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Ubriaca fa incidente senza feriti, prosciolta ma sulla patente decide il prefetto

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La suprema corte di Cassazione

La suprema corte di cassazione

Bagnoregio – (sil.co.) – La cassazione annulla la revoca della patente per particolare tenuità del fatto, la competenza però passa ora al prefetto. È il caso di una automobilista di 76 anni. che ha fatto un incidente  senza feriti mentre era alla guida in stato di ebbrezza.

La vicenda trae origine da un incidente stradale causato dalla donna, a seguito del quale le forze dell’ordine avevano rilevato un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti di legge (1,92 g/l alla prima misurazione e 1,61 g/l alla seconda). 

La quarta sezione penale della suprema corte ha accolto parzialmente il ricorso presentato da un’automobilista 76enne di Bagnoregio, ribaltando la decisione con cui, lo scorso 13 febbraio, la corte d’appello di Roma – sul fronte delle sanzioni accessorie per guida in stato di ebbrezza – in riforma della sentenza del 12 marzo 2025 del tribunale di Viterbo, ha dichiarato la donna non punibile per il reato previsto dall’art. 186, confermando contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

In secondo grado, la corte d’appello di Roma, pur accertando la responsabilità della conducente, aveva dichiarato la non punibilità dell’imputata per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzandone l’incensuratezza e la mancanza di danni o lesioni a terzi. Contestualmente, però, i giudici romani avevano confermato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Impugnata la sentenza, i giudici di legittimità hanno fatto chiarezza sulla ripartizione dei poteri tra autorità giudiziaria ed esecutiva. Sulla gravità del fatto, la cassazione ha confermato che l’aver provocato un incidente con tasso alcolemico oltre l’1,5 g/l comporta astrattamente la revoca del titolo di guida, a prescindere dal coinvolgimento di terzi o altri veicoli.

Sulla competenza sanzionatoria, la corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ricordando che — come stabilito dalle sezioni unite — in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice penale non ha il potere di irrogare o confermare la sanzione accessoria della revoca o sospensione della patente. Tale facoltà si riappropria della sua natura amministrativa e spetta esclusivamente al prefetto.

La suprema corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza d’appello limitatamente alla revoca della patente di guida, eliminando la statuizione e disponendo la trasmissione degli atti al Prefetto per le determinazioni di sua competenza.


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