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Viterbo - La decisione arriva con la sentenza del 28 marzo su un ricorso risalente al 2005 presentato dalla società

Il Tar riduce l’acqua alle Terme dei Papi

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Terme dei Papi di Viterbo

Terme dei Papi di Viterbo

Viterbo – Il Tar riduce l’acqua alle Terme dei Papi.

La decisione arriva con una sentenza del 28 marzo su un ricorso risalente al 2005 presentato dalle Terme dei Papi contro la determina della Regione Lazio e la nota emessa poi dal comune di Viterbo.

Il Tar respinge parzialmente quel ricorso che era stato presentato per l’annullamento “della determinazione – si legge nella sentenza – della Regione Lazio 19 luglio 2005, n, 100872, che ha contestato alla ricorrente l’utilizzo abusivo di acqua minerale a uso geotermico nell’ambito della concessione minerale del Bullicame, intimando al Comune di Viterbo di corrispondere alla società la portata di acqua minerale nel limite di 14 l/s, e della nota del Comune di Viterbo 12 agosto 2005, n. 866811 con la quale la società è stata invitata ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Regione” e per l’annullamento “della determinazione della Regione Lazio 16 novembre 2005, n. 152581, che ha diffidato il Comune di Viterbo ad assumere iniziative per ovviare alla situazione di irregolarità nella gestione da parte della società del compendio termale”.


Il testo completo della sentenza del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10397 del 2005, proposto da:
Società Gestione Terme di Viterbo s.r.l., poi Terme dei Papi s.p.a., rappresentata e difesa prima dagli avv.ti Carlo Alfredo Rotili e Massimo Colarizi, poi dagli avv.ti Carlo Alfredo Rotili e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Lungotevere Marzio, n.3;
contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall’avv. Rita Santo, con la quale elettivamente domicilia presso l’Avvocatura regionale in Roma, via Marcantonio Colonna, n.27;
Comune di Viterbo, rappresentato e difeso prima dall’avv. Angelo Angeloni, poi dall’avv. Massimiliano Brugnoletti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Roma, via Antonio Bertoloni, n.26/B;
per l’annullamento:

– della determinazione della Regione Lazio 19 luglio 2005, n, 100872, che ha contestato alla ricorrente l’utilizzo abusivo di acqua minerale a uso geotermico nell’ambito della concessione minerale del Bullicame, intimando al Comune di Viterbo di corrispondere alla società la portata di acqua minerale nel limite di 14 l/s, e della nota del Comune di Viterbo 12 agosto 2005, n. 866811 con la quale la società è stata invitata ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Regione (RICORSO);

– della determinazione della Regione Lazio 16 novembre 2005, n. 152581, che ha diffidato il Comune di Viterbo ad assumere iniziative per ovviare alla situazione di irregolarità nella gestione da parte della società del compendio termale (MOTIVI AGGIUNTI).

Visto il ricorso;

Visto l’atto di proposizione di motivi aggiunti;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Viterbo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2017 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

I. Con l’atto introduttivo del presente giudizio la Società Gestione Terme di Viterbo s.r.l. espone di essere titolare da oltre un ventennio della concessione mineraria per lo sfruttamento nel territorio del Comune di Viterbo delle risorse termali della miniera denominata Bullicame, per avere il concessionario Comune di Viterbo, giusto provvedimento della Regione Lazio n. 6402/87, subconcesso alla società lo sfruttamento delle risorse termali per il periodo trentennale già oggetto della concessione originaria.

Espone ancora la società che il relativo stabilimento termale “Terme dei Papi” costituisce uno dei poli di eccellenza su scala nazionale del termalismo, rappresentando per la città di Viterbo una risorsa primaria di richiamo anche turistico, e che l’avvio e il mantenimento del complesso termale ha richiesto nel tempo ingenti investimenti per la realizzazione di vari interventi, sempre autorizzati dal Comune.

Ciò posto, continua la società, il profilo critico è rappresentato dalla progressiva contrazione del flusso dell’acqua termale, costituente la basilare risorsa del complesso, dovuta sia alla lenta e naturale riduzione delle acque profonde che ai fenomeni di depauperamento delle sorgenti conseguenti all’interdipendenza delle falde sotterranee, questi ultimi denunziati dalla società e ben noti al Comune, che permettono l’attingimento di rilevanti quantitativi di acque anche in zone non immediatamente vicine alle emergenze, in tal modo determinando la contrazione nei quantitativi destinati allo stabilimento e l’esaurimento definitivo di alcune risorse.

Tale situazione, prosegue la società, si è aggravata per effetto prima dei sondaggi effettuati nel 2004 da altro operatore in possesso di permesso di ricerca, poi della concessione dell’acqua termominerale “Paliano” rilasciata il 18 marzo 2005 dalla Regione Lazio alla Free Time s.r.l., in relazione alla quale la società ha gravato innanzi a questo Tribunale sia il diniego di accesso agli atti del procedimento che la stessa concessione (R.G.N. 6107/05; 6216/05).

In singolare concomitanza con tali accadimenti, rappresenta la ricorrente, la Regione Lazio ha disposto una visita ispettiva nello stabilimento della società, contestando l’uso improprio di parte dell’acqua termominerale, convogliata in scambiatori di calore funzionali all’impianti di riscaldamento del complesso, per mancanza di autorizzazione all’utilizzo geotermico della risorsa.

Tale contestazione è sfociata nella determinazione regionale 19 luglio 2005, n, 100872, che ha contestato alla ricorrente l’utilizzo abusivo di acqua minerale a uso geotermico nell’ambito della concessione minerale del Bullicame, intimando al Comune di Viterbo di corrispondere alla società la portata di acqua minerale nel limite di 14 l/sec, e nella nota del predetto Comune 12 agosto 2005, n. 866811 con la quale la società è stata invitata ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Regione, avverso le quali la ricorrente propone impugnativa, deducendo le seguenti censure.

1) Violazione e falsa applicazione della l. 896/86 – Eccesso di potere per errore dei presupposti e illogicità manifesta – Travisamento – Illegittimità derivata.

Il provvedimento regionale parte dal presupposto che il progetto di ristrutturazione e ampliamento della concessione di acqua termominerale sarebbe stato approvato dalla Regione con deliberazione n. 3273/85 ai soli fini minerari, di talchè a partire dall’entrata in vigore della l. 896/86, che ha conferito alla Regione le competenze in materia geotermica, la società avrebbe dovuto chiedere e ottenere la concessione mineraria per l’utilizzo dell’acqua termale oltre 10 l/sec per scopi geotermici.

Esso sarebbe però erroneo, in quanto l’acqua attinta dalle sorgenti sarebbe integralmente utilizzata nei reparti di cura e benessere negli stessi quantitativi prelevati alla fonte.

Solo l’abbassamento della temperatura iniziale dell’acqua (dai 58° originari) necessaria ad alcuni specifici utilizzi (bagni; idromassaggi) – che diversamente andrebbe disperso – sarebbe convogliata, mediante gli scambiatori di calore, in apposite condutture perfettamente ermetiche che cedono calore per contatto con altre condutture di acqua non termale più fredda, parimenti ermetiche, dell’autonoma rete dell’impianto di riscaldamento: il sistema risponderebbe a esigenze di risparmio energetico e non determinerebbe dispersione di risorse o uso improprio.

La pretestuosità della contestazione emergerebbe anche dalla circostanza che la l. 896/86 invocata dalla Regione è entrata in vigore ben prima che la Giunta regionale provvedesse, con delibera 27 ottobre 1987, al rinnovo della concessione mineraria e all’approvazione della subconcessione in favore della società, sulla base di una convenzione, positivamente valutata, i cui elaborati progettuali hanno previsto l’impianto di cui si discute.

