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Viterbo - Santa Rosa - Domenica 3 settembre ulteriori misure di sicurezza per salvaguardia della pubblica incolumità

Bottiglie, lattine, bevande alcoliche, occhio ai divieti

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Viterbo dall'alto

Viterbo dall’alto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In occasione dei festeggiamenti per Santa Rosa, considerato il prevedibile straordinario afflusso di persone, l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare misure adeguate all’evento che scongiurino atti di inciviltà e vandalismo, emettendo un’ordinanza sindacale che implementa le disposizioni della precedente ordinanza numero 49 del 15 giugno scorso, anticipandone la vigenza oraria e includendo le lattine nei contenitori di cui è vietato l’utilizzo.

In particolare con la nuova ordinanza n° 87/2017, sono stati disposti i seguenti divieti:
agli esercenti operanti a qualsiasi titolo è fatto divieto di somministrare o vendere bevande alimentari in vetro o lattine per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale stesso, dalle 19 del 3 settembre alle 6 del 4 settembre (fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria commerciale);

dalle 19,15 del 3 settembre alle 6 del 4 settembre è fatto divieto per chiunque di consumare bevande alimentari in recipienti di vetro e/o lattine, nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico;

dalle 21 del 3 settembre alle 6 del 4 settembre (fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale) è altresi’ vietato agli esercenti, operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica per l’asporto o il consumo al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione e al di fuori delle relativi superfici attrezzate, pubbliche o private di pertinenza del locale medesimo;

dalle 21,15 del 3 settembre alle 6 del 4 settembre è vietato a chiunque di consumare bevande alimentari di qualsiasi gradazione alcolica nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito e in ogni luogo pubblico o di uso pubblico.

Si precisa che, fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali ai sens dell’art, 7/bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i., per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad euro 500.

Comune di Viterbo


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2 settembre, 2017

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