Roma – La regione Lazio ha emanato l’ordinanza in merito alle “Misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”
L’ordinanza impone a tutte le persone che dalla “zona rossa” abbiano fatto ingresso, nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del testo, o che stanno o faranno ingresso nella regione Lazio, di comunicare tale circostanza al numero verde 800.118.800. Il numero verde a sua volta si coordinerà con il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente in raccordo con il medico di medicina generale (omg) o il pediatra di libera scelta (pls).
L’ordinanza chiede inoltre di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del dipartimento di prevenzione.
Viene inoltre disposta la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: piscine, palestre, centri benessere.
Ordinanza del Presidente
N. Z00004
del 08/03/2020
Proposta n.3704del 08/03/2020
Oggetto:
Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione
Estensore
MADDALONI PAMELA
Responsabile del Procedimento
MADDALONI PAMELA
Il Dirigente d’Area
P. MADDALONI
Il Direttore Regionale
R. BOTTI
L’ Assessore
D’AMATO ALESSIO
OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazioe ulteriori misure di prevenzione.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la l egge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale”;
VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833 , recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “i l Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, inmateria di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piùcomuni e al territorio comunale”;
VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che prevede: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il D ecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d’urgenza), prevede che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale- Supplemento n.15 ;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta U fficiale dellaRepubblica italiana- Serie generale , n. 21 del 27 gennaio 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del30 gennaio 2020 , pubblicata nella Gazzetta U fficiale dellaRepubblica italiana- Serie generale , n. 26 del 1° febbraio 2020;
VISTA la delibera del Consi glio dei M inistri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del21 febbraio 2020 , pubblicata nella Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana- Serie generale , n. 44 del 22 febbraio 2020;
VISTE le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Lombardia e Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;
VISTO il decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di co ntenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 ”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei M inistri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;
VISTE altresì le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Rom agna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;
VISTA inoltre l’ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consigliodei M inistri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del25 febbraio 2020, n. 47 ;
VISTI i seguenti provvedimenti relativi all’emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:
– Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
– Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020,
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020; Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
– Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni edelle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui,facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo -Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari r egionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Provinceautonome;
VISTO il decreto del Ministro della s alute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approva to lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster , avente ad oggetto : “Ulteriori misure per la prevenzione e gestionedell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
VISTA l’ordinanza del Presidente della Re gione Lazio n. Z00002 del 26 febbraio 2020 concernente “M isure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, emanata sulla base dello schema di cui al citato decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2020;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio d ei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto -legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il d ecreto del Presidente del Consiglio deiMinistri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’art. 34 che stabilisce, tra l’altro: “in coerenza con le linee guida dell ‘Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”;
PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, dell’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;
VISTO il d ecreto del Presidente n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell’Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 del quale l’Assessore alla Sanità è membro effettivo;
PRESO ATTO delle Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani territoriali di preparazione e risposta all’emergenza COVID‐ 19 di cui alla nota della Direzione regionale saluteprot. n. 182372 del 28 febbraio 2020, indirizzate a tutti gli operatori del SSR;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00003 del 6 marzo2020 “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materiadi igiene e sanità pubblica indirizzata agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agliEnti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale”.
VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure relative di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID -19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, V erbano-Cusio -Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, che all’art.1 dispone, con decorrenza dall’8 marzo 2020, di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo,nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”;
CONSIDERATO il flusso migratorio che si è attivato sin dalla diffusione delle notizie inerenti l’adozione del citato DPCM , che ha determinato e sta determinando l’esodo di numerose persone provenienti dalle zone rosse o comunque dalle zone geografiche indicate nell’ordinanza, anche in ragione della facoltà di rientro presso domicilio, abitazione o residenza prevista dall’articolo 1,lettera a);
TENUTO CONTO che l’afflusso in entrata nella Regione Lazio delle persone dalle aree sopra indicate comporta il rischio di un ingresso incontrollato di potenziali soggetti positivi al virus, con conseguente grave aumento del rischio di contagio eun pericolo di diffusione dello stesso;
VALUTATA L’ESIGENZA, pertanto, di individuare misure di carattere straordinario finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria che si sta determinando ;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fattoingresso, stanno facendoo faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio -Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hann o l’obbligo:
i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800 , servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
iiii) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:
a. avvertire immediatamente i l MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri
conviventi;
c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
2. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55/ 2020, dei Comuni e delle AASSLL , i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
3. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: -piscine, palestre, centri benessere.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
5. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo
2020.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefettiche provvedono alla trasmissione ai Sindaci dei Comuni delLazio.
Avversolapresenteordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Responsabile Unità di Crisi Assessore alla Sanità
Alessio D’Amato
Il Vice Presidente Daniele Leodori
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