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Roma – Accolto il ricorso di Apollo Wind per l’impianto da 47,2 MW tra Celleno, Montefiascone e Viterbo, ordine al Mase di concludere entro 30 giorni

Tar del Lazio: “silenzio illegittimo” sulla Via del parco eolico Acquaforte, il ministero dell’Ambiente deve decidere

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Eolico

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Roma – Il Tar del Lazio (sezione terza) ha accolto il ricorso di Apollo Wind S.r.l. e ha dichiarato “l’illegittimità del silenzio” del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza (Mase) di Valutazione di impatto ambientale (Via) relativa al progetto eolico “Acquaforte”, da 47,2 mw di potenza in immissione massima, con opere connesse nei comuni di Celleno, Montefiascone e Viterbo. I giudici hanno ordinato al Mase di provvedere sull’istanza e di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza.

Secondo quanto ricostruito nella decisione, la società aveva presentato l’istanza di Via il 21 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 152/2006. Verificata la completezza della documentazione, il ministero ha pubblicato un primo avviso al pubblico il 7 settembre 2023. Un secondo avviso è stato poi pubblicato il 31 maggio 2024, dopo integrazioni documentali. La fase di consultazione del pubblico si è conclusa il 15 giugno 2024. Da quel momento, il procedimento è rimasto in “istruttoria tecnica Ctpnrr-Pniec”, senza che fossero acquisiti i pareri previsti della commissione tecnica Pnrr-Pniec e del ministero della Cultura.

Apollo Wind ha impugnato l’inerzia dell’amministrazione richiamando, tra l’altro, la disciplina dei termini prevista dall’articolo 25 del Testo unico ambientale per i progetti riconducibili all’ambito Pnrr-Pniec, sottolineando che “tutti i termini del procedimento di Via si considerano perentori”. Nel ricorso si evidenzia che risultavano ormai scaduti sia il termine di 30 giorni dalla conclusione della consultazione del pubblico (15 giugno 2024) sia quello di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione (31 maggio 2024), senza l’adozione del provvedimento conclusivo né il completamento dell’istruttoria.

Il Tar ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. La sentenza inquadra la vicenda nel “silenzio-inadempimento”, chiarendo che, a fronte di un’istanza che avvia un procedimento normativamente previsto, l’amministrazione ha l’obbligo giuridico di concluderlo con un provvedimento espresso. Nel caso specifico, il collegio afferma che il progetto rientra nelle procedure di Via di competenza statale e che, per questa tipologia, l’articolo 25 del Codice dell’ambiente impone una scansione temporale stringente: parere della Commissione tecnica e schema di provvedimento, quindi adozione della Via da parte del Mase, con il concerto del ministero della Cultura.

Per i giudici, “emerge la violazione dei previsti termini e l’illegittimità del silenzio” perché l’istruttoria non risulta conclusa e i pareri non risultano acquisiti, nonostante l’ampio decorso del tempo. La decisione aggiunge che eventuali difficoltà operative o organizzative non sono idonee a giustificare il mancato rispetto dei termini fissati dalla normativa.

Oltre all’ordine di chiudere il procedimento entro 30 giorni, il Tar ha condannato il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica al pagamento delle spese di lite in favore della società, quantificate in 1.500 euro, oltre accessori di legge. La sentenza è stata decisa a Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.


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24 dicembre, 2025

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