Viterbo – (sil.co.) – Conta la dimora non la frontiera, via libera del Tar all’accoglienza di due afghani a Viterbo “I richiedenti asilo vanno accolti dove presentano la domanda”.
Il luogo di primo ingresso in Italia non può essere una scusa per negare l’accoglienza a chi richiede protezione internazionale. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che con due ordinanze gemelle ha accolto i ricorsi di due cittadini afghani arrivati nel nostro Paese nel marzo 2026, sospendendo i provvedimenti di diniego precedentemente emessi dalla prefettura di Viterbo.
I due richiedenti asilo, privi di alloggio e di mezzi di sussistenza, si erano rivolti alla questura di Viterbo per manifestare la volontà di chiedere protezione e, contestualmente, avevano domandato l’accesso alle misure di accoglienza. La prefettura aveva tuttavia respinto la richiesta, sostenendo che i due fossero entrati in Italia passando per un’altra provincia e che spettasse quindi al “territorio di primo ingresso” farsi carico della loro assistenza.
Conta la dimora, non la frontiera. I giudici amministrativi hanno completamente ribaltato la tesi della prefettura, facendo chiarezza su un punto normativo cruciale. Richiamando le leggi vigenti in materia, il Tar ha ricordato che chi intende chiedere protezione internazionale ha una doppia opzione: può presentare la domanda subito all’ufficio di polizia di frontiera al momento dell’arrivo, oppure può farlo in un secondo momento presso la questura del luogo in cui effettivamente dimora.
Dal momento che i due cittadini afghani hanno legittimamente scelto di presentare la domanda a Viterbo, dichiarando qui la propria dimora, la competenza territoriale si è radicata nel capoluogo della Tuscia. Di conseguenza, sottolinea il collegio, sorge l’obbligo immediato in capo alla prefettura di Viterbo di garantire le misure di assistenza, rendendo del tutto irrilevante il punto geografico in cui i migranti hanno fisicamente varcato il confine italiano.
Accoglienza immediata. Le ordinanze del tribunale amministrativo non lasciano spazio a interpretazioni: i provvedimenti di diniego sono stati sospesi e l’amministrazione provinciale è stata obbligata ad adottare con massima urgenza tutte le misure idonee per garantire ai due richiedenti un alloggio e il sostentamento necessario.
Una pronuncia che ribadisce un principio fondamentale: il diritto all’accoglienza segue il richiedente e la sua dimora.
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