Canino – (sil.co.) – Macchine agricole, no del Tar al “doppio ricorso” della Asquini Mec. Eng. srl per sbloccare l’ampliamento del proprio impianto produttivo di Canino.
Il Tar del Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso bis presentato dalla società contro il ministero della cultura e il comune di Canino, confermando la validità del principio del ne bis in idem nel processo amministrativo.
La controversia nasce dal no incassato dalla società per la realizzazione di un nuovo capannone prefabbricato adiacente a quello già esistente e per la posa di una recinzione in pali di legno e rete metallica. L’intervento richiedeva il rilascio del permesso di costruire unificato all’autorizzazione paesaggistica.
A fermare l’opera era stato il parere negativo espresso lo scorso 5 giugno dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, a cui era seguita, pochi giorni dopo, la determinazione di diniego e chiusura definitiva del procedimento adottata dal settore tecnico del comune di Canino.
Per opporsi ai provvedimenti di diniego, il 6 agosto la società ha notificato gli atti di impugnazione. Tuttavia, nella stessa giornata sono stati effettuati due distinti depositi telematici. Il primo ricorso, iscritto al ruolo generale al n. 8663/2026, è stato depositato alle ore 18,32. Il secondo ricorso, del tutto identico nell’oggetto e nelle censure e contrassegnato dal n. 8671/2026, è stato depositato poche ore dopo, alle 21,39.
In occasione della camera di consiglio dello scorso 4 settembre, il collegio presieduto da Antonella Mangia (con Francesca Santoro Cayro relatrice ed estensore) ha subito rilevato l’anomalia. Applicando l’articolo 60 del codice del processo amministrativo, che consente la definizione del giudizio in forma semplificata, i giudici hanno dichiarato inammissibile il secondo ricorso (RG 8671/2026).
Come ricordato dalla sentenza — che richiama anche i precedenti della adunanza plenaria del consiglio di stato — la litispendenza si perfeziona con la notifica e il deposito del primo atto. Nel sistema amministrativo italiano non è consentito impugnare autonomamente un provvedimento già contestato con un precedente ricorso pending tra le stesse parti.
La decisione estingue il secondo fascicolo e condanna la società ricorrente al pagamento di 800 euro di spese di lite in favore del ministero della cultura (rappresentato dall’avvocatura generale dello stato). Nulla è stato disposto per il comune di Canino, che sceglie di non costituirsi.
La partita giudiziaria sul merito delle autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie resterà dunque legata unicamente all’esito del primo ricorso (RG n. 8663/2026), iscritto regolarmente qualche ora prima.
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