2) Illegittimità derivata – Violazione della deliberazione di G.R. 27 ottobre 1987 e delle convenzioni in essere tra il Comune di Viterbo e la società – Eccesso di potere per errore nei presupposti e travisamento – Difetto assoluto di motivazione.

La prescrizione impartita dalla Regione al Comune di Viterbo sarebbe affetta da illegittimità derivata e comunque viziata in via autonoma, laddove fa riferimento a un limite massimo di utilizzo inesistente (14 l/sec), in quanto non previsto né dalla concessione mineraria accordata al Comune di Viterbo e nel suo rinnovo, che individuano l’oggetto della concessione solo in termini spaziali, con la connessa facoltà di sfruttamento delle relative sorgenti di acqua minerale, né nella subconcessione accordata alla società, approvata dalla Regione (delibera 6402/87), che prevede addirittura il potenziamento delle terme, incompatibile in nuce con la sussistenza di una limitazione di flussi termali.

E anche laddove tale limite potesse essere rinvenuto nel progetto originario dell’impianto approvato dall’Amministrazione comunale con delibera n. 452/84, esso risulterebbe comunque superato da altri progetti nel tempo vagliati dalla stessa Amministrazione, con i corrispondenti investimenti effettuati dalla società, tra cui da ultimo quello assentito nella delibera n. 80/2003, che fa riferimento sia all’incrementata consistenza degli impianti termali che al relativo fabbisogno di risorse idrotermali per l’alimentazione del complesso, in conformità dell’addendum alla convenzione del 4 luglio 1990, che ha sancito l’obbligo del Comune di garantire alla società l’assoluta priorità nell’approvvigionamento dei quantitativi di acqua termominerale necessari al corretto funzionamento dello stabilimento.

Infine, l’apposizione di un siffatto limite pregiudicherebbe gravemente le disponibilità dello stabilimento, con inesorabile pregiudizio delle misure igienico-sanitarie necessarie per il buon funzionamento del complesso e ricadute sulla sua stessa sopravvivenza, sui livelli occupazionali, sull’indotto nel territorio.

3) Violazione della l. 241/90 e dei principi del giusto procedimento – Illegittimità derivata.

Entrambi i provvedimenti gravanti sarebbero viziati dalla circostanza che la società sarebbe stata resa edotta della determinazione regionale solo a procedimento concluso, con eclatante violazione del suo diritto di interlocuzione.

4) Sviamento di potere.

Il provvedimento della Regione Lazio costituirebbe una evidente ritorsione derivante dalle iniziative giudiziali intraprese dalla società a tutela dei propri diritti nei confronti della Regione medesima.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico degli atti gravati, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Con atto di proposizione di motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato la sopravvenuta determinazione della Regione Lazio 16 novembre 2005, n. 152581, che ha diffidato il Comune di Viterbo ad assumere iniziative per ovviare alla situazione di irregolarità nella gestione da parte della società del compendio termale di cui trattasi.

Avverso tale atto la ricorrente ha dedotto: illegittimità derivata – eccesso di potere per errore sui presupposti e difetto assoluto di motivazione; eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, comportamento illogico e contraddittorio – violazione della l. 283/61.

Con i mezzi aggiunti parte ricorrente ha reiterato avverso il nuovo provvedimento gravato, in via derivata, gli stessi vizi già rilevati con il ricorso originario.

La società ha inoltre denunziato autonomi vizi dell’atto, consistenti:

– in ordine all’irrilevanza della problematica dell’uso a scopo geotermico della risorsa mineraria, nella mancata valutazione delle precisazioni rappresentate dalla medesima società;

– in ordine alla portata di acqua attinta per il funzionamento dello stabilimento, asseritamente in esubero rispetto a quella autorizzata, l’inconferenza dell’argomentazione regionale (mancata approvazione del citato addendum 4 luglio 1990) volta a contrastare le difese della società fondate sull’inesistenza di un limite quantitativo dell’attingimento;

– quanto alla pretesa di sovvertire con l’apposizione del predetto limite quantitativo l’assetto negoziale delineato dagli atti intercorsi nel tempo con il Comune di Viterbo, in ogni caso ben noti alla Regione, la violazione del ragionevole affidamento maturato dalla società di conseguire nel tempo, mediante la gestione dello stabilimento termale per la durata pattuita, il pagamento degli ingenti oneri anticipati per la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso.

La società ha indi domandato l’annullamento dell’atto sopravvenuto.

II. Costituitosi in giudizio con atto depositato il 6 aprile 2006, il Comune di Viterbo ha aderito integralmente alle doglianze formulate dalla ricorrente, reputandole fondate e meritevoli di accoglimento.

Con successivo atto depositato il 21 dicembre 2012 il medesimo Comune, costituitosi a mezzo di nuovo difensore, ha revocato le precedenti difese, concludendo genericamente per la reiezione del ricorso.

III. Con documentazione depositata il 28 novembre 2013 la ricorrente ha fatto constare la trasformazione della Società Gestione Terme di Viterbo s.r.l. in Terme dei Papi s.p.a..

IV. Con decreto 21 novembre 2014, n. 19940, il ricorso è stato dichiarato perento.

Con ordinanza 6 aprile 2016, n. 4159, è stato accolto l’atto di opposizione al riguardo proposto dalla Terme dei Papi s.p.a. ed è stata conseguentemente disposta la reiscrizione a ruolo della controversia.

V. Con due memorie del gennaio 2017 il Comune di Viterbo ha rappresentato che i rapporti con la ricorrente hanno subito considerevoli mutamenti, derivanti da altre irregolarità accertate a carico della società nell’emungimento e utilizzo delle acque termali, che hanno condotto all’avvio del procedimento per l’interruzione del rapporto di subconcessione in essere.

Essendo, peraltro, in scadenza al 27 ottobre 2017 anche la concessione mineraria de qua in capo al Comune, ha proseguito l’Amministrazione comunale, il Comune di Viterbo per un verso ne ha richiesto alla Regione Lazio il rinnovo, stabilendo di voler individuare il nuovo concessionario, all’esito dello stesso, mediante procedura di evidenza pubblica, per altro verso, novando completamente il rapporto precedentemente in essere con altro avente natura diversa e transitoria, ha affidato il bene in parola alla società con determinazione n. 107 del 24 luglio 2014 (prevedente il limite di emungimento pari a 22-23 l/sec), in gestione temporanea e custodia, nelle more della predisposizione della predetta procedura, e comunque non oltre il 26 ottobre 2017.

Il Comune invoca anche una serie di pronunzie giurisdizionali di questo Tribunale che hanno esitato i ricorsi proposti dalla società avverso le predette determinazioni: sentenza 694/2014, favorevole alla società, riformata con sentenza 2061/15 del Consiglio di Stato; sentenza 13758/2015 esecutiva (per rigetto della domanda cautelare formulata dalla società in sede di appello), che ha rigettato il gravame proposto dalla società, accertando la cessazione del rapporto di subconcessione, per decorrenza del termine di durata ventennale, tra il Comune e Terme dei Papi, alla data del 31 marzo 2013, salve le proroghe disposte sino al 31 luglio 2014, e la legittimità del nuovo limite di attingimento.

Ritiene il Comune di Viterbo che, per l’effetto, sia venuto meno l’interesse della società alla coltivazione del presente gravame, sotto entrambi i profili che lo stesso investe (limitazione dei quantitativi di acqua emungibile; utilizzo della stessa per scopi geotermici), attinenti, comunque, al prelievo e alla gestione delle risorse idriche, non più consentiti alla ricorrente in ragione della cessazione del rapporto concessorio originario e delle relative proroghe.

Il Comune, rappresentato ulteriormente, in fatto, il preoccupante depauperamento del bacino termale in parola, ha indi concluso per la dichiarazione di improcedibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

VI. Con atto depositato il 13 gennaio 2017 si è costituita in giudizio anche la Regione Lazio, che, illustrate le vicende antecedenti e successive l’instaurazione del ricorso e gli atti anche istruttori al riguardo adottati, nonché le ragioni poste a fondamento degli atti gravati, ha rappresentato:

– in relazione all’utilizzo degli scambiatori di calore, la cessazione della materia del contendere, avendo l’Amministrazione regionale appurato nel tempo sia la correttezza delle argomentazioni tecniche al riguardo esposte dalla ricorrente, anche mediante verifica della ASL competente, sia che la questione relativa all’eventuale sussistenza o meno dell’autorizzazione all’utilizzo del predetto sistema non rientra tra le proprie competenze (da ultimo, nota regionale n. 229228 del 27 aprile 2015), in quanto piccola utilizzazione locale, non soggetta alla disciplina mineraria di cui al R.D. 1443/27 e al dettato dell’art. 826 c.c.;

– in relazione al quantitativo massimo di acqua utilizzabile nello stabilimento, l’intervenuta definizione della questione a opera della già sopra citata sentenza di questo Tribunale n. 13758 del 2015, che ha richiamato la fissazione di tale quantitativo massimo in 22-23 l/sec da parte della pure citata deliberazione comunale n. 107 del 17 luglio 2014, nelle more dei provvedimenti regionali di rinnovo della concessione e della successiva gara pubblica, limite che la stessa società ha dichiarato di rispettare, con nota trasmessa dal Comune di Viterbo il 25 gennaio 2016.

La Regione ha indi concluso per l’improcedibilità del ricorso.

VII. La società ha depositato nel corso del gennaio 2017 due memorie con le quali ha controdedotto alle difese comunali e regionali da ultimo riassunte, concludendo per il proprio persistente interesse alla definizione del merito della controversia in riferimento al profilo della quantità massima di acqua emungibile.

VIII. La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 14 febbraio 2017.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità delle determinazioni 19 luglio 2005, n. 100872 e 16 novembre 2005, n. 152581, con le quali, rispettivamente, la Regione Lazio, contestato alla ricorrente Società Gestione Terme di Viterbo s.r.l., ora Terme dei Papi s.p.a., nella qualità di subconcessionaria della concessione mineraria rilasciata dalla Regione al Comune di Viterbo per lo sfruttamento delle risorse termali della miniera denominata Bullicame (stabilimento termale “Terme dei Papi”), l’utilizzo abusivo di acqua minerale a uso geotermico, ha intimato al Comune di Viterbo di corrispondere alla società la portata di acqua minerale nel limite di 14 l/sec, e ha diffidato lo stesso Comune ad assumere iniziative per ovviare alla situazione di irregolarità nella gestione del compendio termale, nonché del provvedimento del Comune di Viterbo 12 agosto 2005, n. 866811, che ha invitato la medesima ad attenersi alle disposizioni impartite dalla Regione.

Le questioni sostanziali sollevate in ricorso e nei correlati motivi aggiunti sono due, ovvero:

– se il convogliamento di parte dell’acqua termominerale in scambiatori di calore funzionali all’impianto di riscaldamento del complesso termale, per un verso, costituisca uso improprio della stessa, per altro verso, avrebbe dovuto essere autorizzato dall’Amministrazione regionale;

– se possa ancora rinvenirsi, alla luce degli ulteriori atti convenzionali intercorsi con la società, il limite massimo di utilizzo delle risorse termali (14 l/sec) indicato dalla Regione, in rapporto all’originario contratto di subconcessione del 10 luglio 1986.

2. Prima di entrare nel merito delle sopradette questioni, conviene peraltro dare atto, nei limiti di quanto di interesse dell’odierna controversia, dell’evolversi del contesto fattuale e giuridico nel quale si è incardinato l’odierno gravame, risalente al 2005, nonché delle statuizioni giurisdizionali che hanno riguardato le determinazioni al riguardo intervenute.

Se, infatti, alla data di proposizione del presente ricorso, la società poteva vantare, come detto, la qualità di subconcessionaria della concessione mineraria rilasciata dalla Regione al Comune di Viterbo, di cui alla deliberazione G.R. Lazio n. 6402 del 27 ottobre 1987, che ha altresì approvato il ridetto contratto di subconcessione, per la durata di venti anni, stipulato dal Comune di Viterbo con la società il 10 luglio 1986, ai sensi della l. 3 aprile 1961, n. 283, cui hanno fatto seguito due addendum del 4 luglio 1990, di cui meglio in seguito (in costanza di rapporto la società è stata inoltre autorizzata ad accedere anche alla sorgente S. Caterina e alla sorgente “Bagno del Papa”, ricadente nell’ambito della concessione mineraria “Bullicame), nel prosieguo è mutata sia la posizione della società che il contesto generale nel quale la subconcessione si è inserita.

2.1. In primo luogo, quanto alle questioni strettamente correlate al rapporto subconcessorio, si osserva che nel corso del 2012 sia il Comune di Viterbo che la Regione Lazio (con atti, rispettivamente, n. 003583.6 del 13 ottobre 2012 e n. DB206083 dell’8 novembre 2012) hanno contestato alla società l’utilizzo di acqua termale in eccedenza rispetto al predetto limite massimo di 14 l/sec, avviando, per l’effetto, il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza della subconcessione della sorgente di acque termominerali “Bullicame”. La Regione Lazio ha, altresì, invitato il Comune di Viterbo a installare con immediatezza idoneo dispositivo al fine di limitare la portata dell’acqua termale emunta nel limite di cui sopra.

La ricorrente ha impugnato i predetti atti.

La relativa controversia, incentrata proprio sulla questione, anche qui di rilievo, della rinvenibilità, alla data degli stessi, del limite massimo di utilizzo delle risorse termali indicato dalla Regione, è stata decisa in senso favorevole alla società con sentenza di questo Tribunale 20 gennaio 2014, n. 694, che ha tra altro ritenuto, in sintesi, che tale limite, originariamente disciplinato dall’atto subconcessorio del 1986, fosse stato eliminato per effetto della portata innovativa, in senso ampliativo del precedente regime concessorio, delle modifiche apportate allo stesso dai due addendum del 1990.

La sentenza 694/2014, appellata sia dal Comune di Viterbo che dalla Regione Lazio, è stata travolta dalla decisione del Consiglio di Stato 27 aprile 2015, n. 2061, che, sempre in sintesi, ha osservato che il provvedimento regionale, di carattere endoprocedimentale, quale mero invito della Regione a installare uno strumento di riduzione della portata d’acqua, riguardando i rapporti tra Regione e Comune, non avrebbe potuto essere impugnato dalla società, né avrebbe potuto costituire l’occasione per accertare questioni attinenti al rapporto di subconcessione intercorrente tra il Comune e la società medesima, e che l’impugnazione del mero atto di avvio del procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza della subconcessione, anche al di là di altre questioni in rito pure ivi rilevabili, è comunque, per costante giurisprudenza, inammissibile.

2.2. Sotto altro profilo più generale, nell’approssimarsi della data di scadenza (27 ottobre 2017) della concessione mineraria in suo favore, il Comune di Viterbo, con delibera C.C. n. 107 del 24 luglio 2014, ne ha richiesto il rinnovo alla Regione Lazio, al contempo autovincolandosi all’espletamento di una procedura di evidenza pubblica per l’individuazione del subconcessionario.

