Viterbo – (sil.co.) – Vuole entrare in areonautica ma la sua richiesta di reclutamento viene bocciata per via dei multipli tatuaggi in sedi non visibili e di un tatuaggio visibile dietro il collo. Adesso il Tar del Lazio, con sentenza pubblicata il 26 novembre, ha accolto il ricorso dell’aspirante allieva contro il ministero della difesa, annullando il giudizio di inidoneità.
Al centro del ricorso il giudizio espresso lo scorso 2 settembre dalla commissione medica – nominata per l’espletamento del concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione al 24° corso biennale (2021-2023) di 152 allievi marescialli dell’aeronautica militare, indetto il primo marzo – con il quale la ricorrente è stata ritenuta non idonea al servizio quale allievo maresciallo dell’aeronautica militare, specialità operatore di bordo.
“Multipli tatuaggi in sedi non visibili e tatuaggio visibile in sede sotto nucale mediana, non compatibile”, la motivazione del giudizio impugnato dalla ricorrente, ora ammessa “con riserva” a partecipare al tirocinio di formazione presso la sede di Viterbo, conseguendo all’esito il giudizio di idoneità.
Roma -Tar del Lazio
Al vaglio sede, natura e contenuto dei tatuaggi
“Il ricorso deve essere accolto – si legge nelle motivazioni della sentenza – alla luce delle argomentazioni espresse dalla costante giurisprudenza del consiglio di stato, che ha ben chiarito come, ai fini dell’esclusione per la presenza di tatuaggi coperti dalla divisa, assuma rilevanza la ‘particolare sede o natura’ ovvero il ‘contenuto’ del tatuaggio”.
“Al riguardo, il bando di concorso disciplina, in linea con la normativa vigente, le cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi – spiegano i giudici amministrativi – stabilendo che i tatuaggi sono motivo di non idoneità quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti oppure, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme”.
“L’amministrazione – proseguono – è quindi tenuta a valutare, e conseguentemente a motivare in tal senso, la ‘rilevanza’ dell’alterazione acquisita della cute e l’idoneità di essa a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme. In particolare, il tatuaggio può diventare causa di esclusione – ancorché non collocato in ‘parti visibili’ – allorché esso venga considerato ‘deturpante’ per sede e natura, ovvero in virtù del suo ‘contenuto'”.
“Nè visibili, né deturpanti, né contrari al decoro dell’uniforme”
“Sul punto, la giurisprudenza ha da tempo acclarato come un tatuaggio costituisca un’alterazione acquisita della cute e che, quindi, la questione consiste nel vedere se, in concreto, esso rappresenti una di quelle imperfezioni e infermità che – secondo la normativa di settore – sono causa di non idoneità al servizio militare”, dice ancora il Tar del Lazio.
“In particolare sono individuabili due distinte fattispecie, entrambe rilevanti ai fini della dichiarazione di non idoneità – si legge – quella della presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme, in relazione alla quale nessuna rilevanza assume la particolare sede o natura ovvero il contenuto del tatuaggio, e quella della presenza di tatuaggi che, a prescindere dalla collocazione in parti del corpo non coperte dall’uniforme, per la loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.
“Nel caso di specie – dice il Tar – la commissione esaminatrice – come si evince dalla relazione ministeriale depositata in data 16.11.2021 – non ha valutato tutti gli elementi costitutivi della inidoneità e neppure ha considerato che i tatuaggi non fossero nè visibili con qualsiasi tipo di divisa, né deturpanti o contrari al decoro per le istituzioni. Il provvedimento di esclusione impugnato, dunque, risulta viziato per eccesso di potere, sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione”.
Ergo: “Il ricorso, di conseguenza, deve essere accolto, con l’annullamento del provvedimento di esclusione impugnato, con conseguente consolidamento degli effetti dei provvedimenti adottati ai fini del prosieguo dell’iter concorsuale”.
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