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Corte dei conti - Dichiarato inammissibile l'appello della procura regionale, contro la sentenza che proscioglieva l'ex sindaco e tre funzionari comunali

Autovelox, Marconi & co. la spuntano ancora

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Massimo Marconi

Massimo Marconi

La Corte dei conti gli ha dato di nuovo ragione.

Per la storia degli autovelox a Vetralla, l’ex sindaco Massimo Marconi non dovrà versare un euro al Comune. Né lui, né gli altri tre citati in giudizio dalla magistratura contabile: Giovan Sante Polidori, Ivo Aquilani e Maria Cristina Fanelli Fratini che, all’epoca dei fatti (2009/2010) ricoprivano gli incarichi di comandante della polizia locale, comandante interinale e segretario comunale.

Lo ha stabilito la terza sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla procura regionale contro la sentenza di primo grado, che proscioglieva Marconi & Co..

Due le accuse.

La prima, come si legge nel dispositivo, riguardava i mancati guadagni del Comune per le infrazioni stradali, dovuti all’installazione di un minor numero di autovelox, rispetto a quello previsto dal contratto con la società Tecnotraffico Srl.

L’altra aveva invece a che fare con i costi del servizio di rilevazione delle infrazioni che, per l’accusa, poteva essere gestito dalla società partecipata del Comune Vetralla Servizi, anziché dalla Tecnotraffico Srl, con un notevole risparmio per l’amministrazione.

La procura regionale chiedeva la condanna degli imputati a risarcire il Comune per 400mila euro: Marconi per il 40%, Polidori per il 30%, Aquilani e Fanelli Fratini per il 15%.

I giudici di primo grado li hanno prosciolti, ma l’accusa impugnò la sentenza.

In secondo grado, la terza sezione giurisdizionale centrale ha rigettato l’appello della procura regionale, ritenendolo inammissibile.

Se, infatti, come si legge nel dispositivo, i giudici di primo grado “hanno escluso la prova dell’esistenza stessa del danno”, la procura regionale, al contrario, “ha ritenuto che i primi giudici abbiano dato per provata l’esistenza del danno e si siano limitati ad assolvere i convenuti solo per la mancanza di elementi idonei a dimostrarne l’effettiva entità”.

L’accusa, in pratica, dà per scontato che il danno ci sia stato e che il problema fosse solo la sua quantificazione. Mentre, invece, i giudici d’appello lasciano a intendere che avrebbe dovuto ribattere sull’esistenza di prove certe che dimostrassero il danno arrecato al comune. Cosa che la procura regionale non ha fatto. Ecco perché “la mancanza di contestazioni sulla omessa prova dell’esistenza del danno, affermata dai primi giudici, determina il passaggio in giudicato della sentenza, con il non secondario effetto di rendere inammissibile l’appello”.


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27 luglio, 2012

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