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Viterbo - Bocciato il ricorso di un 24enne per la riammissione al concorso per 571 allievi

Arrestato per droga vuole entrare in finanza, il Tar del Lazio dice no: “È causa di esclusione”

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Viterbo – (sil.co.) – Arrestato per spaccio a 18 anni, gli viene negato di partecipare al concorso per 571 allievi che fu bandito nel 2020 per entrare nella guardia di finanza.


Guardia di finanza

Guardia di finanza


Adesso anche il Tar del Lazio cui l’aspirante finanziare ha fatto ricorso, con la sentenza pubblicata lo scorso 15 febbraio ha confermato l’esclusione da parte del comando generale della guardia di finanza, in seguito all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Viterbo avvenuto nel 2018, quando era appena maggiorenne. 

“Per espressa previsione di legge – si legge nelle motivazioni – l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti a scopo non terapeutico, anche se saltuario, occasionale o risalente nel tempo, costituisce una causa di esclusione dal concorso”.

Il diciottenne, in particolare, fu trovato in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di 2,8 grammi circa, di un bilancino di precisione digitale e di materiale per il confezionamento e il taglio della droga.

Secondo la difesa del giovane, oggi 24enne, l’esclusione sarebbe stata lesiva del diritto del ricorrente di partecipare al concorso “in quanto il fatto è risalente e di lieve gravità”. Anche tenuto conto della circostanza che “il procedimento penale da esso originato veniva archiviato nel 2019 e il fatto qualificato come illecito amministrativo”.

Secondo la guardia di finanza: “Il corpo accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti”.

E ancora: “L’utilizzo di sostanze stupefacenti comporta necessariamente un previo contatto col mondo della criminalità, che dello spaccio di queste sostanze si alimenta, e dunque una contiguità proprio con quei soggetti e con quegli ambienti la cui attività delittuosa la guardia di finanza ha il compito specifico di contrastare e reprimere”. 

Il giudici amministrativi, rigettando il ricorso,  hanno sottolineato che “le censure del ricorrente non sono state in grado di porre in discussione la conclusione dell’amministrazione”, secondo cui la condotta tenuta dall’aspirante allievo è “inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare” e che “lo status giuridico di un finanziere prevede doveri e obblighi nei confronti dell’intera collettività”.

 

 

 


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26 febbraio, 2024

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