Viterbo – Decoro urbano, la capogruppo Viterbo 2020 Perazzini: “Chiarezza sull’articolo 15. Nessuna sanzione per i cittadini vittime di atti vandalici: siamo un’amministrazione civica, dalla parte dei viterbesi.
L’articolo 15 del regolamento sul decoro urbano afferma un principio semplice e di buon senso: tutti i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico devono essere mantenuti puliti e in uno stato decoroso, vietando ogni forma di imbrattamento, danneggiamento o deturpamento, anche quando causati da incuria. Si tratta del minimo indispensabile se vogliamo lavorare seriamente sul decoro della nostra città, in particolare del centro storico”.
Così la capogruppo di maggioranza Melania Perazzini, che interviene in una nota, per fare chiarezza dopo il dibattito emerso in commissione consiliare.
“Durante i lavori – spiega la consigliera – è stato sollevato un interrogativo specifico, non previsto dall’articolo, relativo al caso in cui lo stato di degrado di un immobile sia causato da atti vandalici e il responsabile non sia stato individuato. È una riflessione legittima, ma è bene chiarirlo con forza: il regolamento non prevede in alcun modo che il proprietario danneggiato venga sanzionato, né questo sarebbe mai concepibile secondo buonsenso.
Mi sorprende – prosegue Perazzini – che da un semplice approfondimento svolto in Commissione, che è esattamente la sede deputata a sollevare dubbi e migliorare i testi, si sia generato un dibattito su ipotesi che non sono scritte nel regolamento.
In consiglio comunale proporremo comunque alcune modifiche e precisazioni per eliminare ogni possibile ambiguità e fugare definitivamente qualsiasi dubbio.
Voglio essere assolutamente chiara – conclude –: i cittadini non pagheranno mai per danni subiti a causa di atti vandalici.
Siamo un’amministrazione civica, dalla parte dei viterbesi, e non potremmo mai immaginare di penalizzare chi è vittima di un danno. Il nostro obiettivo è una città più decorosa, ma anche più equa e giusta”.
Di seguito l’articolo 15 del regolamento di polizia urbana da cui è scaturita la polemica in commissione Affari generali.
SEZIONE II – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELL’IGIENE PUBBLICA
Art. 15 – Disposizioni generali
Si fa rinvio allo specifico Regolamento comunale di igiene urbana e del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dagli altri Regolamenti comunali in materia.
Per quanto non espressamente previsto in detti Regolamenti, tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.
Ai trasgressori, oltre alla sanzione amministrativa, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.
Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da specifiche norme statali, regionali o comunali.
– Facciate imbrattate, i proprietari cornuti e mazziati… danneggiati e pure multati
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