Con la stessa delibera, nelle more della procedura, e comunque non oltre il 26 ottobre 2017, il Comune di Viterbo ha affidato il bene minerario di cui trattasi in gestione temporanea e custodia alla società, contestualmente fissando un nuovo limite massimo di acqua emungibile (22-23 l/sec).

La società ha gravato anche tale atto.

La controversia è stata decisa in primo grado con sentenza di questo Tribunale 9 dicembre 2015, n. 13758, sfavorevole alla ricorrente.

La sentenza ha rilevato, sempre in sintesi, che:

– il rapporto tra la società e il Comune di Viterbo ha avuto termine – per decorrenza del termine di durata ventennale fissato nella subconcessione – il 31 marzo 2013, salve le proroghe disposte sino al 31 luglio 2014;

– per il periodo transitorio intercorrente tra la scadenza della subconcessione (31 marzo 2013) e la scadenza della concessione di cui il predetto Comune risulta titolare (26 ottobre 2017) il Comune di Viterbo ha ritenuto di fare ricorso all’istituto della custodia, con contestuale fissazione di precisi limiti all’utilizzo delle acque e dei fanghi, e che, legittimamente, nell’ambito del rapporto nuovo e diverso per l’effetto sorto rispetto al rapporto preesistente, non è ravvisabile l’obbligo del Comune, invocato dalla società, di attenersi alle condizioni di quest’ultimo, tenuto anche conto che tale limite (22-23 l/sec) realizza un significativo aumento del quantitativo d’acqua termale emungibile “rispetto a quello originariamente fissato e mai formalmente modificato”.

Si è aggiunto che tale ultima scelta risulta ragionevole sia in relazione al fabbisogno dello stabilimento termale, da commisurarsi in ragione della sola somministrazione dei servizi sanitari (ovvero escludendo di poter considerare l’esigenza “complessiva” d’acqua dello stabilimento, afferente anche a svariate strutture destinate a un utilizzo e a finalità meramente ricreativi), sia in rapporto alla situazione complessiva in cui versano le acque termali della Tuscia e ai riflessi che l’emungimento di tali acque comporta per il territorio, nell’ambito della quale la fissazione di limiti all’acqua emungibile è in linea con l’esigenza di salvaguardare l’ambiente anche sotto il profilo idrogeologico, specificamente anche alla luce del rischio di prosciugamento del “Bacino del Bullicame” e del c.d. studio “Piscopo”. Tale studio, redatto in esito al conferimento di incarico da parte della Regione Lazio all’Università della Tuscia di Viterbo con delibera n. 869 del 9 novembre 2007 e fatto proprio dall’Amministrazione comunale con determina B6361 del 14 dicembre 2010, configura un piano di razionalizzazione degli emungimenti secondo il criterio dell’utilizzo sostenibile delle risorse idrotermali e senza trascurare lo sviluppo delle attività imprenditoriali.

La sentenza 13758/2015 è stata gravata dalla società ricorrente.

Con ordinanza 7 luglio 2016, n. 2624, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare formulata nell’ambito del ricorso di appello.

3. Esaurita la ricognizione del contesto nel quale è destinata a calare l’odierna decisione, può passarsi all’esame del merito della controversia.

4. Come segnalato al precedente punto 1, le doglianze ricorsuali mettono in dubbio che, come affermato dalla Regione Lazio, il convogliamento di parte dell’acqua termominerale in scambiatori di calore funzionali all’impianto di riscaldamento del complesso termale di cui trattasi costituisca uso improprio della stessa e avrebbe dovuto essere (per la quantità superiore a 10 l/sec) autorizzato dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’allora vigente l. 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (ora dispone in materia il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22, “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”).

La ricorrente, infatti, nega in radice la sussistenza di una fattispecie di utilizzazione impropria dell’acqua minerale, venendo in rilievo piuttosto un sistema di risparmio energetico, incentrato sul mero abbassamento della temperatura iniziale dell’acqua (dai 58° originari) necessaria ad alcuni specifici utilizzi (bagni; idromassaggi) – che diversamente andrebbe disperso – che viene convogliato, mediante gli scambiatori di calore, in apposite condutture ermetiche che cedono calore per contatto con altre condutture di acqua non termale più fredda, parimenti ermetiche, dell’autonoma rete dell’impianto di riscaldamento.

In diritto, la società evidenzia l’inconferenza del richiamo alla l. 896/86 invocata dalla Regione, le cui disposizioni erano già in vigore allorquando la Giunta regionale ha provveduto, con delibera 27 ottobre 1987, al rinnovo della concessione mineraria e all’approvazione della subconcessione in favore della società, sulla base di una convenzione, positivamente valutata, i cui elaborati progettuali prevedevano l’impianto di cui si discute.

4.1. In relazione a tale questione, la Regione Lazio ha sostenuto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

In particolare, la Regione Lazio, con memoria depositata il 13 gennaio 2017, con specifico riferimento all’utilizzo degli scambiatori di calore, espone di aver appurato nel tempo la correttezza delle argomentazioni tecniche al riguardo esposte dalla ricorrente, anche mediante verifica effettuata dal Servizio igiene pubblica dell’Azienda USL di Viterbo effettuata nel 2006, come da nota n. 414 del 27 marzo 2006.

Da quest’ultima nota si evince che “ l’acqua, proveniente dalle sorgenti ad una temperatura di circa 57°C, viene stoccata in recipiente metallico ove raggiunge una temperatura di circa 50°c e da qui inviata a scambiatore di calore, ove fuoriesce alla temperatura di circa 48°C. All’interno dello scambiatore di calore, con tubatura separata, scorre acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, che viene riscaldata dal calore emesso da quella termale e avviata alla centrale termica pre-riscaldata … Per tutto quanto sopra, appare evidente come l’acqua termale prima di essere utilizzata per scopi terapeutici venga fatta raffreddare, recuperando il calore per preriscaldare l’acqua in entrata alla centrale termica. Tutto ciò avviene in tubature separate che non permettono alcuna miscelazione di acqua termale e acqua potabile con modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche delle due acque ad eccezione del parametro temperatura”.

La Regione soggiunge che alle stesse conclusioni si giunge nelle più specifiche note 29 aprile 2005 e 23 marzo 2015 del Direttore di miniera dott. prof. Giuseppe Pagano (in atti), che hanno riscontrato le richieste avanzate per dirimere la questione sia dal Comune di Viterbo che dalla Regione Lazio, al cui contenuto si rinvia per esigenze di economia espositiva.

Inoltre, la Regione espone di aver anche corretto il tiro in ordine al problema della ritenuta necessità dell’autorizzazione regionale per l’utilizzo del predetto sistema, chiarendo che la stessa, in ogni caso, non rientra tra le proprie competenze, come si evince dalle note della Direzione regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive n. DB224227 del 4 dicembre 2012 e n. 229228 del 27 aprile 2015, in quanto piccola utilizzazione locale, non soggetta alla disciplina mineraria di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno” (parzialmente rimasto in vigore come disposto dal comma 1 dell’art. 1, d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, “Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”), e al dettato dell’art. 826 c.c..

4.2. La posizione della Regione Lazio risulta confermata dalla ricorrente, che, controdeducendo alle difese comunali e regionali da ultimo formulate, e concludendo specificamente, in vista della trattazione del merito della controversia, per il proprio persistente interesse alla definizione del merito della causa in riferimento al solo profilo della quantità massima di acqua emungibile, ha confermato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame quanto ai c.d. scambiatori di calore.

4.3. Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare l’improcedibilità del gravame in relazione a tale specifica questione.

