Viterbo – Ad agitare le acque del dibattito pubblico italiano è in questi giorni uno scarno provvedimento monocratico di un presidente di sezione del Tribunale amministrativo per il Lazio.
Si tratta di una decisione del 14 agosto 2019 che, al netto delle premesse e del dispositivo, non supera le venti righe che riguarda l’Open Arms.
Stampa, politica e semplici cittadini si sono immediatamente divisi in contrapposte tifoserie, con tanta voglia talora di gioire, talaltra di imprecare, ma per lo più senza alcuna intenzione di documentarsi sull’argomento in discussione.
Vi è una evidente sproporzione tra il provvedimento che è stato emanato e il clamore che lo stesso ha destato.
Mi duole affermare che una comunità nazionale nella quale una mera decisione provvisoria di un magistrato amministrativo di primo grado desta un tale scomposto dibattito non gode certamente di buona salute.
E’ allora il caso di evidenziare che il decreto di cui si discute è un provvedimento sommario, cautelare ed appunto provvisorio.
Nei giudizi amministrativi, per ovviare al rischio che in attesa della definizione della causa nel merito i diritti e gli interessi legittimi che vengono in rilievo siano definitivamente compomessi, è possibile che il Tribunale amministrativo in sede collegiale, su istanza di parte, conceda delle misure cautelari ovvero sospenda, in tutto o in parte, l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
La trattazione dell’istanza cautelare avviene in una apposita udienza.
In quella sede il Tribunale non attribuisce il torto e la ragione nel merito, ma in via sommaria valuta se risulta opportuno, in ragione della possibile fondatezza del ricorso (fumus boni iuris) e del rischio di compomissione del diritto o dell’interesse in contesa (periculum in mora), sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati sino alla definizione nel merito della causa.
Ai sensi dell’art. 56 del codice del processo amministrativo allorché poi non è possibile attendere neppure l’udienza cautelare il presidente del Tribunale amministrativo regionale adito o della sezione alla quale la causa è assegnata può adottare una misura cautelare provvisoria, che mantiene la propria efficacia sino alla udienza di trattazione collegiale.
Ed è appunto quello che è avvenuto nel caso in esame.
Il presidente della sezione prima ter del Tar del Lazio ha fissato l’udienza cautelare collegiale per il 9 settembre 2019.
Su specifica istanza dei legali della Open Arms, non ritenendo “del tutto sfornito di fondamento” il ricorso e valutando altresì che “nelle more della trattazione dell’istanza cautelare nei modi ordinari”ovvero in attesa quantomeno del 9 settembre 2019 si sarebbero potuti produrre danni gravi ed irreparabili alla salute degli occupanti dell’imbarcazione, con decreto del 14 agosto 2019 ha provvisoriamente anticipato la sospensione del divieto di ingresso, transito e sosta dell’imbarcazione nelle acque territoriali italiane.
Si badi che il provvedimento non disapplica in alcuna parte i due decreti sicurezza voluti da Salvini, ma si limita a sollevare dubbi sulla valutazione in punto di fatto di “non inoffensività del passaggio” della Open Arms contenuta nell’atto di divieto impugnato.
Il provvedimento cautelare monocratico verrà riesaminato collegialmente alla udienza del 9 settembre 2019, all’esito della quale verrà emessa una ordinanza che potrà essere a sua volta appellata, nel termine di 30 giorni, presso il Consiglio di Stato.
Si avrà poi la definitiva pronuncia nel merito del Tar del Lazio e l’eventuale appello della stessa al Consiglio di Stato.
Chi contesta il decreto avrà pertanto tutto il modo di farlo nelle sedi istituzionali.
In conclusione ritengo opportuna una riflessione.
Lo Stato Italiano dispone di 7.500 chilometri di costa ed è pertanto fisiologico che insorgano, anche con una certa frequenza, questioni legali e controversie giudiziarie circa il passaggio nelle acque territoriali e l’approdo sul territorio nazionale di imbarcazioni e natanti.
Ciò che non risulta invece comprensibile è che ciascuna di queste vicende, umane e giudiziarie, sia trasformata in una sorta di prova ordalica, tanto più in un paese il cui dibattito pubblico stenta ad approfondire il tema della sua grave crisi economica, sociale ed istituzionale.
A meno che non sia appunto questo tema che i promotori del dibattito intendano eludere.
Carlo Mezzetti
Avvocato del foro di Viterbo
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