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Viterbo - Esercitavano l'attività di acconciatori con falsi attestati di qualifica professionale

Bocciati dal Tar i ricorsi di quattro dei 10 barber shop chiusi nel blitz di maggio

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Viterbo - Ritirata licenza a barber shop

Viterbo – Ritirata licenza a barber shop

Viterbo – (sil.co.) – Certificati falsi per l’attività di acconciatori, respinto dal Tar del Lazio il ricorso di quattro dei dieci barber shop chiusi il 27 maggio contro il comune di Viterbo.

A differenza di un collega che nel frattempo si è messo in regola, il loro negozio resta chiuso.

Al centro un attestato professionale non autentico che è costato l’attività e una condanna alle spese giudiziarie ai titolari. Il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i ricorsi presentati da quattro acconciatori viterbesi contro l’ordinanza dirigenziale del Comune di Viterbo del 27 maggio 2026, che vietava loro la prosecuzione dell’esercizio commerciale.

La difesa ha impugnato il provvedimento comunale, ritenevano viziato da carenza di istruttoria, difetto di motivazione e mancata comunicazione di avvio del procedimento. Di diverso avviso i giudici amministrativi, che nei giorni scorsi hanno definito le cause con sentenza in forma semplificata.

A far pendere l’ago della bilancia a favore del comune di Viterbo è stata una nota dei carabinieri del 14 maggio 2026. Dagli accertamenti dell’arma è emersa la non autenticità degli attestati di qualifica professionale esibiti dagli esercenti per poter svolgere la professione, un dettaglio decisivo che le parti ricorrenti non hanno smentito o contestato specificamente in seguito al deposito dei documenti.

I giudici hanno inoltre chiarito che, ai sensi dell’articolo 21-octies della legge 241/190, la mancata comunicazione di avvio del procedimento non può portare all’annullamento dell’atto, vista la correttezza e la doverosità del provvedimento emesso dall’amministrazione alla luce della falsità documentale.

Il Tar ha quindi confermato la legittimità del divieto d’attività imposto dal Comune, condannando i ricorrenti al pagamento di mille euro di spese legali, oltre agli accessori di legge. Disposto infine l’oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della privacy.


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5 settembre, 2026

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