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Fu diritto di cronaca, Villa Serena e Elisabetta Ferrari perdono la causa civile contro Tusciaweb

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Elisabetta Ferrari

Elisabetta Ferrari


Viterbo - Carlo Mezzetti

L’avvocato Carlo Mezzetti

Andrea Danti

L’avvocato Andrea Danti

Angelo Di Silvio

L’avvocato Angelo Di Silvio

Viterbo – Villa Serena e Elisabetta Ferrari perdono la causa civile contro Tusciaweb.

Non fu diffamazione a mezzo stampa ma esercizio del diritto di cronaca da parte di Tusciaweb e del giornalista Michele Mari, difesi nel procedimento civile dagli avvocati Carlo Mezzetti e Andrea Danti.

Era invece assistito dall’avvocato Angelo Di Silvio l’allora consigliere comunale d’opposizione Augusto Bracoloni, accusato anche lui di diffamazione, per un intervento del 15 febbraio 2020 al consiglio comunale di Montefiascone, riportato in un articolo firmato da Mari pubblicato su Tusciaweb, in cui lamentava le difficoltà a suo dire riscontrate nell’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi detenuti da Villa Serena. 


“Dirigenti comunali e amministratore delegato di Villa Serena ostacolano la consegna dei documenti”


Lo scorso 3 aprile, il giudice Federico Bonato del tribunale di Viterbo ha rigettato la domanda presentata da Villa Serena srl e da Elisabetta Ferrari, nel suo ruolo di amministratore delegato della società  e dal 2018 anche di presidente, che chiedevano, rispettivamente, 70mila e 60mila euro di risarcimento per il danno alla reputazione e all’onore, nonché di condannare il solo giornalista Michele Mari alla pena pecuniaria di 10mila euro in favore di ciascuna delle presunte parti offese.

La domanda – come si legge nelle motivazioni della sentenza di assoluzione – è respinta perché infondata, essendo condivisibili le motivazioni e le argomentazioni logiche e giuridiche dei convenuti, da intendere integralmente richiamate e trascritte, fondate su argomenti e norme correttamente individuate ed applicate”.

L’azione civile proposta da Villa Serena e Ferrari contro Tusciaweb, Michele Mari e Augusto Bracoloni è stata bocciata per una serie di motivi.

“Nessuna delle condotte è idonea a ledere l’onore e la reputazione degli attori – viene sottolineato nella sentenza – come più volte osservato e sostenuto dal signor Mari nei propri scritti difensivi e come pare chiaro dalla lettura dell’articolo depositato in atti, il giornalista si è limitato a fornire la ricostruzione di un fatto – il discorso tenuto dal consigliere Bracoloni in seno al consiglio comunale di Montefiascone in data 15/02/2023 – e a riportare fedelmente il testo di questo discorso”.

“Non emerge dall’articolo –  viene sottolineato – alcuna riflessione personale del giornalista. Del resto, la vicenda può dirsi caratterizzata da rilevanza pubblica tale da far ritenere che l’operato del giornalista rientri legittimamente nell’esercizio del diritto di cronaca. Avendo riportato fedelmente le parole pronunciate da terzi senza aggiungere propri commenti o osservazioni, il signor Mari non aveva il dovere di verificare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni”.

“Similmente può dirsi per il quotidiano Tusciaweb. La diffusione dell’articolo scritto dal giornalista Mari rientra nel legittimo esercizio del diritto di cronaca: la ricostruzione dei fatti risulta oggettiva ed è chiaro che le dichiarazioni inerenti alla difficoltà di ricevere le informazioni richieste da Villa Serena sono state pronunciate e sono riferibili al consigliere Bracoloni, d’accordo con gli altri consigliere di minoranza firmatari”.

“Non sussisteva in capo al quotidiano Tusciaweb – prosegue il giudice Bonato – il dovere di verificare la veridicità delle dichiarazioni, essendo sufficiente, ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca, il fatto che la vicenda si fosse verificata così come descritta dal giornalista: la circostanza che il discorso sia stato tenuto e che il consigliere abbia pronunciato quelle dichiarazioni non è stata mai contestata dagli attori”. 

“Infine per quanto attiene alla posizione del consigliere Bracoloni, deve preliminarmente osservarsi che vige una particolare disciplina relativa al diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti detenuti da aziende o enti partecipati dal Comune. La giurisprudenza amministrativa ha infatti ritenuto che l’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 debba essere interpretato nel senso che il consigliere comunale ha sempre diritto di accedere alle notizie, informazioni e agli atti di una società partecipata dall’amministrazione”.

“Tale estensione si spiega alla luce della funzione svolta dal consigliere comunale: l’accesso rappresenta lo strumento del controllo democratico demandato al consigliere che, come tale, non può essere limitato dall’obbligo di motivare la richiesta di accesso. Come correttamente osservato dal convenuto, il diritto di accesso del consigliere nell’esercizio delle sue funzioni risponde alle esigenze di buon andamento dell’amministrazione e che solo in tale principio incontra un limite. Nel caso di specie si ritiene che la richiesta del consigliere fosse legittima e Villa Serena avrebbe dovuto provvedere a fornire le informazioni richieste senza richiedere integrazione delle motivazioni poste alla base della richiesta”. 

“Alla luce di ciò pare legittimo l’intervento del consigliere. La problematica rappresentata da Augusto Bracoloni e dagli altri consiglieri di minoranza era reale, assumendo una connotazione ostativa la richiesta di integrare la richiesta con le specifiche motivazioni giustificative dell’accesso”.

“Quanto alla lamentata lesione dell’onore e della reputazione degli attori, si deve tener conto che viste le caratteristiche di società come Villa Serena, interamente partecipate dal comune, il consiglio comunale pare essere il luogo più adatto al fine di far valere doglianze inerenti la gestione delle stesse”, si legge ancora.

“A fronte della consistente corrispondenza depositata in atti e dunque considerato che vi era già stato un confronto diretto tra la società e i consiglieri, il consiglio comunale, benché si tratti di un evento aperto al pubblico, rappresenta il luogo adeguato per evidenziare e porre l’attenzione su problematiche del tipo di cui trattasi”.

“La presenza del pubblico risponde alle esigenze di trasparenza proprie delle pubbliche amministrazioni e rafforza la sussistenza di un interesse pubblico dei consociati a conoscere le vicende che ivi si verificano”, viene precisato. 

Respingendo la domanda, il tribunale in composizione monocratica, ha anche condannato la parte attrice a rifondere le spese di lite dei convenuti e del terzo chiamato liquidate in 4.500 euro ciascuno per compenso professionale, oltre accessori di legge.


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