- Viterbo News – Viterbo Notizie – Tusciaweb – Tuscia News – Newspaper online Viterbo – Quotidiano on line – Italia Notizie – Roma Notizie – Milano Notizie – Tuscia web - https://www.tusciaweb.eu -

“Corse soppresse, Atac scorretta e ingannevole”

Condividi la notizia:

Roma - Tar Lazio - Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Roma – Tar Lazio – Tribunale amministrativo regionale del Lazio

Viterbo – “La condotta dell’Atac legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti. Nonché ingannevole”. Lo scrive la prima sezione del Tar del Lazio nella sentenza con cui ha respinto il ricorso dell’azienda di trasporti avanzato per contestare la maxisanzione da 3,6 milioni di euro inflitta dall’Antitrust nell’estate 2017 per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori.

La pratica commerciale sanzionata consisteva “nel frequente e sistematico mancato rispetto dell’orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito internet”, nonché nella “mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all’impossibilità di effettuare determinate corse”. L’Antitrust aveva preso in considerazioni gli ultimi sette anni (2010-2017) di tre linee ferroviarie: la Roma-Viterbo, la Roma-Ostia e la Roma-Pantano, che investono complessivamente un’area di circa 140 chilometri, trasportando quotidianamente oltre 200mila utenti.

Al termine dell’istruttoria, avviata a novembre 2016 dopo una denuncia dell’associazione Altroconsumo, il garante per la concorrenza e il mercato aveva multato l’Atac per 3,6 milioni di euro. E si era anche messo una mano sulla coscienza, concedendo all’azienda di trasporti uno sconto. La sanzione in origine era di 4 milioni ma l’Antitrust, “tenuto conto della disagiata situazione economica dell’azienda”, aveva applicato una multa di ‘soli’ 3,6 milioni.

Contro la sanzione l’Atac ha proposto un ricorso al Tar volto da un lato a contestare la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria del Garante, e dall’altro a escludere che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta. Ma il tribunale amministrativo regionale ha “respinto il ricorso perché infondato”. 

Per il Tar “non vi è dubbio – si legge nella sentenza – che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l’intervento” dell’Antitrust. Premettendo poi che nel settore dei trasporti “la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo”, i giudici amministrativi hanno ritenuto che “condivisibilmente l’Autorità, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che ‘la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell’orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione'”.

Infine “la carenza di diligenza di Atac, nel non rendere in tempo utile edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori”. E “il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione. Tenendo conto dell’importanza dell’operatore sul mercato, del peso rivestito nel contesto sociale, con particolare riguardo al numero di utenti a cui è diretta l’attività, della gravita della violazione, nonché della durata”.


Condividi la notizia: