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Agenzia delle entrate - Le linee guida

Definizione agevolata delle liti fiscali minori

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– L’Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni per la chiusura delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro.

Nella Circolare 48/E particolare attenzione viene riservata all’ambito di applicazione della procedura agevolata, agli adempimenti necessari e alle modalità di pagamento, compresa la possibilità di scomputare le somme già versate in pendenza di giudizio.

La possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali “minori” in cui è parte l’Agenzia delle entrate è prevista dall’articolo 39, comma 12 del decreto legge n. 98 del 2011.

In particolare, il documento di prassi fissa i limiti del concetto di “lite pendente” escludendo dalla definizione tutte le controversie per le quali il giudicato risulti formato nel periodo primo maggio – 5 luglio 2011.

Naturalmente, a queste liti si devono aggiungere quelle relative al rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi e quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, oltre alle controversie sull’omesso versamento dei tributi e quelle legate ai condoni precedenti.

All’interno della circolare sono anche indicate le linee da seguire per la determinazione del valore delle “liti autonome” anche in caso di ricorso cumulativo, di impugnazione parziale e di impugnazione di avvisi di accertamento con cui si è proceduto alla rettifica di perdite.

Ampio spazio è inoltre dedicato all’ambito di definibilità delle liti sia per quanto riguarda le tipologie di atti impugnati sia in riferimento ai diversi tributi oggetto della giurisdizione tributaria.

Si rammenta che per potersi avvalere della definizione:

► la lite deve riguardare atti impositivi, in particolare avvisi di accertamento ed atti di irrogazione sanzioni;

► le imposte in contestazione, al netto di sanzioni ed interessi, non possono superare i 20.000 euro;

► la lite deve essere pendente alla data del primo maggio 2011.

Per definire la lite è necessario pagare quanto dovuto entro il 30 novembre 2011 utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” – codice tributo 8082– e presentare telematicamente la domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Il testo completo della Circolare è disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate – www.agenziaentrate.gov.it – all’interno della sezione “Normativa e prassi”. Su Fiscooggi.it sarà pubblicato un articolo d’approfondimento sul tema.


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26 ottobre, 2011

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