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Viterbo - Rsa - Il sindaco Michelini sul parere del Consiglio di Stato

“Rsa, il comune non abbandona chi ha bisogno”

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Viterbo - La protesta contro la delibera "Svuota Rsa" - Daniele Sabatini

Viterbo – La protesta contro la delibera “Svuota Rsa” – Daniele Sabatini

Viterbo - La protesta contro la delibera "Svuota Rsa"

Viterbo – La protesta contro la delibera “Svuota Rsa”

Viterbo - La protesta contro la delibera "Svuota Rsa"

Viterbo – La protesta contro la delibera “Svuota Rsa”

Viterbo – “Non è una sentenza ma un parere che andrà al presidente della Repubblica”. Rsa, il sindaco Leonardo Michelini torna sull’argomento. Dopo il provvedimento del Consiglio di Stato la confusione resta alta. Ieri sera la precisazione con cui prova a fare un po’ di chiarezza.

Non si tratta di sentenza, ma di un parere che andrà al presidente della Repubblica, per emettere il decreto relativo al ricorso presentato.

Parere o sentenza, comunque sono mosse obiezioni alla delibera 142 del 2015. “Sono tre punti – spiega Michelini – riguardano il patrimonio immobiliare di persone ospitate in strutture”.

In pratica, con la delibera sotto accusa, il comune considerava la prima casa di proprietà nel conteggio per erogare il contributo. Facendo saltare il limite di 13mila euro.

Di fatto, tagliando fuori persone che con il reddito Isee ci sarebbero rientrate.

Il Consiglio di Stato nel provvedimento è chiaro. “Il comune di Viterbo – si legge –  doveva, in assenza di una diversa disciplina, attenersi scrupolosamente ai criteri e alle modalità di calcolo Isee e non poteva introdurre limitino condizioni ulteriori, non specificamente previsti nel regolamento”.

In particolare sul patrimonio di chi è ospite in Rsa o della sua famiglia. “Non può di per sé – continua il documento – costituire causa d’esclusione del beneficio del concorso di spesa del comune, quando non venga, comunque, superato il limite soglia Isee  di 13mila, fissato dalla norma”.

Lo stesso per i giudici vale, nel caso in cui ci siano persone tenute a prestare gli alimenti o nel caso di proprietà di una casa in assenza di un nucleo familiare.

Ma per il primo cittadino è solo teoria. Alla pratica a palazzo dei Priori non ci sono mai arrivati.

“Il provvedimento doveva servire a salvaguardare gli equilibri di bilancio comunale – continua Michelini – ma lo ribadisco di nuovo: quella delibera non è mai stata applicata. Tra l’altro, avevamo già tenuto conto di un parere del ministero.

Quindi, i punti per i quali ci fanno i rilievi non avremo nessun problema a rimuoverli, perché non ci sono mai stati nei fatti. Erano solo sulla carta”.

La delibera, per l’erogazione dei contributi rimanda a un successivo regolamento. Mai approvato. La bozza che ha girato a lungo e invano tra uffici e commissione, sembra che tenga già conto delle tre modifiche richieste.

In comune, per le Rsa, più che di debiti fuori bilancio, sono preoccupati per quello che sta accadendo, o meglio, non accadendo dalle parti di Roma.

La regione ancora non ha fatto sapere la quota che intende destinare alle Rsa. Potrebbe diventare un problema.

“Il 2014 lo abbiamo liquidato non tenendo conto dei tre rilievi – spiega ancora Michelini – non abbiamo mai pensato d’andare a restringere la platea degli aventi diritto. Chi non ha i mezzi e chi ha i requisiti avrà tutto quello che la legge gli riconosce. Il comune non ha mai pensato d’abbandonarli. Quei punti mai applicati li revocheremo.

Lo specificheremo nella memoria che invieremo al Presidente della Repubblica”.

Giuseppe Ferlicca


Il parere del Consiglio di Stato, reso pubblico nei giorni scorsi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Maria Laura Calcagnini, Associazione Aforsat – Associazione Familiari Ospiti Residenze Sanitarie Tuscia, Maria Giuseppa Vignoli, Franco Forieri, Carlo Boccolini, Mariagrazia Dei, Ovidio Pollastrello, Luca Rossi, Angelo Taratufolo, Maria Cesetti, Manuela Menichelli, Marco Pangianeschi, Mario Marinelli, Daniela Bedini, Anna Maria Fraioli, Rosa Maria Rossi, Patrizia Benedetti, Rosella Lampa, Rosalba Di Battista, Paolo Mei, Mariapaola Pugliesi, contro Comune di Viterbo, avverso deliberazione n. 142 del 29 aprile 2015 – svolgimento delle funzioni di r.s.a. e attività riabilitative di mantenimento – linee operative nonché DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 – regolamento modalità di determinazione e campi di applicazione ISEE;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. del 12/01/2016 con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Inclusione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Sergio Fina;

Premesso e Considerato:

Con l’odierno ricorso l’Associazione AFORSAT e altri cittadini, hanno impugnato:

1. la deliberazione del Comune di Viterbo n. 142/2015, avente ad oggetto: “svolgimento delle funzioni RSA” – Residenze sanitarie assistenziali – e “attività riabilitative di mantenimento”- linee operative;

2. il D.P.C.M. n. 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi d’applicazione dell’ISEE – indicatore della situazione economica equivalente -.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con relazione del gennaio 2016, ha riferito sulla vicenda, rilevando, anzitutto, l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva di alcuni dei ricorrenti, per i quali non risulterebbero effettivi collegamenti con i soggetti ricoverati, presumibilmente, incisi dai contestati provvedimenti. Aggiunge, come l’impugnazione riguardi vizi autonomi della deliberazione comunale indicata e vizi derivati dal Regolamento, atto presupposto.

Con riferimento a questi ultimi, precisa che le questioni sollevate sono tuttora “sub iudice”, in quanto, le diverse pronunce del Tar del Lazio sono state appellate dall’Amministrazione e gli appelli risultano ancora pendenti.

Nel merito dei motivi proposti, il Ministero evidenzia, quanto al primo profilo : “violazione e falsa applicazione dell’art. 33cpa, nonché dell’art. 21 septies L. n. 241/1990, che il Comune si è limitato a dare attuazione alla Circolare in data 27.01.2015 della Regione Lazio, la quale ha individuato, nell’importo di euro 13.000, la soglia entro cui richiedere la compartecipazione dei Comuni alle spese per ricoveri in RSA. Tale soglia deve essere calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM 159/2013, prosegue il Ministero, non avendo i Comuni alcuna discrezionalità in materia e non essendo stata introdotta, in tale ambito, alcuna diversa disciplina.

Quanto al secondo motivo:“violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del DPCM 159/2013 ed eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia”, sostiene che la disposizione su citata si limita a prevedere che gli Enti locali emanino gli atti normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni, ma non impone un automatico adeguamento/innalzamento delle soglie ISEE.

Quanto al terzo motivo:” violazione e falsa applicazione della normativa in materia di ISEE; eccesso di potere per disparita di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta, il Ministero rileva come la delibera impugnata escluda la compartecipazione del Comune allorché nella disponibilità del ricoverato vi sia un patrimonio immobiliare e/o mobiliare ed osserva che il rilievo appare fondato atteso che il valore del patrimonio immobiliare o mobiliare del richiedente non può essere considerato in astratto, essendo elemento costitutivo dell’indicatore ISEE e quindi occorre verificarlo in concreto accertartandone la misura per stabilire se l’interessato superi o meno la soglia prefissata.

Con riguardo al quarto profilo:” violazione e falsa applicazione della Convenzione ONU, ratificata con L. n. 18/2009, e dell’art. 433C.C., evidenzia l’amministrazione, come il Comune abbia errato nel ritenere, quale fattore escludente della la propria compartecipazione, la presenza di parenti tenuti all’obbligo di prestare gli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del c.c., in quanto tale unica condizione appare elusiva della normativa ISEE, richiamata dall’art. 2 del DPCM 159/2013, e in sostanza dei parametri da questa fissati.

Quanto al quinto rilievo: eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta, l’Amministrazione ritiene illegittima la delibera, nella parte in cui si prevede l’esclusione del finanziamento comunale in caso di proprietà di alloggio senza coabitazione del nucleo familiare – coniuge e figli dell’assistito –

In riferimento ai residuali motivi(sesto e connesse sottoarticolazioni): “ illegittimità derivata per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 /2° c della L. n. 214/2012, nonché dei principi costituzionali di cui agli art. 2, 3, 32 e 38 della Cost.e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità del 13.06.2006, ratificata con L. n. 18/2009; eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; e “ illegittimità derivata dell’art. 4/2° c del DPCM 159/2013 per violazione e falsa applicazione dell’art. 5/2° c dela L. 214/2012., rileva il Ministero, come i rilievi anzidetti siano rivolti essenzialmente contro il DPCM su citato e come tale atto, avente carattere precettivo, non sia stato impugnato nei termini previsti – 120 giorni – dalla sua pubblicazione. – avvenuta in data 1.01.2015 – e quindi tale impugnativa sia irricevibile.

Osserva, la Sezione, in ordine all’insieme delle questioni poste, che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva di alcuni dei ricorrenti, sollevata dal Ministero, deve essere disattesa, in quanto l’impugnativa è stata prodotta anche dall’Associazione AFORSAT e da alcuni dei suoi associati, associazione sui cui scopi statutari – difesa e assistenza dei familiari di soggetti ospitati nelle strutture sanitarie della “Tuscia” e quindi sulla cui legittimazione ad agire a tutela degli interessi indicati, non paiono esservi dubbi di sorta.

Venendo alle altre questioni preliminari, sollevate dall’Amministrazione, occorre, anzitutto, rilevare che, effettivamente, il ricorso è irricevibile per la parte concernente l’impugnazione del DPCM 159/2013, in quanto, come sopra evidenziato dal Ministero riferente, esso è stato proposto oltre i termini di legge previsti dall’art. 9 del DPR n. 1199/1971. Peraltro le questioni connesse alla legittimità del citato Decreto,sollevate in procedimenti giudiziali distinti dall’attuale, risultano, come si è detto, tuttora “sub iudice” essendo state appellate avanti al Consiglio di Stato, tutte le sentenze del Tar Lazio, richiamate dai ricorrenti.

Passando all’esame dei motivi d’impugnazione, si osserva con riguardo al primo, secondo e sesto con i suoi sottoarticolati profili, che essi sono inammissibili in quanto riferibili, sia in via diretta che derivata,ad un atto – DPCM 159/2013 – non utilmente impugnato in questa sede e neppure impugnato in altra sede.

Il ricorso deve, invece ritenersi fondato in relazione al terzo, quarto e quinto motivo.

Il Comune di Viterbo, infatti, doveva, in assenza di una diversa disciplina, attenersi scrupolosamente ai criteri e alle modalità di calcolo ISEE, fissati dal citato Decreto e non poteva introdurre limiti e/o condizioni ulteriori, non specificamente previsti nel predetto Regolamento.

In particolare la disponibilità di un patrimonio da parte del richiedente e della sua famiglia, non può di per sé, costituire causa di esclusione del beneficio del concorso di spesa del Comune, quando non venga, comunque, superato il limite – soglia ISEE – di reddito di euro 13.000, fissato dalla norma. Analogamente appare del tutto incongrua, oltre che elusiva della disciplina vigente, l’esclusione di detto beneficio, allorché vi siano soggetti tenuti a prestare gli alimenti, poiché occorre sempre verificare se il richiedente e il suo nucleo familiare,siano o meno al di sotto della soglia ISEE. Parimenti illegittimo appare il diniego di agevolazione in caso di proprietà di una casa in assenza di un nucleo familiare, poiché, anche quì, il parametro generale di riferimento rimane sempre la soglia economica suindicata.

In conclusione il ricorso va dichiarato irricevibile in relazione all’impugnazione del DPCM 159/2015 e, in quanto fondato, deve essere accolto con riferimento alla delibera comunale impugnata.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile quanto all’impugnazione del DPCM 159/2013 e debba essere accolto con riferimento all’impugnativa della delibera del Comune di Viterbo.


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20 settembre, 2016

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