Viterbo – (g.f.) – “Vittorio Sgarbi ha esercitato attività in violazione dell’articolo 2 della legge Frattini”. È la conclusione cui è arrivato l’Antitrust e come riporta l’organismo di controllo, nella documentazione pubblicata per intero dal Corriere della Sera.

Vittorio Sgarbi
Sgarbi ha rassegnato le dimissioni dall’incarico governativo, resta assessore alla Bellezza al comune di Viterbo e non si hanno notizie da parte della sindaca Chiara Frontini su eventuali decisioni. Se voglia o meno, a seguito del provvedimento arrivato, decidere di continuare o meno ad avvalersi in giunta del critico d’arte. Questione d’opportunità politica. L’incompatibilità rilevata dall’organismo di controllo era fra il ruolo di sottosegretario e varie attività svolte da Sgarbi in qualità di critico d’arte ed esperto nel settore.
Il testo con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato rileva la violazione è particolarmente lungo e va a toccare quelle che, appunto, sono le vari presentazioni e presenze di Vittorio Sgarbi come critico d’arte.
La conclusione, letteralmente è questa: “Il sottosegretario di Stato alla Cultura, prof. Vittorio Sgarbi ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215”. Ovvero la legge in materia di conflitto d’interessi, ispirata da Franco Frattini, ex ministro e parlamentare Forza Italia deceduto a dicembre del 2022.
L’articolo 2, comma 1, lettera d della legge richiamato descrive casi d’incompatibilità: “Esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica; inoltre, non può ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, né compiere atti di gestione in associazioni o società tra professionisti”.
Diverse le eccezioni sollevate dall’Antitrust. Come sull’occasionalità delle iniziative, sottolineata nella memoria difensiva che lo stesso Sgarbi ha presentato: “Senza qui entrare nel merito della comparazione tra attività svolte dal sottosegretario in veste istituzionale e a titolo privato – riporta il provvedimento Agcom pubblicato dal Corsera – (le cui conclusioni appaiono peraltro scarsamente convincenti, ove solo si consideri che il prof. Sgarbi ha svolto in media un intervento/lezione/inaugurazione ogni tre giorni nel periodo in esame, distribuiti su tutto il territorio nazionale), si ritiene risolutivo osservare come l’elemento dell’occasionalità sia del tutto incompatibile con la realizzazione e il mantenimento di una stabile organizzazione di persone e mezzi il cui fine unico è quello di organizzare, gestire e realizzare gli interventi del prof. Sgarbi dietro corrispettivo”. Antitrust, quindi, non ritiene occasionale qualcosa che è organizzato in modo strutturato, con società a supporto gestite da persone vicine al critico d’arte.
Nell’istruttoria si parla anche della carica da assessore, quando nel dicembre del 2022 Sgarbi ha reso la dichiarazione prevista per legge, sulle situazioni d’incompatibilità.
Sono state ritenute compatibili con la carica di governo diverse posizioni ricoperte Sgarbi, fra cui, quella di assessore al comune di Viterbo, ma si parla anche dell’incarico da sindaco al comune di Sutri e diversi altri.
L’incompatibilità con la carica di sottosegretario, l’Antitrust l’ha individuata poi, per le altre attività, quelle di natura “privata”.
Articoli: Martinengo: “Caso Vittorio Sgarbi, stiamo valutando la questione con l’amministrazione” – Frontini eviti di continuare a “picconare” la sua giunta e “licenzi” il buon Sgarbi – Ugo Poggi: “Mi auguro che la sindaca Frontini inviti Sgarbi a Viterbo per chiedergli cosa vuole fare” – Vittorio Sgarbi si dimette da sottosegretario alla Cultura – Vittorio Sgarbi: “Mi dimetto e mi scuso per aver promosso centinaia di iniziative in Italia e all’estero”
Presunzione di innocenza
Nel sistema penale italiano vige la presunzione di innocenza fino alla sentenza definitiva. Presunzione di innocenza che si basa sull’articolo 27 della costituzione italiana secondo il quale una persona “non è considerata colpevole sino alla condanna definitiva”.