5. Deve, di contro, ritenersi tutt’ora persistente l’interesse della ricorrente alla definizione della seconda questione posta dal ricorso, concernente l’accertamento della sussistenza o meno, alla luce sia dell’originario contratto di subconcessione del 10 luglio 1986 che degli ulteriori atti convenzionali intercorsi con la società (i due addendum del 4 luglio 1990), del limite massimo di utilizzo delle risorse termali fissato in 14 l/sec, indicato dalla Regione negli atti gravati, in rapporto al predetto contratto.

5.1. Sul tema, deve innanzitutto rilevarsi che non vi è, allo stato, alcuna pronuncia giurisdizionale.

Invero, la citata sentenza di questo Tribunale 20 gennaio 2014, n. 694, che ha tra altro ritenuto, in sintesi, che tale limite, originariamente disciplinato dall’atto subconcessorio del 1986, fosse stato eliminato per effetto della portata innovativa, in senso ampliativo del precedente regime concessorio, delle modifiche apportate allo stesso dai due addendum del 1990, è stata riformata, come detto, dalla decisione del Consiglio di Stato 27 aprile 2015, n. 2061, che, pronunziando sul ricorso in appello del Comune di Viterbo e della Regione Lazio, ha concluso per l’inammissibilità dell’originario ricorso della società.

E la circostanza che la sentenza sia stata annullata per ragioni di rito, come evidenzia la ricorrente nelle memorie da ultimo depositate, nulla muta in ordine alla sorte delle relative statuizioni di merito, che non sono comunque più suscettibili di fare stato.

Dal suo canto, l’ulteriore sentenza di questo Tribunale 9 dicembre 2015, n. 13758, pure sopra citata, allo stato esecutiva, perché, come detto, non sospesa in sede di appello, si è pronunziata sul diverso problema (positivamente risolto) della legittimità del limite di emungimento pari a 22-23 l/sec, posto dalla determinazione del Comune di Viterbo n. 107 del 24 luglio 2014, nell’ambito dell’affidamento del bene per cui è causa alla società a titolo temporaneo (non oltre il 26 ottobre 2017) e di custodia, essendo ormai venuto a naturale scadenza il rapporto di subconcessione in capo alla stessa, e nelle more dell’ottenimento del rinnovo della concessione da parte dello stesso Comune e dell’espletamento della ventilata procedura pubblica per l’individuazione del subconcessionario.

E se è vero che tale ultima sentenza ha anche sfiorato il problema del limite di attingimento di 14 l/sec investito dall’odierno ricorso, è anche vero che la stessa sentenza non ha sul punto effettuato alcun accertamento con effetti esterni, limitandosi a rilevare, a mezzo di un incindenter tantum, che il limite di 22-23 l/sec ha comunque realizzato un significativo aumento del quantitativo d’acqua termale emungibile “rispetto a quello originariamente fissato e mai formalmente modificato”, ovvero il limite di cui qui trattasi di 14 l/sec..

Anzi, se proprio volesse ravvisarsi in tale passaggio argomentativo un qualche accertamento, esso non potrebbe che riguardare l’esistenza nella fattispecie di un evidente contrapposizione tra un limite originario “formale” e uno stato di fatto non a esso corrispondente, che emerge, in ogni caso, anche dall’obiettivo del ricorso esitato con la sentenza in commento, tendente a ottenere a favore della società la declaratoria dell’obbligo del Comune di attenersi alle condizioni del rapporto preesistente (condizioni che non possono che rinvenirsi, in tesi, nell’inesistenza di limiti di attingimento, considerato che la società ha gravato con quel ricorso il limite di22-23 l/sec e con l’odierno ricorso il limite di 14 l/sec, qui sostenendo che l’oggetto della concessione è delimitato negli esclusivi termini spaziali, con la connessa facoltà di sfruttamento delle relative sorgenti di acqua minerale, limitata solo in ragione delle esigenze dello stabilimento termale).

5.2. Chiarito, in forza di quanto sopra, che la questione posta dall’odierno gravame in ordine al limite massimo di utilizzo delle risorse termali pari a 14 l/sec non risulta, allo stato, aver formato oggetto di alcuna stabile statuizione, deve ulteriormente rilevarsi come le vicende successive all’instaurazione del gravame stesso (ovvero sia l’avvenuta scadenza del preesistente rapporto di subconcessione in capo alla società sia il mutamento del titolo – custodia temporanea – e delle condizioni in forza dei quali la società preleva, sino al 26 ottobre 2017, le acque minerali di cui si discute) non sono idonee a influire, come erroneamente sostenuto dalle parti resistenti, sul persistente interesse della società alla delibazione della stessa, come confermato dalla ricorrente nelle ultime memorie depositate.

Invero, la relativa tematica, anche al di là di quanto rappresentato dalla ricorrente nelle appena citate memorie, involve in sostanza nell’accertamento relativo a se la ricorrente abbia o meno rispettato gli obblighi discendenti dalla subconcessione, profilo che, anche a subconcessione scaduta, non risulta privo di rilievo nello stato di fatto attuale prospettato dal Comune di Viterbo, nell’ambito del quale si profila l’imminente messa a bando dei diritti di sfruttamento delle acque minerali di cui trattasi e, indi, la possibile valenza negativa, laddove ragguagliabile a una condotta ingiustificata, dei precedenti dell’ex subconcessionario, ora custode temporaneo del bene, ove partecipante alla procedura.

E altrettanto deve concludersi laddove, come prospettato dalla società, l’attuale rapporto di custodia mascheri una vera e propria proroga della subconcessione mineraria venuta a scadenza: in disparte, peraltro, la circostanza che tale affermazione non appare scevra di conseguenze che travalicano gli interessi azionati nell’odierna controversia, anche in tal caso, comunque, l’imminente scadenza di tale rapporto (26 ottobre 2017) depone, anche per l’eventualità di una ulteriore proroga, per l’accertamento delle condizioni a suo tempo fissate nell’utilizzo del bene, essendo evidente l’interesse pubblico al relativo chiarimento, utile, in ogni caso, a costituire il parametro di una loro conferma o superamento.

Neanche il venir meno dell’interesse alla decisione in ordine alla questione della regolarità degli scambiatori di valore – sopra acclarata – può incidere sulla persistente attualità del contrasto tra la società e gli enti resistenti in ordine alla esistenza del limite massimo di utilizzo delle risorse termali pari a 14 l/sec.

Al riguardo, deve rilevarsi che effettivamente tale limite è stato fatto valere originariamente, nel 2005, in rapporto a detta ulteriore questione degli scambiatori di calore, ormai superata, ma che la problematica del limite di attingimento si è posta anche autonomamente e anche successivamente all’accertamento della regolarità di tali scambiatori, a mezzo del provvedimento (deliberazione comunale n. 107 del 17 luglio 2014) con il quale la società è stata individuata, per il periodo transitorio più volte citato, quale custode del bene, che ha comunque fissato un limite di attingimento superiore a quello di cui qui si discute, che la società ha gravato, con gli esiti sopra visti.

Indi, la circostanza, evidenziata dalla Regione Lazio, che la società risulti (come da nota n. 4942 del 25 gennaio 2016), rispettare tale secondo maggior limite è del tutto irrilevante.

5.3. In definitiva, l’individuazione del limite massimo di utilizzo delle risorse termali posto a suo tempo dalla subconcessione risponde sia all’interesse della società ricorrente sia all’interesse della corretta gestione della cosa pubblica, per definizione compromessa dall’ambiguità delle regole destinate a governare i rapporti con i privati, soprattutto ove si versi, come nel caso di specie, in un ambito caratterizzato dalla incontroversa limitatezza delle risorse pubbliche affidate ai medesimi.

6. Entrando pertanto nello stretto tema del limite di attingimento, occorre innanzitutto evidenziare puntualmente l’interesse che la società rivendica nel presente contenzioso, volto a un accertamento dell’inesistenza in radice dello stesso, sostenendo, per un verso, che l’oggetto della concessione è stato individuato solo in termini spaziali, con la connessa facoltà di sfruttamento delle relative sorgenti di acqua minerale, limitato solo in ragione delle esigenze dello stabilimento gestito dalla società, per altro verso, che l’eventuale originaria fissazione del limite di cui trattasi all’epoca del sorgere del rapporto sarebbe stata comunque posta nel nulla con gli atti che via via nel tempo hanno autorizzato il potenziamento delle terme, che si riferisce come incompatibile in nuce con la sussistenza di una limitazione dei flussi termali, anche tenuto conto degli obblighi assunti dal Comune di Viterbo di garantire alla società l’assoluta priorità nell’approvvigionamento dei quantitativi di acqua termominerale necessari al corretto funzionamento dello stabilimento stesso.

L’inesistenza di tale limite, sempre per la società, sarebbe poi giustificata dalla circostanza che gli investimenti da essa sostenuti per la ristrutturazione e l’ampliamento delle terme in parola sono stati remunerati esclusivamente mediante la concessione in gestione delle terme per il periodo previsto.

Ciò posto, è evidente che l’apprezzamento dell’eventuale correttezza di siffatta posizione richiede la disamina degli atti che hanno regolato il rapporto di cui trattasi.

6.1. Emerge dagli atti di causa che, con deliberazioni di G.M n. 290 del 1° febbraio 1984 e di C.C. n. 452 del 27 novembre 1984, il Comune di Viterbo ha aggiudicato alla società ricorrente, prima in via provvisoria poi in via definitiva, l’appalto per i lavori di ristrutturazione e ampliamento delle terme comunali, alle condizioni previste nel capitolato d’appalto di cui alla deliberazione di G.M. n. 2297 del 4 agosto 1982.

Con contratto del 10 luglio 1986 (in atti), il Comune di Viterbo ha appaltato alla società tutte le opere necessarie alla ristrutturazione e all’ampliamento delle Terme Comunali, nei limiti e con le caratteristiche di cui al progetto approvato con la ridetta delibera C.C. n. 452 del 27 novembre 1984, facente parte integrante del contratto.

Le parti hanno convenuto che il corrispettivo per le opere di cui sopra fosse rappresentato “dalla concessione in gestione delle terme per un determinato periodo, e cioè, per venti anni rinnovabili tacitamente per un eguale periodo di tempo, rinnovo per il quale il Comune di Viterbo, dato il piano di ammortamento quarantennale predisposto, presta sin da ora il proprio consenso”.

In specifica relazione a tale concessione, il contratto ne ha previsto la durata in venti anni, rinnovabili per eguale periodo di tempo.

Il contratto ha altresì previsto la possibilità di eseguire, a seguito di iniziative del Comune o della società, “opere di carattere straordinario, innovazioni tecnologiche, ulteriori ampliamenti e/o ristrutturazioni al fine di potenziare le terme o di adeguarle nel tempo alle esigenze che si manifestassero”, stabilendo, al riguardo, modalità condivise per la valutazione delle eventuali proposte di intervento formulate dalla società, rimessa in via definitiva a un comitato tecnico composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno nominato dalla società, l’altro da scegliere di comune accordo tra esperti in tecnica idrotermale.

Conseguentemente all’impianto assunto dal sinallagma contrattuale, in ragione della specifica previsione della concessione (rectius, subconcessione) in gestione alla società delle terme per un determinato periodo (non ancora nella disponibilità dell’Amministrazione comunale), l’atto contrattuale ha previsto al punto 20 che la decorrenza del contratto dovesse restare “subordinata al nulla osta a operare quanto nel medesimo previsto dai competenti organi regionali”.

Con deliberazione di G.R. Lazio n. 3273 del 24 maggio 1985, in atti, la Regione ha approvato – per la parte strettamente mineraria – il progetto di variante relativo ai predetti lavori di ristrutturazione e ampliamento del complesso termale, ritenuti idonei e adeguati a una più razionale valorizzazione e utilizzazione del patrimonio idrotermale in concessione.

Emerge dalle difese del Comune di Viterbo, non confutate sul punto, e da altri atti di causa, che con deliberazione di G.R. Lazio 6402 del 27 ottobre 1987 la Regione ha rinnovato la concessione di acqua termominerale denominata “Bullicame” a favore del Comune di Viterbo per la durata di trenta anni (scadenti indi, come detto, il 27 ottobre 2017), ha approvato il contratto 10 luglio 1986 intercorso tra il Comune di Viterbo e la società, e ha autorizzato contestualmente la subconcessione delle acque minerarie alla società.

Le pattuizioni di cui al ridetto contratto stipulato tra il Comune di Viterbo e la società il 10 luglio 1986 si sono in tal modo perfezionate.

E poiché il contratto in parola rimanda [premesse, punto b)], quanto all’individuazione della “consistenza, qualità e ammontare delle opere progettate”, alla progettazione e agli allegati tecnici approvati con la ridetta deliberazione di C.C. del Comune di Viterbo n. 452 del 1984, formante parte integrante del contratto stesso, viene in immediato rilievo la relativa relazione tecnica, in atti, che esordisce stabilendo che la tubazione di collegamento, dalla sorgente del Bulicame allo stabilimento delle terme comunali, “verrà sostituita completamente con una nuova tubazione in PVC di diametro adeguato atto a garantire la portata di 14 lt/sec”.

L’elemento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nell’atto introduttivo del giudizio, che lo ritiene una mera “indicazione descrittiva delle opere preventivate”, assume una portata che travalica il mero aspetto della progettazione dell’opera.

Se invero, come visto, nel meccanismo contrattuale prescelto dal Comune di Viterbo e dalla società, la gestione mineraria in subconcessione alla società è stata dall’origine destinata a compensare l’intervento progettuale assentito, non può non derivarsene che i limiti positivi e negativi di tale intervento si riflettono direttamente e automaticamente sul sinallagma spettante alla società, che, conseguenzialmente, per quanto qui in rilievo, va individuato nella subconcessione mineraria portante lo stesso limite di cui sopra.

6.2. Chiarito, alla luce di quanto sopra, che la subconcessione ha effettivamente previsto all’origine il predetto limite di 14 l/sec, invocato dall’Amministrazione regionale negli atti gravati, occorre verificare se, come in subordine sostenuto dalla società, tale limite sia comunque stato travolto dagli ulteriori pattuizioni contrattuali, recanti, in tesi, prescrizioni incompatibili con siffatto limite.

6.3. Vengono indi in specifico rilievo sul punto i due addendum al contratto 10 luglio 1986, stipulati il 4 luglio 1990, da esaminarsi naturalmente solo quanto alla loro rilevanza sulla questione in decisione.

L’addendum n. 1, in atti, approvato con delibera di C.C. n. 1023/90, risulta formalmente volto a recepire le modifiche al contratto richieste dalla Regione Lazio, con lo stesso provvedimento approvativo di G.R. n. 6402 del 1987 già sopra richiamato, adottato ai sensi della l. 3 aprile 1961, n. 283, “Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli Enti locali”, allora vigente, che, proprio per adeguare il testo a quanto previsto dalla predetta legge, ha introdotto alcune prescrizioni, tutte finalizzate a eliminare la possibilità di rinnovare il contratto alla scadenza del periodo ventennale e per un ugual periodo di tempo.

Nell’addendum in parola le parti davano atto, al riguardo, che tali prescrizioni, alla luce della fonte normativa che le aveva ispirate, non potessero che riguardare strettamente le pattuizioni relative alla miniera e alla coltivazione di essa.

