Vignanello – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso del comune di Vignanello contro il ministero della Cultura per l’esclusione dalla graduatoria di un progetto da quasi un milione e mezzo di euro per la rigenerazione culturale e sociale dei “borghi storici”.
Vignanello
La pubblica amministrazione del centro dei Cimini, in particolare, ha chiesto al Tar del Lazio l’annullamento del decreto con cui, il 7 giugno 2022, il progetto del valore di un milione e 437.913 euro non è stato collocato in posizione utile nelle graduatorie regionali delle proposte finanziabili e di quelle ammesse a finanziamento europeo, tramite Pnrr.
Il 19 settembre 2022, il comune è insorto contro il decreto, formulando anche domanda per un risarcimento “non inferiore a 1.437.913 euro”.
Il ministero della cultura, costituito in giudizio, con memoria del 13 ottobre 2023, ha chiesto l’integrale rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito. Lo scorso 26 gennaio il comune ha insistito per l’accoglimento. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2024 il ricorso è stato nuovamente discusso e trattenuto in decisione. Il primo marzo i giudici amministrativi hanno dichiarato infondato il ricorso.
La proposta progettuale prevedeva la creazione di un laboratorio dedicato a imprese e start up e di uno spazio televisivo per dirette streaming “con rafforzamento di un sentimento identitario locale” e stipula di 14 accordi di programma per la “costruzione dal basso, partecipata, di eventi culturali”, realizzando un “anello culturale (turismo- tecnologia- start up- giovani- fasce deboli)”, riservando una quota delle start up a “persone diversamente abili e a persone individuate dall’Uepe” e prevedendo “un wi-fi pubblico in tutto il centro storico, sulla predisposizione di una piattaforma multimediale, di una cartellonistica dotata di QRcode per la diffusione di informazioni turistiche in diverse lingue, le quali soddisferebbero pienamente i diversi indicatori contemplati dalla lex specialis (occupazione, contrasto all’esodo demografico, partecipazione e incremento dei flussi turistici, quest’ultimo attestato dall’aumento, successivamente al 2022, delle presenze al Castello Ruspoli, essendo stato questo adibito a location per le riprese di un film Walt Disney), nonché ancora sinergia tra gli interventi, inclusività, innovatività degli interventi).
Tra i molti interventi per i quali è stata chiesta la partecipazione al Fondo Next Generation Eu, rientrava anche il recupero e la tutela del giardino del Castello Ruspoli attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e automatizzati in linea con lo sviluppo tecnologico del momento, da attuarsi mediante un accordo di partenariato pubblico- privato tra il comune e il “Castello Ruspoli-Donna Claudia Ruspoli”, effettivamente sottoscritto in data 10 marzo 2022, rappresentando che il “Castello Ruspoli – Donna Claudia Ruspoli” aveva presentato un identico progetto di “valorizzazione del giardino Ruspoli e ripristino dell’entrata originaria” ammesso a finanziamento in relazione all’avviso “Pnrr Cultura”.
Tra le iniziative l’acquisizione di un locale, denominato Vecchio Forno, situato nel centro storico e vicino al Castello Ruspoli, da utilizzare per eventi turistico-culturali nonché il contratto di concessione di durata novennale per la gestione dell’ostello della gioventù anche ad opera di “disabili adulti”.
“Quello demandato alla commissione – si legge nella sentenza del Tar del Lazio – è un giudizio di ‘merito’ ampiamente discrezionale, essendo demandato all’amministrazione l’esame dei contenuti di ciascuna proposta progettuale sulla scorta di criteri e parametri valutativi di carattere prettamente qualitativo, cui è assegnato un punteggio numerico che riflette, in concreto, il grado di apprezzamento per le strategie proposte, il contesto ambientale, culturale e turistico di riferimento, il coinvolgimento delle comunità locali e la tempistica di attuazione, al fine di misurarne la rispondenza alle finalità perseguite dal ministero”.
E ancora: “Di fatto, le doglianze esperite finiscono per tradursi in un’inammissibile sostituzione, al giudizio di tipo tecnico-discrezionale effettuato dall’organo a ciò preposto, della personale e soggettiva valutazione del ricorrente”.
“In conclusione – si legge nella sentenza – entrambe le domande di annullamento e di risarcimento dei danni azionate con l’odierno ricorso vanno rigettate”.
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