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Tar del Lazio - I giudici amministrativi hanno confermato il diniego dell'ambasciata italiana

No al visto d’ingresso per un tirocinio di sei mesi, bocciato ricorso di un tunisino

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Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso presentato da un tunisino per l’annullamento del decreto con cui, lo scorso 16 dicembre, l’Ambasciata d’Italia a Tunisi gli ha negato il rilascio del visto nazionale di ingresso per un tirocinio di sei mesi, chiedendo di riesaminare l’istanza di visto mediante nuova istruttoria.


Roma - Tar del Lazio

Roma – Tar del Lazio


L’ambasciata, per il tramite del Consolato di Tunisi in Tunisia, ha respinto l’istanza di concessione del visto di ingresso nel territorio nazionale per tirocinio professionale, richiesto per partecipare ad un progetto formativo individuale ospitato da un’azienda con sede operativa a Bologna, della durata di 6 mesi, con erogazione di un’indennità di partecipazione mensile pari a 850 euro, nonché vitto e alloggio unitamente alla copertura assicurativa Inail e alla polizza sanitaria.

La richiesta, si legge nelle motivazioni della sentenza, è stata giudicata incoerente rispetto al pregresso percorso di studi ovvero alla precedente attività lavorativa, che non risulterebbero debitamente certificati w coerenti con l’iniziativa progettuale cui aspirerebbe in Italia. Il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il tramite dell’avvocatura generale dello stato, si costituiva in giudizio lo scorso 10 marzo per resistere al ricorso.

Tra i motivi del rigetto del ricorso, il fatto che la procura non risulta correttamente autenticata dai difensori , risultando sottoscritta dalla parte (ragionevolmente nel paese di residenza, anche in ragione dell’assenza del visto di ingresso) e poi trasmessa ai difensori su supporto informatico e, quindi, da questi autenticata, non alla presenza della parte, in pari data, presumibilmente in Italia, visto che risulta menzionata la città di Viterbo.

Peraltro, la stessa dichiarazione di autenticazione risulta scorretta e ambigua, dal momento che non si certifica l’autenticità della sottoscrizione, ma la mera conformità del documento informatico, versato in giudizio, rispetto a quello analogico.

La nullità della procura speciale scaturisce dall’esame delle pertinenti disposizioni di legge, tra cui il fatto che debba essere conferita “con atto pubblico o con scrittura privata autenticata” dal pubblico ufficiale che deve “previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive”.

Come detto, nella fattispecie in esame, dalla documentazione depositata si evince  invece che la procura risulta sottoscritta in una località imprecisata (ragionevolmente in Tunisia) in data 7 gennaio 2026 dalla parte ricorrente, senza visti o diciture di avvenuta autenticazione della sottoscrizione.

In conclusione: “Il vizio sopra rilevato non può essere sanato, né in applicazione di quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. per il rito processuale civile, né, tantomeno, in virtù di rimessione in termini”. 

 

 


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18 maggio, 2026

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