L’addendum in commento escludeva dunque dall’adeguamento del contratto necessitato dalle predette prescrizioni “tutti i beni non destinati alla captazione, all’adduzione e al contenimento delle acque minerali e non costituenti quindi pertinenze della miniera”, ritenuti “non soggetti, quanto ad affidamento in esercizio a terzi, al limite di durata ventennale previsto dalla citata legge 283/1961”, per i quali è stato reiterato “l’affidamento in gestione per la durata di quaranta anni”, ritenuto indispensabile al mantenimento dell’equilibrio contrattuale raggiunto.

L’addendum n. ha indi disposto:

– la modifica del contratto di appalto del 10 luglio 1986 nella parte relativa alle sorgenti del Bullicame in conformità alle prescrizioni contenute nella delibera regionale 6402/1987 (art. 2);

– per ogni altro bene, non inerente alla captazione, all’adduzione e al contenimento delle acque minerali in senso stretto, la conferma delle previsioni del contratto di cui sopra nella formulazione originaria, con le integrazioni da formularsi con separato atto contestuale (art. 3);

– la precisazione, specificativa e integrativa di quanto disposto dal contratto originario, che “il Comune di Viterbo conserva la titolarità di ogni diritto inerente la propria condizione di concessionario delle sorgenti di acqua minerale …, garantendo alla SGT l’assoluta priorità nell’approvvigionamento dei quantitativi di acqua termo-minerale … necessari al corretto funzionamento dello stabilimento termale secondo le previsioni del contratto approvato e delle sue eventuali varianti … in armonia e compatibilmente con le prescrizioni del contratto medesimo” (art. 4).

L’addendum n. 2, in atti, già evocato come visto dall’addendum n. 1, a sua volta:

– ha precisato nel preambolo, a mero titolo esemplificativo, i beni non soggetti alle prescrizioni regionali afferenti al limite ventennale di esercizio, secondo quanto sopra (complesso alberghiero e ristorativo, strutture ricreative curative e sportive, ivi compresi piscina natatoria, arredi e attrezzature mobili e fisse interne e esterne, parco e servizi accessori);

– ha fissato la durata del contratto di appalto e gestione di cui trattasi, per la limitata parte sopra detta, in quaranta anni, mentre, per la parte afferente alle sorgenti di acqua termominerale e relative pertinenze, ha richiamato la durata del contratto come modificata nell’addendum n. 1 (art. 2);

– ha disposto che, nei limiti delle disponibilità naturali del bacino termale e compatibilmente con la durata delle propria concessione e degli eventuali rinnovi “il Comune di Viterbo garantisce inoltre alla SGT con assoluta priorità l’approvvigionamento delle acque termominerali del Bullicame nei quantitativi necessari al corretto funzionamento dello stabilimento termale secondo le previsioni di progetto in relazione anche a possibili successivi ampliamenti dandosi le parti sin da ora atto che apposito progetto di variante presentato dalla SGT è stato positivamente valutato dal Comitato tecnico a tal fine istituito ed è in corso di approvazione da parte dei competenti organi deliberanti del Comune” (art. 3).

6.4. A questo punto non può che darsi risposta negativa al quesito di cui sopra, concludendo, per l’effetto, che il limite di 14 l/sec originariamente posto alla subconcessione nei termini di cui al punto 5 non è stato e non poteva essere travolto dalle predette pattuizioni contrattuali e dalle delibere degli organi comunali che vi hanno dato attuazione.

In primo luogo, non occorre spendere molte parole per evidenziare che il Comune di Viterbo, soggetto concessionario della Regione ai sensi della l. 283/1961, non poteva subconcedere a soggetti terzi, ancorchè autorizzati dallo stesso Ente regionale concedente, utilità maggiori di quelle oggetto della concessione operante in suo favore, che erano, come visto, limitate, per quanto qui rilevante, all’attingimento di acque minerali nel limite massimo di 14 l/sec.

Di tanto, del resto, il Comune di Viterbo risulta essere ben consapevole nelle stipule degli addendum in parola.

Infatti, ambedue gli atti integrativi fanno riferimento, nelle parti riportate: ai limiti costituiti dalle previsioni del contratto approvato e delle sue eventuali varianti, “compatibilmente con le prescrizioni del contratto medesimo” (addendum n. 1); ai limiti individuati “compatibilmente con la durata delle propria concessione e degli eventuali rinnovi” (addendum n. 2).

Se ne deve dedurre che, similmente a quanto accaduto in occasione del contratto originario del 10 luglio 1986, che, preludendo a una concessione regionale non ancora intervenuta, ha impegnato il Comune di Viterbo alla relativa subconcessione a favore della società, gli addendum in parola erano finalizzati, laddove hanno disposto di utilità non in attuale titolarità del Comune di Viterbo, quali quelle legate all’impegno assunto dal Comune con riferimento alla messa a disposizione generica per le esigenze dello stabilimento termale delle “disponibilità naturali del bacino termale” di cui all’addendum n. 2, a una futura approvazione della parte dell’Ente regionale di siffatto ampliamento dell’oggetto della concessione e della subconcessione.

Tant’è che entrambi gli addendum, nella parte finale, fanno riferimento al recepimento e all’approvazione da parte della Regione delle modifiche apportate con gli atti (art. 7 addendum n. 1; art. 6 addendum n. 2).

E tale approvazione, riguardando uno degli elementi essenziali della concessione (e della subconcessione), ovvero l’ampliamento del suo oggetto, non poteva che essere espressa, e non risulta avvenuta, come riconosce la stessa ricorrente a pag. 6 dei motivi aggiunti.

Vieppiù, è la stessa ricorrente a comprovare platealmente la mancata approvazione dell’aspetto ampliativo della concessione (e della subconcessione), dal momento che tenta di ricondurla, poi, negli stessi motivi aggiunti, a pag. 7, nell’atto proveniente dall’Assessorato Industria, commercio, artigianato e formazione professionale n. 2055 del 28 dicembre 1990.

Al riguardo si osserva che se è vero che tale provvedimento prende atto delle modifiche apportate al contratto originario de quo, è altresì vero che tale presa d’atto è relativa alla esclusiva circostanza che “sono state recepite e apportate le modifiche di adeguamento del contratto di appalto e gestione … secondo il dettato della legge 3 aprile 1961, n. 283, come disposto dalla Giunta Regionale, in fase di approvazione di questo ultimo contratto, con deliberazione n. 6402 del 27 ottobre 1987”.

In altre parole, per un verso, tale nota non rappresenta altro che la mera presa d’atto da parte della Regione Lazio del fatto che il Comune di Viterbo avesse fatto proprie le prescrizioni regionali in ordine alla durata della subconcessione, come effettivamente hanno disposto gli addendum in parola, per altro verso, è da escludere che siffatta presa d’atto, sia per la forma provvedimentale utilizzata, sia per il suo chiaro contenuto, potesse riguardare aspetti di significativa rilevanza novativa del rapporto concessorio (e per riflesso del correlato rapporto subconcessorio), esulanti, tra altro, dalla competenza dell’Assessorato in parola.

Ed è evidente che, così come i due citati addendum, tutti gli atti comunali successivi, variamente invocati dalla ricorrente (quale ad esempio la delibera n. 80/2003, che si riferisce all’incrementata consistenza degli impianti termali e al relativo fabbisogno di risorse idrotermali per l’alimentazione del complesso), che hanno fondato su un ampliamento della concessione e della subconcessione, giammai autorizzato dall’Ente regionale competente, non sono idonei a viziare né i provvedimenti regionali gravati, finalizzati al rispetto dei limiti della concessione e della subconcessione, né lo stesso atto comunale pure impugnato, che vi ha dato mera attuazione.

7. Accertato, alla luce delle predette evidenze, che, almeno alla data di adozione dei provvedimenti per cui è causa, era operante il limite di attingimento delle risorse naturali in parola pari a 14 l/sec, e rammentato che il primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio, attinente alle questione degli scambiatori di calore, è investito dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nei termini di cui si è fatta sopra ricognizione, deve concludersi che:

– è infondato il secondo motivo, interamente imperniato sul presupposto – rivelatosi erroneo – dell’inesistenza del limite massimo di utilizzo di 14 l/sec;

– è infondato il terzo motivo, che lamenta la violazione del diritto di difesa endo-procedimentale, emergendo dagli atti di causa, e in primis dall’atto introduttivo del giudizio, che le contestazioni rivolte alla società hanno preso le mosse dal verbale 17 maggio 2005, in atti, di accertamento di infrazione e sopralluogo, effettuato alla presenza del Direttore responsabile della miniera, di talchè non può dirsi che la società non fosse edotta delle criticità in quella sede rilevate;

– è infondato il quarto motivo, stante la già accertata fondatezza della contestazione inerente il superamento del limite massimo di utilizzo delle risorse naturali di cui sopra e non essendovi alcun elemento atto a suffragare l’ipotesi ivi avanzata che i provvedimenti regionali gravati costituiscano una ritorsione rispetto alle iniziative giudiziali intraprese dalla società a tutela della propria posizione.

Parimenti infondati sono i mezzi aggiunti, in quanto – ulteriormente rappresentato che il primo di tali mezzi sconta la sopravvenuta carenza di interesse analogamente al primo motivo dell’atto introduttivo del giudizio – il sopravvenuto provvedimento non risulta viziato né in via derivata, stante la legittimità degli atti cui accede, né in via autonoma, in quanto:

– ha correttamente contestato che la portata di acqua attinta per il funzionamento dello stabilimento fosse in esubero rispetto a quella autorizzata, invocando la mancata approvazione dei citati addendum, circostanza confermata da tutto quanto sopra al riguardo rilevato;

– non è rilevabile, contrariamente a quanto affermato dalla società, nè la pretesa di sovvertire con l’apposizione del limite quantitativo di 14 l/sec l’assetto negoziale delineato dagli atti intercorsi nel tempo con il Comune di Viterbo, né il ragionevole affidamento maturato dalla società di conseguire nel tempo, mediante la gestione dello stabilimento termale per la durata pattuita mediante un uso sostanzialmente illimitato delle risorse minerarie, il pagamento degli ingenti oneri anticipati per la ristrutturazione e l’ampliamento del complesso.

Il tentativo di sovvertimento delle condizioni della concessione e della connessa subconcessione risulta, invero, imputabile alla società ricorrente e al Comune di Viterbo, piuttosto che alla Regione, nei confronti della quale non può neanche assumersi la violazione dell’obbligo di un puntuale esame e respingimento degli addendum, una volta conosciuti, per la parte esulante la materia di stretto interesse della Regione medesima, attinente la questione di se le prescrizioni a suo tempo rese in sede di approvazione del contratto di subconcessione fossero state o meno recepite.

Del resto, quanto alle altre previsioni degli addendum, si è già sopra visto come le stesse, per quanto attiene al limite di attingimento, non si caratterizzassero per la particolare chiarezza, attesa la loro formulazione ambigua, preludente a un tempo al rispetto e al superamento delle condizioni del rapporto originario, e comunque, in tale ultima parte, chiaramente subordinate a un esplicito assenso regionale, il quale non può dirsi neanche avviato o compulsato dalla nota di trasmissione alla Regione da parte del Comune di Viterbo degli stessi addendum 21 agosto 1990, n. 14723 (in atti, allegata ai motivi aggiunti), che ha espressamente e laconicamente dichiarato:

– che gli stessi erano stati adottati, in parte, in vista del mero adeguamento alle prescrizioni regionali;

– che, per il restante, gli addendum erano relativi “alla parte del rapporto Comune di Viterbo/Soc. Gestione Terme non riguardante le sorgenti di acqua termominerale del Bullicame e le relative pertinenze”, cosa che, come visto, corrispondeva al vero soltanto parzialmente.

Per escludere, poi, la sussistenza di un affidamento tutelabile in capo alla società, basti rammentare come lo stesso non possa mai rinvenirsi sul presupposto del mancato rispetto di una prescrizione amministrativa, né la posizione di cui si chiede la tutela si fa carico di chiarire, come sembrerebbe necessitato dagli acclaramenti della citata sentenza esecutiva di questo Tribunale n. 13758/2015, e, ancor prima, dagli addendum più volte menzionati, alla luce dei quali le attività svolte dalla società possono essere splittate in due ben distinte categorie, una sola delle quali strettamente connessa al fabbisogno dello stabilimento termale, quale sia la parte di esse effettivamente compromessa dal (tardivo) azionamento della prescrizione relativa al limite quantitativo di attingimento.

Non può, poi, non rilevarsi, al riguardo, che, in definitiva, la pretesa della società di veder tutelata la sua posizione di subconcessionaria mineraria mediante l’eliminazione del predetto limite si scontra frontalmente con la situazione complessiva in cui versano le acque termali della Tuscia, che la stessa ricorrente riferisce essere molto critica.

Deve infine rilevarsi che nelle memorie da ultimo depositate la società lamenta la contraddittorietà, della posizione assunta dal Comune di Viterbo, sia in sede difensiva (come meglio in fatto, punto II) che nell’individuare, pendente il ricorso e novato il rapporto con la ricorrente nei sensi dianzi illustrati, un nuovo e superiore limite di attingimento pari a 22-23 l/sec.

Al riguardo, per quanto sottoposto alla cognizione di questo Tribunale, e nei limiti dello scrutinio di legittimità a esso demandato, deve rilevarsi che la posizione del Comune di Viterbo è già stata sopra esaminata con particolare riferimento a quanto improvvidamente pattuito in senso tendenzialmente ampliativo della concessione e della subconcessione nei due addendum del 1990, ovvero senza che a tali pattuizioni abbiano fatto seguito le conseguenti determinazioni da porre in essere nei confronti della Regione per ottenere la relativa autorizzazione, unica attività che avrebbe costituito a un tempo effettivo adempimento degli impegni assunti con la società e reconductio ad unum della situazione di fatto e di diritto della concessione e della subconcessione, questioni tutte costituenti una tematica più ampia, non investita dall’odierno gravame.

Per il restante, si è pure sopra visto come tale contraddittorietà non ridondi in illegittimità dell’unico atto comunale qui gravato, meramente esecutivo delle determinazioni regionali (conclusione che deve essere ribadita anche quanto al cambiamento della linea difensiva giudiziale, facoltà pienamente rientrante nel diritto di difesa), e che ogni questione relativa al nuovo limite di attingimento risulta estranea alla presente controversia, avendo, del resto, già formato oggetto del contenzioso esitato in primo grado con la ridetta sentenza esecutiva n. 13758/2015.

8. Alle rassegnate conclusioni consegue la declaratoria della parziale sopravvenuta carenza di interesse e per il restante il rigetto del gravame.

La complessità e la particolarità della controversia, nonché la sostanziale soccombenza delle parti pubbliche resistenti su una delle questioni sollevate in ricorso e la ondivaga posizione difensiva assunta da una di esse, depongono per la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, dichiara la parziale sopravvenuta carenza di interesse e per il restante lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Il presidente Salvatore Mezzacapo 

Anna Bottiglieri, Consigliere, Estensore

Laura Marzano, Consigliere

 

 

 
 
 


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1 aprile, 2017

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