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Viterbo - Respinto dal Tar il ricorso di un dottore responsabile di una Rsa della provincia

Medico condotto per 40 anni, non basta per dirigere una struttura per anziani

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Viterbo – (sil.co.) – “Medico condotto” e successivamente “medico di famiglia” per circa quaranta anni, ma non basta. Per dirigere una struttura per anziani ci vuole la specializzazione.

Il Tar del Lazio ha bocciato il ricorso di un dottore contro la Regione Lazio per l’annullamento della diffida alla sostituzione del medico responsabile di una Rsa gestita da una congregazione di religiose in provincia di Viterbo presso la quale l’interessato aveva assunto il ruolo di “medico responsabile”, stipulando un contratto d’opera intellettuale, il 19 novembre dell’anno scorso. 

Per la Regione, l’ex medico condotto era privo dei requisiti richiesti per poter ricoprire tale ruolo. In particolare di “idoneo titolo di specializzazione”, richiesto dal Dca (decreto del commissario ad acta) n. 8/2011, per svolgere le relative funzioni in una residenza sanitaria per anziani. 

Lo scorso 9 luglio è stata sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato, mentre all’udienza pubblica del 12 ottobre, su richiesta delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il 24 novembre è stata pubblicata la sentenza che lo respinge.


Dottore

Operatore sanitario


Secondo il professionista – alla luce del fatto che il decreto del ministero della salute del 30 gennaio 1998 prevede l’equipollenza tra la specializzazione in “geriatria” e quella in “medicina interna” o in “medicina generale” – non sussistendo una specializzazione in “medicina generale”, si deve ritenere che abbia inteso riferirsi all’attestato di formazione specifica in medicina generale, che si consegue dopo la frequenza di un corso regionale della durata di tre anni.

“Dal momento che l’articolo 6 del decreto legislativo ha dispensato dal conseguimento di tale attestato, per diritto acquisito, i medici titolari di un rapporto convenzionale con il sistema sanitario nazionale alla data del 31 dicembre 1994 – sostiene quindi la difesa – ritiene il ricorrente di essere in possesso del requisito richiesto per ricoprire il ruolo di medico responsabile di una Rsa, avendo svolto le funzioni prima come ‘medico condotto’ e successivamente come ‘medico di famiglia’ per circa quaranta anni”.

Il medico, in sostanza, evidenzia che il decreto non faccia riferimento solo al possesso di una determinata specializzazione (geriatria, fisiatria o di titolo equipollente), ma valorizzi anche l’attività lavorativa concretamente svolta. 

Nel caso di specie, la Regione Lazio avrebbe omesso di valutare l’attività lavorativa quarantennale svolta dal ricorrente come medico condotto o come medico di medicina generale.

In particolare il decreto, con riguardo alle residenze sanitarie per anziani, dispone che la direzione della Rsa sia affidata al medico responsabile in possesso della specializzazione correlata alla tipologia dell’utenza (geriatra, fisiatra o altro specialista) ovvero con documentata attività di servizio per almeno cinque anni nel settore con presenza di almeno quattro ore giornaliere per sei giorni alla settimana e con responsabilità dell’assistenza sanitaria e delle condizioni psicofisiche degli ospiti, funzione viene estesa anche agli eventuali nuclei semiresidenziali presenti nella stessa struttura.

“Il ricorrente è pacificamente privo di una delle specializzazioni richieste”, si legge nella sentenza.

E ancora: “Il fatto che non esista nell’attuale ordinamento una specializzazione in “medicina generale” non può portare alla conclusione, invocata dal ricorrente, di ritenere che il decreto ministeriale abbia inteso riferirsi all’attestato di formazione specifica in ‘medicina generale’, e che quindi detto attestato costituisca una sorta di titolo equipollente rispetto alla specializzazione in ‘geriatria’. Né tantomeno si può ritenere che il ricorrente, in quanto legittimato a svolgere attività professionale in qualità di medico di medicina generale, possa essere considerato in possesso di un titolo equiparabile alla specializzazione in ‘geriatria’. Diversamente opinando, si dovrebbe arrivare alla inammissibile conclusione di ritenere che i medici di medicina generale siano legittimati a svolgere attività professionali che l’ordinamento giuridico riserva in via esclusiva ai medici in possesso della specializzazione in ‘geriatria’”.

“L’attività professionale svolta dal ricorrente in qualità di medico condotto o di medico di medicina generale non integra lo specifico requisito di cui sopra, costituito dallo svolgimento di attività di servizio ‘nel settore’ delle Rsa secondo le modalità indicate”, dicono in conclusione i giudici amministrativi, rigettando il ricorso. 


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6 dicembre, 2021

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