Vaccinazione
Viterbo – (sil.co.) – Danni da vaccinazioni obbligatorie, secondo un recente orientamento sono da indennizzare anche le vittime dei vaccini “raccomandati” dalle autorità sanitarie dello Stato o delle Regioni.
Al centro la legge che prevede indennizzi per i danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati. In provincia di Viterbo ammontano a oltre 160mila euro le quote dell’indennizzo vitalizio a favore degli aventi diritto per i mesi di luglio e agosto 2021. Il che significa che, solo nella Tuscia, a conti fatti, si parla di una cifra che sfiora i due milioni di euro all’anno.
Attualmente i “beneficiari” sono complessivamente 98 utenti, cui spettano, per il quarto bimestre dell’anno in corso, quote attorno ai 1600-1700 euro ciascuno in media, per un totale di 161.533, 59 euro. Somme liquidate dalla Asl, come lo scorso 6 settembre, tramite determine ad hoc.
In questo periodo storico sentire parlare di danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati fa effetto, ma risale al 1992 la legge che offre un indennizzo a favore dei soggetti “contagiati da infezione da hiv o virus epatici a seguito di trasfusione o somministrazione di emoderivati o per esposizione professionale” nonché “per danno permanente dovuto a somministrazione di vaccini obbligatori o assimilabili o contatto con soggetti sottoposti a vaccinazione”.
Quali vaccinazioni sono indennizzabili
La legge stabilisce che l’indennizzo e gli altri benefici spettano a chi si è sottoposto a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria; ha praticato vaccinazioni non obbligatorie, ma necessarie “per motivi di lavoro o per incarichi d’ufficio o per poter accedere ad uno stato estero”; rientra nella categoria dei “soggetti a rischio operanti in strutture sanitarie ospedaliere” e, in quanto tale, si è sottoposto a vaccinazioni, anche non obbligatorie.
Dunque, sono indennizzabili anche i danni provocati dalle vaccinazioni non obbligatorie ma soltanto raccomandate, ad esempio quella antiinfluenzale, oppure quelle previste per gli operatori sanitari ed altre categorie di lavoratori, come i militari delle forze armate.
Se le vaccinazioni sono “raccomandate” da Stato o Regioni
La novità è che di recente la Cassazione ha recepito un indirizzo della Consulta per cui è possibile affermare che l’indennizzo spetta anche nei casi di vaccinazioni raccomandate dallo Stato o dalle Regioni poiché, quando esse vengono incentivate e promosse dalle pubbliche autorità, non può sussistere alcuna differenza rispetto alle vaccinazioni imposte.
Spettano anche agli eredi delle “vittime”
In caso di decesso del danneggiato gli eredi hanno diritto ad un assegno reversibile per 15 anni o ad un assegno una tantum di 77.468,53 euro ed alle rate di indennizzo maturate dalla data della domanda al giorno della morte.
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