Nessun vizio di legittimità nei provvedimenti adottati dalla regione Lazio per il permesso di ricerca geotermica denominato “Lago di Vico”. Il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dal comune di Caprarola, che aveva impugnato la determinazione regionale del 5 marzo 2024 pubblicata sul Burl il 19 marzo 2024.
Al centro del contenzioso la proroga del permesso di ricerca, la riperimetrazione dell’area interessata (da 103,27 a 101,67 km²) e il trasferimento del titolo minerario dalla Geothermics Italy S.r.l. alla Geothermics Italy Lazio S.r.l. L’amministrazione comunale contestava una lunga serie di presunti vizi: dalla mancata decadenza del permesso rilasciato nel 2012, al trasferimento considerato illegittimo, alla carenza di fideiussione e capacità tecnico-economica della nuova società, fino all’assenza di valutazione d’impatto ambientale e incidenza sul sito protetto del Lago di Vico.
Ma per i giudici – presidente Riccardo Savoia, estensore Ida Tascone – le censure sono infondate: la proroga è stata chiesta nei termini, l’istruttoria risulta completa e anche il trasferimento del titolo è stato effettuato regolarmente previa autorizzazione regionale. Quanto al paesaggio, il Tar rileva che il sito Natura 2000 “Lago di Vico” dista oltre 5 chilometri dall’area di intervento e che si tratta solo di attività di ricerca, non ancora di realizzazione di un impianto.
Riguardo al presunto danno agricolo, i giudici richiamano la recente sentenza del consiglio di stato (n. 3945/2024) secondo cui il degrado delle acque del lago è imputabile principalmente alle coltivazioni intensive di nocciole. Nessuna incidenza diretta e documentata, dunque, dalle attività geotermiche.
La sentenza (n. 12644/2025) compensa le spese processuali tra le parti.












