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Coca ai “clienti” anche dai domiciliari, un anno e mezzo a pusher professionista

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Viterbo - I carabinieri

I carabinieri in centro


Viterbo – (sil.co.) – Riforniva di cocaina i suoi clienti abituali anche dagli arresti domiciliari, definitiva la condanna a 1 anno, 5 mesi e 23 giorni di reclusione di un noto pusher 38enne viterbese che tra il 2018 e il 2019 avrebbe proceduto sia alla vendita diretta che indiretta di stupefacente. 

Quasi un anno e mezzo. Tanto gli è stato inflitto in primo grado il 3 giugno 2019 dal giudice Elisabetta Massini del tribunale di Viterbo, più una multa di 2220 euro, con lo sconto di un terzo della pena del rito abbreviato. Tanto ha confermato il 15 gennaio 2020 la corte d’appello, la cui decisione è stata impugnata dalla difesa davanti alla cassazione. Tanto gli resta ora che anche la suprema corte, con sentenza del 15 giugno, ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la pena in via definitiva al terzo grado di giudizio.

L’ultimo arresto salito agli onori delle cronache è quello del 9 maggio 2019, al parcheggio del fast food in fondo a via Garbini. Pochi giorni prima il 38enne era stato condannato a un anno e otto mesi e rimesso in libertà dopo sei mesi di domiciliari. 


Spaccio diretto e indiretto anche dai domiciliari

Sette mesi prima, la notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018, i carabinieri del Norm lo avevano fermato dopo averlo sorpreso a spacciare mentre stava ai domiciliari nella sua abitazione al quartiere Ellera. Motivo per cui il 17 aprile 2019 è stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione in primo grado dal giudice Roberto Colonnello. E rimesso in libertà dopo sei mesi di domiciliari.

Dopo appena 22 giorni il 38enne è tornato ai domiciliari quando, verso le undici di sera del 9 maggio, si è fatto nuovamente arrestare, stavolta al parcheggio nei pressi del McDonald di Villanova, dove i militari lo hanno sorpreso mentre cedeva 5 dosi di cocaina – 4 grammi in totale – a un assuntore.

Non contento, il 19 maggio 2019, avrebbe venduto in maniera indiretta a un suo “cliente affezionato” cinque involucri di cellophane contenenti cocaina del peso complessivo di grammi 2,40, al prezzo di 200 euro.

Secondo l’assuntore, tra gennaio e dicembre 2018, gli avrebbe venduto direttamente, con una cadenza di due volte la settimana, singole dosi di cocaina di circa grammi 0,50 ciascuna, al prezzo di 50 euro. 

Finito quindi ai domiciliari, tra gennaio e maggio 2019, sempre con cadenza di due volte a settimana, avrebbe continuato a vendergli singole dosi di cocaina del medesimo peso “per il tramite ed in concorso con persona allo stato non identificata”.


Fornitura settimanale garantita per messaggio

Ricostruzione temporale impossibile per la difesa, che ha messo in dubbio l’attendibilità dell’assuntore, perché l’imputato non è stato arrestato a gennaio 2019, bensì tre mesi prima, il 18 ottobre 2018.

Non per la suprema corte. “E’ evidente che l’imputato, in una seconda fase, avesse delegato uno dei sodali nell’attività di spaccio al fine di garantire la fornitura settimanale della sostanza stupefacente. E tale dato si evince sia dalle dichiarazioni rese dall’acquirente, sia dallo scambio di corrispondenza proveniente dall’utenza telefonica di cui lo stesso imputato aveva riconosciuto la titolarità”, si legge nelle motivazioni della sentenza.

A tradirlo, insomma, secondo la suprema corte, oltre alle dichiarazioni dell’acquirente, ci sarebbe anche lo scambio di messaggi sulla sua utenza telefonica in cui gli annuncia l’impossibilità di provvedere di persona alla fornitura nei suoi confronti, ammonendolo di “non trattare male” i propri sodali nell’attività di spaccio in sua assenza.

“L’imputato, non solo riforniva in modo diretto l’acquirente per tutto il periodo in cui si trovava in libertà, ma fungeva anche da mediatore per l’acquisto della sostanza, per tutto il periodo in cui si trovava sottoposto a misura cautelare. Né, in ogni caso, la circostanza che l’imputato si trovasse agli arresti domiciliari avrebbe potuto in astratto impedire, perlomeno in un primo periodo, la prosecuzione di un’attività diretta di spaccio”. 


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