Viterbo – “Droga, prostituzione e sesso a tre nelle carte dell’inchiesta“, era solo ottima e doverosa cronaca. Archiviata la denuncia di Viviana Tartaglini contro Tusciaweb.
“Un articolo che costituisce espressione dell’esercizio del diritto di cronaca, non superando i limiti della rilevanza sociale e della verità dei fatti divulgati, nonché della continenza delle espressioni utilizzate”. Con queste parole la pm Chiara Capezzuto ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale di Viterbo l’archiviazione del procedimento a carico del direttore di Tusciaweb, Carlo Galeotti.
Nell’ottobre 2013 Tusciaweb viene denunciato di diffamazione da Viviana Tartaglini, indagata e poi imputata nel procedimento ‘Macchina del fango’. Tartaglini, tramite l’avvocato Franco Taurchini, “chiede che il pm voglia esercitare l’azione penale per il reato di diffamazione, aggravata anche dall’attribuzione di più fatti determinanti, costituenti reato, come un’attività di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di droga, e di un’ingiustificata inutile, lesiva e non pertinente ai fatti, violazione della privacy, costituzionalmente garantita”.
Al centro del ciclone l’articolo “Droga, prostituzione e sesso a tre nelle carte dell’inchiesta“, pubblicato da Tusciaweb il 25 luglio 2013. Nella denuncia Tartaglini scrive: “Il 25 luglio 2013 il mio collega di lavoro Paolo Gianlorenzo mi raggiungeva telefonicamente per comunicarmi che su Tusciaweb, quotidiano online, era uscito un articolo con il seguente titolo: ‘Droga, prostituzione e sesso a tre nelle carte dell’inchiesta‘.
L’autore dell’articolo, nel riferirsi a un’indagine in corso, denominata ‘Macchina del fango’, anziché limitarsi ai fatti contestati nell’avviso di conclusione delle indagini, emesso dal pm presso il tribunale di Viterbo, Massimiliano Siddi, e inviato alla sottoscritta, al suo collega di lavoro Paolo Gianlorenzo e ad altri, riferiva di un presunto episodio, non oggetto di contestazioni, nel quale si ipotizzava una sorta di ‘sfruttamento della prostituzione’ in cui sarebbe stata addirittura coinvolta l’esponente.
Inoltre veniva ipotizzata, sempre a carico della sottoscritta (Tartaglini, ndr), una presunta attività di spaccio di droga, non facente parte anche questa del capo di imputazione descritto nell’avviso di conclusione delle indagini.
Infine l’autore dell’articolo, riportando delle intercettazioni telefoniche tra Gianlorenzo e la sottoscritta, su fatti non costituenti reato e non facenti parte in alcun modo dei capi di imputazione indicati nel citato avviso di conclusione delle indagini, rendeva di pubblica conoscenza fatti e circostanze di carattere esclusivamente personale, non attinenti né pertinenti al procedimento penale, con l’evidente intendimento di ledere gravemente la reputazione della sottoscritta, la sua dignità, senza che ve ne fosse, nel modo più assoluto, alcuna esigenza o espressione di un diritto di cronaca che potesse giustificare tale pubblicazione”.
Non proprio così, secondo la pm prima e il gip poi. Ecco, infatti, cosa era scritto nell’articolo: “E’ riduttivo chiamarla macchina del fango. L’indagine del pm Massimiliano Siddi si dipana in mille rivoli diversi. Uno accosta i nomi di Paolo Gianlorenzo e Viviana Tartaglini allo sfruttamento della prostituzione. Si parla poi anche di spaccio di droga nelle carte dell’indagine.
Precisare è d’obbligo: ai due giornalisti viterbesi la procura non contesta queste accuse. Sono indagati solo per tentata estorsione, appropriazione indebita, falso. Gianlorenzo anche per corruzione, minacce, detenzione abusiva di arma, tentata concussione, sostituzione di persona e rivelazione di segreti d’ufficio. Ma non per prostituzione e spaccio.
Ai due reati fanno riferimento i poliziotti della stradale, nella loro informativa. 48 pagine che riepilogano l’inchiesta. Con qualche particolare in più, che gli inquirenti, tirando le somme, hanno ritenuto non penalmente rilevante”.
Il 27 febbraio 2014 il pubblico ministero Capezzuto chiede l’archiviazione del procedimento e osserva: “L’articolo costituisce espressione dell’esercizio del diritto di cronaca, non superando i limiti della rilevanza sociale e della verità dei fatti divulgati, nonché della continenza delle espressioni utilizzate.
Invero, il redattore si limita a sintetizzare l’esito di indagini in corso, attingendo le notizie pubblicate da atti divenuti ostensibili a seguito della notifica dell’avviso ex articolo 415 bis codice di procedura penale (ovvero, l’avviso di conclusione delle indagini, ndr). L’articolo pubblicato sul quotidiano online è, inoltre, molto chiaro nel distinguere i fatti oggetto di imputazione, che dovranno essere sottoposti a vaglio dibattimentale, da quelli oggetto di informative di polizia giudiziaria che non sono confluite nelle contestazioni.
Per le ragioni esposte […] chiede che venga ordinata l’archiviazione del procedimento”.
Il 20 marzo 2014 l’avvocato Taurchini, legale di Tartaglini, si oppone alla richiesta di archiviazione avanzata dalla pm. Ma a nulla serve. Il 30 marzo scorso, infatti, il gip Stefano Pepe ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico del direttore Galeotti, difeso dall’avvocato Carlo Mezzetti. “Le argomentazioni poste dal pm – scrive il giudice per le indagini preliminari – a fondamento della propria richiesta sono condivisibili. Inoltre, sebbene il titolo (dell’articolo, ndr) possa essere in parte fuorviante, se si considera la foto della parte offesa (Tartaglini, ndr) nel corpo dell’articolo stesso, è subito cura del redattore chiarire i termini dei fatti di cui scrive.
Invero, già dalla prime righe si legge: ‘precisare è d’obbligo: ai due giornalisti viterbesi – Gianlorenzo e Tartaglini – la procura non contesta tali accuse (droga, prostituzione e sesso a tre nelle carte dell’inchiesta)’ evidenziandosi fin dall’inizio l’estraneità della parte offesa ai fatti stessi.
Rilevato inoltre che la suprema corte in tema di reato ex articolo 595 del codice penale ha evidenziato che: ‘Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto’.
Alla luce di quanto sopra questo giudice ritiene che i fatti riportati siano di interesse pubblico, congrui e corretti nella rappresentazione della verità dei fatti per come riportati nell’articolo, con la conseguenza che risulta insussistente nella condotta dell’indagato ogni rilievo penale”.
– Droga, prostituzione e sesso a tre nelle carte dell’inchiesta

