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Consorzio bonifica Etruria Meridionale - Ecco perché è stato accolto dal consiglio di stato il ricorso straordinario al presidente della repubblica

“Regolamento elettorale illegittimo per contrasto con lo statuto…”

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Daniele Ciorba

Daniele Ciorba


Viterbo – (sil.co.) – “Il regolamento elettorale risulta illegittimo, per contrasto con lo statuto che lo autorizza”, ecco perché è stato accolto dal consiglio di stato il ricorso straordinario al presidente della repubblica di Daniele Ciorba e Rita Favero per l’annullamento del regolamento elettorale per il consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica “Etruria Meridionale e Sabina”. Al centro della “vertenza” il regolamento approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 3 del 25 settembre 2019.

Il parere del consiglio di stato è stato chiesto il 14 agosto 2020 dal ministero dell’interno. 

In seguito all’approvazione da parte della Regione Lazio del progetto di fusione, come si ricorderà, i consorzi di bonifica “Val di Paglia Superiore” e “Bonifica Reatina” sono stati soppressi con contestuale istituzione del consorzio di bonifica “Etruria Meridionale e Sabina”, nel cui perimetro rientrano comuni delle province di Siena, Grosseto, Viterbo, Rieti e Roma. 

In attuazione delle norme regolamentari, il commissario straordinario aveva escluso le liste “Agricoltori Riuniti” presentate da Daniele Ciorba per la prima, la seconda e la quarta sezione di contribuenza, per omessa indicazione di candidati rappresentativi dei territori di ciascuna provincia dei consorzi fusi, ammettendo la sola lista presentata per la terza sezione.

Di qui il ricorso straordinario, presentato da Ciorba, in qualità di promotore, e dalla Favero, in qualità di candidata, della lista “Agricoltori riuniti”: “Per contestare le disposizioni del regolamento elettorale che, almeno per le prime elezioni successive all’approvazione del nuovo statuto, diversamente da quanto previsto dallo statuto, prevedono, a pena di esclusione, che ogni lista debba indicare, per ognuna delle sezioni di contribuenza, candidati rappresentativi dei territori di ciascuna provincia dei consorzi fusi”.

“I ricorrenti – si legge – motivano il ricorso adducendo violazione e falsa applicazione dello statuto del consorzio di bonifica ‘Etruria Meridionale e Sabina’, eccesso di potere, contraddittorietà manifesta, illogicità, abnormità. In particolare, i ricorrenti ritengono che le norme del regolamento oggetto di gravame siano in contraddizione con le disposizioni sull’elettorato attivo prevista dallo statuto”.

“Lo statuto – si legge nelle motivazioni della decisione del consiglio di stato – senza prevedere espressamente l’esclusione, fa riferimento alla rappresentatività su base provinciale solo con riferimento alla individuazione degli aventi diritto al voto e alla conseguente distribuzione dei seggi (12 in totale) tra le sezioni di contribuenza. E’ del pari evidente che, invece, il requisito relativo alla composizione delle liste, almeno per le prime elezioni, è dato esclusivamente, secondo lo statuto, dalla presenza in ciascuna lista di candidati dei territori compresi nei consorzi fusi”.

Per Ciorba e Favero la deliberazione del commissario straordinario del consorzio di bonifica “Etruria Meridionale e Sabina” n. 12 del 27 gennaio 2020 risulta viziata da illegittimità derivata del regolamento elettorale, evidenziandone i seguenti due profili: illegittima ammissione della lista n. 1 “La Bonifica” e illegittima esclusione della lista n. 2 “Agricoltori Riuniti”.

“La sezione – si legge nella decisione che fa seguito all’adunanza del 20 gennaio 2021 – ritiene che, dalla ricostruzione in successione delle diverse fonti regolatorie, si debba concludere che il regolamento elettorale non sia autorizzato a introdurre ipotesi di non ammissione delle liste, diverse o ulteriori rispetto a quanto sanzionato dallo statuto”.

“In conclusione – viene ribadito, esprimendo il parere che il ricorso debba essere accolto – la sezione ritiene che al regolamento elettorale non sia consentito introdurre cause di esclusione delle liste non determinate dallo statuto”.

Ergo: “Il regolamento elettorale risulta pertanto illegittimo sul punto, per contrasto con lo statuto che lo autorizza”.


 – Confagricoltura, Cia e Copagri: “Regolamento elettorale, accolto il ricorso alla presidenza della repubblica”


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29 aprile, 2021

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