l’incolumità pubblica: presenza di rifiuti abbandonati, materiale combustibile, bombole di gas, scarichi di acque reflue non incanalati nella fognatura e strutture precarie. Tale quadro ha giustificato il ricorso ai poteri extra-ordinem del sindaco ex art. 50 del Tuel.

I magistrati hanno inoltre chiarito la questione relativa al camper: l’utilizzo del mezzo per scopi abitativi stabili, sottratto alla sua naturale funzione di veicolo di trasporto e sosta temporanea, integra a tutti gli effetti un “uso improprio” ed equivale a una nuova costruzione priva del necessario titolo abilitativo edilizio.

Il ricorso è stato dunque respinto con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in duemila euro oltre accessori di legge.




Condividi la notizia: