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Viterbo – Alloggi Peep di Santa Barbara – Non riconosciuto il danno economico

Cooperativa edilizia Dedalo, il Tar boccia la richiesta da 1,3 milioni del comune

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Viterbo - Il quartiere Santa Barbara

Viterbo – Il quartiere Santa Barbara

Viterbo – Cooperativa edilizia Dedalo, il Tar boccia la richiesta da 1,3 milioni del comune. Il comune di Viterbo chiedeva oltre 1,3 milioni di euro per la decadenza dai benefici dell’edilizia residenziale pubblica. Il Tar Lazio respinge il ricorso per difetto di prova del danno e compensa le spese.

Si chiude senza condanna risarcitoria la controversia tra il comune di Viterbo e la cooperativa edilizia Dedalo sugli alloggi Peep di Santa Barbara. Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza pubblicata il 28 gennaio 2026, ha bocciato la richiesta di pagamento pari a 1.335.065,90 euro avanzata dal comune per presunti inadempimenti alla convenzione del 2008.

Il comune aveva sostenuto che le violazioni della convenzione, dalla rinuncia al contributo ministeriale all’assegnazione in proprietà degli alloggi e alla gestione delle pertinenze, avessero snaturato l’intervento, rendendolo di fatto assimilabile a edilizia privata. Da qui la richiesta di recuperare 1.281.858 di euro per il valore dell’area e 53.207,94 euro per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

Il Tar ha riconosciuto l’esistenza di inadempimenti rispetto alla convenzione, ma ha escluso che il danno possa coincidere automaticamente con il differenziale tra i costi sostenuti dalla cooperativa e quelli che sarebbero stati applicabili in regime di edilizia privata. Secondo il collegio, la cifra richiesta non è stata adeguatamente dimostrata.

I giudici hanno inoltre rilevato che, nel corso degli anni, la cooperativa ha applicato prezzi massimi di cessione agli assegnatari, con conseguente necessità di eventuale affrancazione, elemento che impedisce di qualificare l’operazione come edilizia libera in senso pieno. È stato anche sottolineato il tempo trascorso prima dell’azione giudiziaria, avviata a distanza di circa dieci anni dalla fine dei lavori e di sette anni dalle prime comunicazioni sui prezzi applicati.

Il ricorso è stato quindi respinto e le spese di lite integralmente compensate, lasciando al comune solo la possibilità di agire sui singoli atti d’obbligo eventualmente violati.
 
 


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1 febbraio, 2026

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