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Viterbo - A breve una serie di incontri per analizzare gli aspetti più importanti della nuova riforma Pac

Pagamento ecologico, Confagricoltura illustra le novità

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Viterbo dall'alto

Viterbo dall’alto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale attuativo della riforma della Pac 2015/2020, Confagricoltura Viterbo – Rieti inizia una serie di pubblicazioni sulle norme attualmente note al fine di consentire una programmazione per le prossime semine autunno – vernine.

La nostra prima uscita ha come tema il pagamento ecologico, il cosidetto greening, che presenta molti punti di interesse per gli imprenditori agricoli che si apprestano a definire il piano colturale 2014/2015.

Il direttore di Confagricoltura Viterbo – Rieti Angelo Serafinelli nel presentare il progetto comunica che a breve inizieranno una serie di incontri sul territorio per analizzare tutti gli aspetti più importanti della nuova riforma Pac.

I regolamenti comunitari sulla riforma della Pac introducono il concetto di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali: 1) Diversificazione colturale; 2) Mantenimento prati permanenti; 3) Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico.

Grazie alla serrata trattativa avutasi durante le fasi preparatorie della riforma, l’accordo finale, ottenuto con il fondamentale apporto di Confagricoltura, corregge alcune distorsioni della proposta iniziale della Commissione, in particolare in merito alle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) ora escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.

Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

1) Diversificazione colturale

Interessa solo le superfici a seminativo ed è applicata in funzione della loro estensione. Prevede la presenza nel piano colturale annuale di più colture, anche se non in rotazione sulla stessa superficie. In particolare: fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; da 10 a 30 ha di seminativo vi è l’ obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% dei seminativi; oltre i 30 ha di seminativo vi è l’obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% o le due principali che sommate raggiungono al massimo il 95% dei seminativi.

Sono escluse dall’obbligo di diversificazione, le aziende in cui le superfici sono interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso) a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell’anno precedente.

La diversificazione colturale si ispira ai seguenti criteri:

1) Una coltura è diversa se appartiene ad un genere differente nella classificazione botanica delle colture; ad esempio il grano duro e il grano tenero non sono diversi in quanto appartengono allo stesso genere botanico (Triticum); invece il grano (genere Triticum) e l’orzo (genere Hordeum) sono considerati colture diverse.

2) Le colture appartenenti alle famiglie brassicacee, solanacee e cucurbitacee sono considerate diverse quando appartengono a specie diverse anche dello stesso genere.

3) Il maggese (terreno a riposo) è considerato una coltura così come, cumulativamente, tutte le piante da foraggio ed i prati.

2) Mantenimento prati permanenti

Gli Stati membri designano i prati permanenti ed i pascoli ubicati in aree ecologicamente sensibili e per l’Italia identificate con le aree “Natura 2000”. Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti “sensibili”. Gli Stati membri assicurano poi che la proporzione della superficie a prato permanente e pascolo in relazione alla superficie agricola nazionale totale non diminuisca oltre il 5%. Qualora si accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve essere attivato l’obbligo per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente in misura tale da riportare la percentuale al valore originario. In Italia per le zone ubicate al di fuori delle aree “Natura 2000”, gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da Agea, che rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni.

3) Creazione di aree a valenza ambientale o di interesse ecologico

Le aree di interesse ecologico o Ecological Focus Area (EFA) rappresentano il terzo requisito del greening. Analogamente alla diversificazione si applicano solo alle superfici a seminativo e non alle colture permanenti (vite, fruttiferi,ecc.) e ai prati e pascoli permanenti. Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo. La soglia del 5% potrà essere aumentata al 7% nel 2018, a seguito delle decisioni della Commissione UE entro il 31 marzo 2017. Nella lista proposta dalla Commissione l’Italia ha deciso che le seguenti aree sono considerate aree di interesse ecologico: terreni lasciati a riposo; terrazzamenti; elementi caratteristici del paesaggio, specificati a livello nazionale ed indicati, in base alla scelta italiana; fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti; ettari agroforestali, realizzati con i Psr; fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste; superfici con bosco ceduo a rotazione rapida; superfici oggetto di imboschimento con i Psr; superfici con colture azotofissatrici.

Sono escluse dall’obbligo delle Efa, le aziende in cui: i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari.

Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, le norme prevedono che le prassi favorevoli all’ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del greening. Rientrano nelle pratiche equivalenti: i regimi agroambientali dei Psr che adottano misure equivalenti; sistemi di certificazione ambientale nazionale o regionale. Per evitare il “doppio finanziamento” di queste misure, saranno applicate riduzioni all’importo individuale del greening.

Alcuni esempi di equivalenza del greening sono:

creazione delle fasce tampone per le zone ad alto valore naturale, siti “Natura 2000”;

gestione delle fasce tampone;

gestione di bordi, strisce all’interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o specifica;

gestione degli elementi caratteristici del paesaggio (alberi, siepi , muretti a secco, fossati , stagni;

mantenimento di suoli torbosi o umidi arabili seminati ad erba ma senza uso di concimi e fitofarmaci;

produzione su seminativi in assenza di concimi e fitofarmaci e senza irrigazione in rotazione colturale;

conversione di seminativi in prato permanente ad uso estensivo.

Il pagamento del greening , al quale viene destinato il 30% del plafond totale, verrà calcolato in maniera proporzionale al valore individuale dei titoli, variabile quindi grazie alla scelta della convergenza parziale scelta dall’Italia.

Confagricoltura Viterbo

 


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10 ottobre, 2014

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