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Acquapendente - Interviene Movimento 5 Stelle

“Sosteniamo il centro di igiene mentale”

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Il comune di Acquapendente

Il comune di Acquapendente 

Acquapendente – Riceviamo e pubblichiamo – Tralasciando per un momento l’argomento spinoso “ospedale di Acquapendente”, vorremmo richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica, del sindaco Bambini, dei servizi sociali e dell’azienda Asl di Viterbo riguardo a un problema altrettanto importante e delicato, che si è presentato negli ultimi mesi: ovvero la mancanza o la presenza garantita solo per brevi periodi di tempo di un medico psichiatra al centro di igiene mentale (Cim) di Acquapendente, quale figura di riferimento e di fiducia degli utenti afferenti in tale struttura.

E’ inutile sottolineare il grave disagio arrecato ai pazienti seguiti dal Cim, disorientati e mal gestiti nel loro percorso terapeutico.

A tal proposito vorremmo citare alcune nozioni legislative sulla materia.

Per quanto concerne la legislazione civile, la legge (art.2047) pone a carico dello psichiatra-servizi psichiatrici un dovere di vigilanza, custodia e protezione. Nota bene, protezione sia nei confronti del paziente (atti auto aggressivi), sia nei confronti della società (atti aggressivi).

Per quanto concerne la legge penale viene riconosciuta in capo allo psichiatra-servizi psichiatrici una posizione di garanzia.

La posizione di garanzia sussiste per il solo fatto di un rapporto di fatto tra medico e paziente, e si verifica anche quando non vi sia stata una formale distribuzione degli incarichi all’interno della struttura.

Dalla posizione di garanzia discendono gli obblighi di controllo e protezione. Anche in questo caso la protezione è diretta ad evitare il verificarsi di condotte lesive per il malato o per terzi. (Cass.IV n.10795/2008).

L’obbligo di protezione a carico dello psichiatra-servizi psichiatrici è dunque duplice:

-nel confronto del paziente per comportamenti auto lesivi;

-nei confronti della collettività per comportamenti etero-lesivi del paziente in cura.

Ovvero in capo allo psichiatra-servizi psichiatrici vi è il dovere di evitare tutte le conseguenze negative che la malattia mentale può provocare, perché il “bene salute” deve essere tutelato da ogni minaccia, e quindi anche dalla commissione di gravi fatti da parte del malato mentale.

L’operatore psichiatrico ha dunque l’obbligo di proteggere la vita e l’incolumità del paziente da comportamenti auto-etero lesivi, mediante l’attuazione di precise cautele, tra cui rientra l’obbligo di cura del malato, la terapia farmacologica, modalità di svolgimento dei colloqui terapeutici.

La normativa (legge 180/1978) richiede che la cura e la riabilitazione del paziente psichiatrico siano attuati prevalentemente da presidi extra ospedalieri di modo che la gestione del disturbo mentale sia attribuita a servizi dipartimentali distribuiti nel territorio.

I centri e i servizi psichiatrici distribuiti nel territorio hanno la funzione di rendere effettiva la cura del paziente anche al di fuori del ricovero coatto.

Nel caso in cui il paziente non venga adeguatamente seguito dal responsabile di igiene mentale si può’ profilare il reato di abbandono di persona incapace previsto dall’articolo 591 del codice penale perché, che ” certe malattie ,tra cui quella mentale, sono sempre condizione di trattamento obbligatorio”.

I pazienti psichiatrici non sono liberi di non curare la malattia e i medici curanti hanno l’obbligo di adottare i presidi terapeutici necessari. Nel caso in cui il paziente non voglia o non possa recarsi presso i presidi ospedalieri è prevista obbligatoriamente la visita domiciliare da parte di medici psichiatri e infermieri(medici, non psicologi o assistenti sociali).

L’organizzazione del Dsm è lasciata dalla legge 180 alla regione che, all’uopo deve emanare un regolamento del dipartimento salute mentale da approvare con provvedimento.

Tale regolamento dovrebbe essere pubblicato.

Nel caso di Viterbo non risulta tra gli atti consultabili sul sito http:/www.asl.vt.it/Salute Mentale/DSM/base.php.

Nella breve presentazione vi è però evidenziato come: gli operatori definiscono e attuano programmi personalizzati di cura con interventi ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali (centro diurno) e residenziali (comunità).

E non potrebbe essere altrimenti visto che la visita domiciliare è un obbligo previsto dalla legge. 

Riteniamo quindi che debba essere garantita un’assistenza specialistica continuativa per mantenere quel rapporto di fiducia che si instaura tra medico e paziente durante il difficile percorso terapeutico, soprattutto se il paziente è psichiatrico.

Movimento 5 Stelle di Acquapendente ed Alta Tuscia


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11 giugno, 2015

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