Viterbo - Il Comitato di quartiere: "Il nuovo regolamento di polizia urbana è uno strumento in più per sicurezza, decoro e convivenza, occorre però che al quadro normativo vigente facciano seguito risposte operative concrete sul territorio"
Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Con l’approvazione del nuovo regolamento di polizia urbana di Viterbo, la nostra città si è dotata di uno strumento aggiornato per la tutela della sicurezza, del decoro e della convivenza civile.

Viterbo – Polizia e carabinieri in viale Trento
Le linee guida Anci e la consolidata prassi amministrativa considerano rilevanti, ai fini dell’applicazione dei regolamenti di polizia urbana, le condotte di occupazione impropria e prolungata dello spazio pubblico che ne compromettano il decoro e ne impediscano la libera fruizione da parte delle famiglie, degli anziani e dei bambini. Non si tratta unicamente dell’allestimento di strutture precarie, ma della trasformazione continuativa degli arredi urbani e dei marciapiedi in spazi di stazionamento degradante.
In qualità di comitato di quartiere di viale Trento e zone limitrofe, e nel pieno dello spirito di collaborazione che anima il nostro gruppo di controllo di vicinato, riteniamo doveroso porre una domanda semplice e formale alle autorità competenti: perché, di fronte a situazioni all’ordine del giorno, ampiamente documentate dalle segnalazioni dei residenti e dal materiale del controllo di vicinato, e riconducibili alle fattispecie disciplinate dal regolamento comunale e dal D.L. 14/2017, le norme faticano a trovare piena applicazione sul territorio?
Il quadro normativo e le tutele per viale Trento. Il testo del nuovo Regolamento comunale recepisce il quadro normativo statale ed è estremamente chiaro: Art. 21 (Aree a tutela rafforzata): inserisce esplicitamente “L’area di Viale Trento e zone limitrofe” tra i siti prioritari a tutela rafforzata, riconoscendo espressamente la presenza del gruppo di controllo di vicinato istituito in attuazione dei protocolli di collaborazione tra comune, prefettura e forze dell’ordine. Art. 10 (Divieto di bivacco): vieta lo stazionamento degradante, il dormire o sdraiarsi su muretti, gradini e arredi urbani (comma 1), il consumo di cibo e bevande con occupazione di suolo pubblico tramite sacchi e contenitori (comma 2), e dispone il sequestro cautelare amministrativo e la confisca degli oggetti impiegati per la violazione (comma 5). Art. 19 (Tutela del verde pubblico): vieta espressamente l’utilizzo non conforme di panchine ed elementi d’arredo, l’imbrattamento e l’abbandono di rifiuti nelle aiuole e nelle aree verdi del quartiere (comma 2, lett. c e f). Art. 4 (Prevenzione, accertamento e fragilità): individua la competenza concorrente di polizia locale e forze di polizia (comma 1), ribadisce la facoltà di sequestro cautelare (commi 3 e 7) e impone il coordinamento con i servizi sociali e le strutture preposte in presenza di conclamate fragilità sociali (comma 6).
Il quadro normativo statale e la competenza degli organi accertatori. L’adozione del nuovo regolamento comunale rappresenta certamente un importante passo avanti, ma gli strumenti fondamentali previsti dalla normativa statale in materia di sicurezza urbana erano già disponibili dal 2017. Il nuovo regolamento contribuisce a definirne l’applicazione sul territorio comunale, individuando anche le aree nelle quali tali misure trovano specifica attuazione.

Viterbo – Polizia locale e carabinieri in viale Trento
È opportuno inoltre richiamare due aspetti normativi centrali: La cogenza della legge statale: L’Art. 9 del D.L. 14/2017 (Decreto Minniti) dispone la sanzione amministrativa pecuniaria e il contestuale ordine di allontanamento per chiunque impedisca l’accessibilità e la fruizione delle infrastrutture e delle aree urbane individuate. La pluralità degli organi accertatori: L’Art. 10, comma 1, del D.L. 14/2017 individua quali soggetti preposti all’accertamento e all’emissione dell’ordine di allontanamento tutti gli organi di Polizia Giudiziaria di cui all’art. 13 della Legge 689/1981. Pertanto, polizia di stato, arma dei carabinieri, guardia di finanza e polizia locale rientrano espressamente tra gli organi competenti all’accertamento di tali violazioni e alla contestuale adozione dell’ordine di allontanamento.
Smontiamo un alibi: “Intervenire è inutile perché non pagheranno mai”. Spesso si sente dire che sanzionare soggetti nullatenenti o con manifesti disagi sia un esercizio sterile. È una visione giuridicamente ed operativamente errata. In primo luogo, sia l’Art. 4 (commi 3 e 7) sia l’Art. 10 (comma 5) del regolamento comunale consentono il sequestro cautelare amministrativo e la confisca immediata delle cose e degli arredi usati per il bivacco, offrendo agli agenti uno strumento d’azione immediato sul posto.
In secondo luogo, la sanzione amministrativa e l’ordine scritto di allontanamento della durata di 48 ore (ex Art. 10, comma 1, D.L. 14/2017) costituiscono il presupposto procedimentale previsto dalla legge statale. Tracciabilità della condotta: senza il primo verbale scritto e notificato, la violazione non viene registrata nelle banche dati delle forze di polizia. Presupposto per le misure del questore: senza la tempestiva segnalazione dell’organo accertatore, viene meno il presupposto giuridico per la successiva adozione, in caso di reiterazione, del Daspo urbano (Divieto di Accesso ex Art. 10, comma 2, D.L. 14/2017). Il passaggio alla rilevanza penale: In caso di inosservanza del divieto di accesso disposto dal questore, la condotta esce dal perimetro amministrativo ed entra in quello penale, integrando la fattispecie penale prevista dall’Art. 10 del D.L. 14/2017, punita con la pena dell’arresto (da 6 mesi a 1 anno nell’ipotesi base ex art. 10 c. 2, e da 1 a 2 anni nell’ipotesi aggravata per soggetti già condannati nei cinque anni precedenti per reati contro la persona o il patrimonio ex art. 10 c. 3).
Sostenere che “sia inutile intervenire” significa interrompere la catena della legalità al suo primo anello, privando le Autorità di Pubblica Sicurezza degli unici strumenti previsti dall’ordinamento per affrontare il degrado stanziale.

La sindaca Chiara Frontini
Le nostre richieste alle istituzioni. Riconoscendo la complessità e il costante impegno profuso dalle forze dell’ordine e dalla polizia locale sul territorio, come comitato di quartiere rivolgiamo un formale invito alle istituzioni affinché chiariscano quali direttive operative siano state impartite agli equipaggi e alle pattuglie sul territorio per la puntuale applicazione dell’Art. 21 del Regolamento Comunale e degli Artt. 9 e 10 del D.L. 14/2017 nell’area di Viale Trento e zone limitrofe. Se si intenda procedere sistematicamente con la notifica e la trasmissione degli ordini scritti di allontanamento di 48 ore, presupposto indispensabile per alimentare il flusso informativo verso la questura. Se sia prevista la convocazione di un tavolo di coordinamento urgente (tra comune, prefettura, questura e servizi sociali) per definire interventi operativi integrati capaci di restituire al quartiere decoro e vivibilità.
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi tavolo di confronto istituzionale, fiduciosi che al quadro normativo vigente facciano seguito risposte operative concrete sul territorio.
Comitato di quartiere di viale Trento e zone limitrofe
27 luglio, 2026