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Viterbo - Maurizio Rubini sull'organismo che si è costituito presso il tribunale

“Sovraindebitamento e difficoltà nei pagamenti, c’è l’organismo di composizione delle crisi”

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Viterbo - Il tribunale

Viterbo – Il tribunale

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – L’Organismo di composizione delle crisi (Occ) costituito presso il tribunale di Viterbo dagli ordini degli Avvocati e dei Dottori commercialisti, sin dall’inizio della propria attività ha incentrato prevalentemente i propri sforzi nel supporto dei sovraindebitati, attraverso consulenze, pareri, chiarimenti, finalizzati all’analisi delle singole posizioni, strumentali alla presentazione dell’eventuale accordo con i creditori o dell’istanza di liquidazione del patrimonio.

Nella mia qualità di referente dell’Occ di Viterbo, ma anche come dottore commercialista, vivo giornalmente le difficoltà delle aziende e delle famiglie per far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte ed in particolare a quelle di natura fiscale e previdenziale, che spesso vengono viste come un ingiusto balzello a carico degli imprenditori e dei contribuenti.

Anche a causa delle crisi economica i debiti nei confronti dell’Agente delle Riscossione per tutti i tipi di imposte (Iva, Irpef, Irap ecc…) e contributi (INPS in particolare) e del mondo bancario, hanno assunto spesso valori non compatibili con i flussi reddituali ed il patrimonio dei singoli contribuenti, che si trovano conseguentemente in una sorta di limbo determinato da un eccesso di obbligazioni di varia natura, che vincolano e limitano le scelte, anche di natura sociale e familiare, dello stesso debitore.

Recentemente il d.l. 28.10.2020 n. 137, convertito dalla L. 18.12.2020 n. 176, ha previsto delle importanti modifiche alla originaria Legge 3/2012 (chiamata Salva Suicidi), anche per migliorare alcuni aspetti delle medesima che avevano creato non poche criticità in sede di applicazione della stessa.

In particolare sono state introdotte delle importanti novità prevedendo, all’articolo 4 ter, una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della stessa Legge.

Viene fornita una definizione più estesa di “consumatore” considerando tale non solo la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, ma anche l’eventuale socio di società di persone (Snc e Sas), per i debiti estranei a quelli sociali.

L’articolo 7 L. 3/2012 è stato modificato con la previsione di ulteriori circostanze a causa delle quali il debitore sovraindebitato non può formulare la proposta e specificatamente se ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte, se, limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode o se, limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

È stato espressivamente previsto che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

La L. 176/2020 prevede l’inserimento nella L. 3/2012 del nuovo articolo 7 bis che disciplina le procedure familiari, di fatto anticipando un istituto innovativo previsto con il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza e prevedendo la possibilità che i membri di una stessa famiglia possano presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Possono essere considerati membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti di un’unione civile e i conviventi di fatto.

All’articolo 8 l. 3/2012 è stata prevista la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno.

È stata prevista anche la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda il rimborso alla scadenza convenuta delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito.

All’articolo 12 l. 3/2012 è stato inserito l’importante comma 3 quater, che prevede che il Tribunale omologhi l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione dell’Amministrazione finanziaria, quando l’adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali previste dall’articolo 11, comma 2 e quando, anche sulla base di quanto risulta dalla relazione dell’Occ., la proposta di soddisfacimento dell’amministrazione è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Fra le novità di maggior rilievo apportate dalla l. 176/2020 alla l. 3/2012 si cita anche l’inserimento dell’articolo 14-quaterdecies, relativo al debitore incapiente, che anticipa un istituto previsto col Codice della Crisi.

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento. A tal fine non sono da considerarsi utilità eventuali finanziamenti ricevuti.

Risultando la normativa sul sovraindebitamento particolarmente complessa l’Organismo di composizione della crisi degli ordini degli Avvocati e Dottori commercialisti di Viterbo risulta perfettamente organizzato con la sua struttura e tramite tutti i professionisti iscritti per supportare tutti i contribuenti ed accompagnarli nella preparazione della documentazione prevista dalla Legge.

Sui siti web dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo (https://www.ordineavvocativiterbo.it/organismo-crisi-sovraindebitamento.asp) e su quello dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (https://www.odcecviterbo.it/it/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovrainebitamento_75/), sono riportate tutte le informazioni per poter usufruire dei servizi dell’Occ e di tutti i professionisti iscritti.

