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Viterbo - Illegittima la revoca della misura a un migrante richiedente protezione internazionale

Assente “giustificato” dal centro di accoglienza, richiedente asilo reintegrato dal Tar

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Migranti - Immagine di repertorio

Migranti – Immagine di repertorio

Viterbo – (sil.co.) – Accolto dal Tar del Lazio il ricorso di un richiedente asilo per l’annullamento della revoca da parte della prefettura di Viterbo delle misure di accoglienza nei suoi confronti.

A determinare la revoca era stata la sua assenza, accertata, dal centro cui era stato destinato al suo arrivo.

È la vicenda di un migrante giunto in Italia il 23 agosto 2022 ed entrato immediatamente in regime di accoglienza in quanto richiedente protezione internazionale, ospite di una struttura di prima accoglienza.

Il provvedimento dell’ufficio del governo di piazza del Plebiscito risale al 21 giugno 2023, dieci mesi dopo il suo ingresso nel nostro paese. Ma per il difensore Savina Forgittoni, ricorsa ai giudici amministrativi, il suo assistito aveva “diritto a usufruire delle misure di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale che gli sono state illegittimamente revocate”.

Motivo per cui ha chiesto la condanna della pubblica amministrazione a “reintegrarlo e/o farlo reintegrare nel centro di accoglienza e comunque nelle relative misure di accoglienza e alla refusione in favore del ricorrente dei danni dal medesimo patiti a seguito del provvedimento impugnato”.

“Il provvedimento è illegittimo – si legge nelle motivazioni della sentenza pubblicata il 9 aprile – non potendosi ravvisare l’abbandono del centro di accoglienza a fronte dell’assenza temporanea del ricorrente, delle specifiche circostanze del caso, ed in particolare delle giustificazioni addotte in ordine all’allontanamento. Il ricorso deve pertanto essere accolto”.

Dando ragione alla difesa, i giudici amministrativi hanno però rigettato la domanda risarcitoria “in quanto non sussistono gli elementi costitutivi del fatto illecito”.

“Occorre considerare – viene sottolineato – che l’amministrazione è chiamata a presidiare il prevalente interesse pubblico alla buona ed efficiente gestione dei pochi posti disponibili nelle strutture di accoglienza a fronte del rilevantissimo numero di domande, onde nessuna colpa può ad essa ascriversi”.

E ancora: “La rilevata frequenza degli allontanamenti volontari determina d’altronde la difficoltà oggettiva dei gestori e delle prefetture di accertarne le ragioni e discernere quindi le conseguenze ascrivibili caso per caso. La domanda di risarcimento pertanto non può essere accolta”.

 


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22 luglio, 2024

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