Viterbo – Il Tar del Lazio ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla società Magif Servizi srl contro la gara bandita dal comune di Viterbo per l’affidamento in concessione dei servizi cimiteriali nel cimitero di San Lazzaro e nei cimiteri delle frazioni.
La sentenza è stata pubblicata il 4 marzo 2026 e riguarda la procedura aperta avviata dall’amministrazione con la determinazione a contrarre del 23 dicembre 2025. La gara prevede una concessione della durata di due anni con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La società Magif Servizi aveva impugnato gli atti della procedura sostenendo di non aver potuto partecipare alla gara perché priva di uno dei requisiti richiesti dal disciplinare, cioè l’aver svolto negli ultimi dieci anni, per almeno tre anni, il servizio di cremazione.
Nel ricorso la società contestava anche la scelta di indicare, nel disciplinare di gara, il contratto collettivo nazionale per le imprese esercenti attività di pompe e trasporti funebri come contratto applicabile al personale impiegato nell’appalto. Secondo la ricorrente si tratterebbe di un contratto troppo specifico rispetto alla varietà dei servizi previsti, tra cui illuminazione votiva, gestione dei rifiuti cimiteriali e manutenzione.
Tra le contestazioni anche il requisito tecnico relativo alla gestione dei servizi di cremazione, ritenuto dalla società un vincolo che limiterebbe la partecipazione alla gara, e la mancata indicazione di alcuni codici per attività come la manutenzione degli immobili, del verde e la gestione delle luci votive.
Il comune di Viterbo si è costituito in giudizio sostenendo, tra l’altro, che il ricorso fosse tardivo perché presentato oltre i termini previsti. Il Tar ha accolto questa eccezione.
Secondo il tribunale amministrativo, la documentazione di gara era stata pubblicata sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac il 30 dicembre 2025. Il termine di trenta giorni per presentare ricorso scadeva quindi il 29 gennaio 2026. Il ricorso è stato invece notificato il 30 gennaio, oltre il termine previsto.
Per questo motivo il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività senza entrare nel merito delle contestazioni. La società ricorrente è stata inoltre condannata a pagare al comune di Viterbo le spese processuali, quantificate in 2mila euro oltre gli accessori di legge.
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