Il referente Occ Viterbo 
Maurizio Rubini


Prodotto/ServizioComposizione delle Crisi da Sovraindebitamento e liquidazione del Patrimonio
Per chi èPossono beneficiare di una delle 3 procedure (proposta di accordo del debitore; piano del consumatore; liquidazione del patrimonio) di composizione delle crisi da sovraindebitamento i Debitori che non possono ricorrere alle procedure concorsuali – in primis al concordato preventivo – (piccoli imprenditori, professionisti, consumatori ) e che si trovino in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni.

Il Debitore non deve però aver già fatto ricorso ad uno dei tre procedimenti negli ultimi cinque anni.

 

Dove andareOrdine Avvocati ed Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo presso Uffici Giudiziari Tribunale di Viterbo (Via Falcone-Borsellino) e Sede dell’Ordine Dottori Commercialisti di Viterbo (Via Marconi 7
A chi rivolgersiOrganismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
 
In quale orarioDal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Il pomeriggio previo appuntamento 
RecapitiTel. 0761 220430 – 0761 360808 Fax 0761 290717 – 0761 250478

P.E.C. occvt@pec.it

Informazioni generaliLe procedure sono a beneficio di tutti i Soggetti sovraindebitati che non possono utilizzare le procedure concorsuali – in primis il concordato preventivo – e che, conseguentemente, sino ad oggi, restavano esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai Creditori.

Il Debitore, grazie ad un Gestore (un Commercialista o un Avvocato) designato dall’Organismo, può formulare una proposta di accordo con i Creditori o – se Consumatore – può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti.

Il procedimento si svolge sotto il controllo del Tribunale. L’omologazione dell’accordo o del piano produce effetti esdebitatori rispetto a tutti i crediti anteriori alla pubblicità della proposta di accordo o del piano; i beni oggetto della proposta o del piano costituiscono un patrimonio destinato e sono sottratti a esecuzioni per crediti posteriori alla pubblicità.

Il vantaggio per chi si avvale di queste procedure è l’esdebitazione rispetto a tutti i crediti anteriori alla proposta di accordo del debitore o al piano del consumatore: mettendo a disposizione anche un piccolo patrimonio si può ottenere la liberazione di tutti i debiti pregressi.

 

Requisiti richiesti§  Essere soggetti “non fallibili”;

§  Trovarsi in situazione di sovraindebitamento ovvero in uno squilibrio finanziario tra attività e passività correnti che determina una difficoltà, temporanea o definitiva, ad adempiere regolarmente agli impegni assunti;

§  Non essere soggetti, né assoggettabili, a procedure concorsuali;

§  Non aver utilizzato le procedure  previste dalla L. 3/2012 negli ultimi cinque anni;

§  Non aver subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell’accordo omologato, o di revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore;

§  Fornire la documentazione che consenta la completa e trasparente ricostruzione della situazione economico-patrimoniale.

Documenti da presentarePer avviare una delle tre procedure (accordo del debitore; piano del consumatore; liquidazione del patrimonio) è necessario presentare apposita richiesta, utilizzando il modulo disponibile on line. ll modulo rappresenta una guida che contiene gli elementi essenziali della richiesta, ma saranno accettate anche domande redatte in altro formato che contengano tutte gli elementi e tutte le dichiarazioni indicate. 

Nel corso della procedura deve essere prodotta tutta la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale. Si consiglia di farsi assistere da un Legale o da un Dottore Commercialista.

 

Entro quale termineNon appena il Debitore inizia ad accorgersi di non riuscire più a far fronte alle obbligazioni assunte. E’ comunque possibile avviare le procedure di sovraindebitamento anche in pendenza di procedure esecutive o cautelari.

 

CostiL’Organismo deve fornire, non appena in possesso di tutti i dati forniti dal Debitore, un preventivo di massima –  approvato dal Referente – del costo del procedimento.

 

Tempi massimi di conclusioneDalla presentazione della proposta/piano al giudice all’omologazione non possono trascorrere più di sei mesi, salvo proroghe disposte dal Giudice stesso.

 

Normativa di riferimentoLegge n.3 del 27 gennaio 2012
D.M. 24 settembre 2014 n. 202
Regolamento dell’O.C.C. 
Referente Responsabile del procedimentoDott. Maurizio Rubini, con studio in Viterbo, Via Einaudi 8, tel. 0761 251561, mail studiorubini@hotmail.com

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22 marzo, 2021

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