Montefiascone – Allevamento intensivo di galline ovaiole – Inizio cantiere
Montefiascone – (sil.co.) – “Allevamento di galline ovaiole, anche il consiglio di stato dà ragione al comune”.
E’ il commento a caldo alla sentenza del 12 luglio – che dà per l’appunto ragione al comune di Montefiascone – degli avvocati Michele Bromuri e Daniele Marongiu, i legali che assistono la pubblica amministrazione falisca nella querelle che, oltre al locale comitato Copattrim, ha visto scendere in campo contro la realizzazione dei due previsti capannoni anche diverse associazioni a livello nazionale, tra cui Lav e Italia Nostra.
“Dopo il Tar del Lazio anche il consiglio di stato si pronuncia in favore dell’operato del comune di Montefiascone e dà l’okay alla costruzione dei due capannoni per l’allevamento di galline ovaiole a Montefiascone, in località Mosse-Vallata-Cerchiare, i cui lavori possono quindi riprendere”, spiega l’avvocato Marongiu.
“E’ di martedì la sentenza con cui il massimo organo di tutela della giustizia amministrativa ha respinto l’appello che il Copattrim, insieme a dei residenti della zona, con l’intervento in giudizio della Lav (Lega anti vivisezione), aveva proposto avverso la sentenza del Tar del Lazio. I giudici amministrativi di primo grado avevano dato già ragione al comune falisco, che aveva rilasciato il permesso a costruire a un’azienda agricola locale “, prosegue Marongiu, ricordando le varie tappe della vicenda, in cui i ricorrenti erano assistiti dagli avvocati Enrico Gai e Raffaele Parrella Vitale.
Montefiascone – Allevamento intensivo di galline ovaiole – Inizio cantiere
“Il ricorso va dichiarato irricevibile relativamente all’impugnativa del Pua (Piano di utilizzazione aziendale, ndr), inammissibile relativamente all’impugnativa del permesso di costruire “, aveva sentenziato il Tar
del Lazio.
Contro detta pronuncia i ricorrenti avevano spiegato appello al consiglio di stato che con ordinanza del primo ottobre 2021 aveva accolto l’istanza cautelare proposta dagli appellanti ritenendo che “stante la natura della res controversa, appare opportuno, nella complessiva comparazione degli interessi (ivi compresi i contrapporti interessi dei privati), conservare la res adhuc integra fino alla definizione della causa nel merito, e ciò anche al fine di una attenta verifica della sussistenza (o meno) delle ragioni che hanno comportato la declaratoria in arte di irricevibilità in parte di inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di primo grado da parte della sentenza impugnata”.
Una sospensiva che nella successiva sentenza, non ha trovato il seguito auspicato dai ricorrenti: “L’appello è infondato e va respinto (…) il collegio non ritiene di discostarsi da quanto già deciso dalla sezione nel caso analogo oggetto della sentenza 21 febbraio 2020 n.1341, correttamente citata dal giudice di primo grado“.
Per il consiglio di stato “va respinto anzitutto il primo motivo di appello, che critica la decisione di irricevibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione della delibera di approvazione del Pua.
Il permesso di costruire rilasciato in base ad un Pua previamente approvato ai sensi dell’art. 57 della l.r. 38/1999 è (..) modalità, non eccezionale bensì ordinaria, di attuazione degli strumenti urbanistici in zona agricola, il cui elemento qualificante non è rappresentato dalle eventuali deroghe necessarie per realizzare gli annessi agricoli di nuova edificazione bensì dagli obiettivi di sviluppo aziendale, così come descritti dallo stesso Pua”.
Montefiascone – Allevamento intensivo di galline ovaiole – Inizio cantiere
“La conclusione è quindi che il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi della l.r.38/1999 ‘non è l’atto conclusivo del procedimento di approvazione ma una modalità di attuazione del piano di utilizzazione aziendale’ e che, conseguentemente, le censure contro i contenuti del permesso stesso, riproduttivo come tale di quanto già approvato con il piano, vanno fatte valere con la tempestiva impugnazione del piano stesso”.
“Parimenti – prosegue il giudice dell’appello – è infondato e va respinto anche il secondo motivo di appello, che critica la decisione di inammissibilità del ricorso di primo grado nella parte in cui esso è rivolto contro il permesso di costruire. In termini generali, è senz’altro vero che un determinato atto amministrativo, in questo caso il permesso in questione, il quale si ponga in rapporto consequenziale con un atto precedente, in questo caso il Pua, non impugnato nei termini rimane autonomamente impugnabile per vizi propri. Nel caso di specie, però, questa eventualità non si è verificata (…) infatti, i residui motivi di appello, concernenti appunto il merito, sostengono che la struttura non si sarebbe potuta assentire senza il previo rilascio di una serie di atti autorizzativi ulteriori, ovvero l’Aia, la Via, l’Aua relativa allo scarico dei reflui, la valutazione di impatto acustico e l’autorizzazione sanitaria per gli allevamenti di pollame. Si tratta però di motivi che si sarebbero potuti dedurre già in base al Pua approvato, che come si è detto spiega nei dettagli i caratteri dell’iniziativa”.
“Gli ulteriori cinque motivi di appello, inerenti il merito, venivano ritenuti improcedibili, proprio in virtù della originaria irricevibilità e inammissibilità del ricorso – sottolineano gli avvocati Marongiu e Bromuri – una decisione, quella del consiglio di stato, che pone fine ad una vicenda particolarmente sentita nel territorio montefiasconese e che attesta, una volta di più, la legittimità dell’operato del comune falisco, già riconosciuta dal tribunale amministrativo regionale all’esito del giudizio di primo grado”.
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