Condividi: Queste icone linkano i siti di social bookmarking sui quali i lettori possono condividere e trovare nuove pagine web.
    • Facebook
    • Twitter
    • LinkedIn
    • Google Bookmarks
    • Webnews
    • YahooMyWeb
    • MySpace
  • Stampa Articolo
  • Email This Post

Consiglio di stato - Riconosciute otto anni dopo la delibera del 2014 le ragioni della società

Terme dei papi, illegittimi limiti imposti dal comune per prelevare acque e fanghi

Condividi la notizia:


Viterbo - Terme dei papi

Viterbo – Terme dei papi

Viterbo – (sil.co.) – Le Terme dei papi possono utilizzare 35 litri al secondo di acqua termale, attingendo i 23 attuali dal pozzetto e il resto dalla callara del Bullicame. Lo ha deciso il consiglio di stato, ribaltando la decisione del Tar del Lazio che dava ragione a comune e regione. Si chiude così un contenzioso tra la società e la pubblica amministrazione che va avanti da otto anni, da una delibera di consiglio del 2014.

Illegittimi per i giudici del consiglio di stato, i limiti fissati all’emungimento delle acque e dei fanghi termali. “Il comune – si legge nella sentenza – ha l’obbligo di garantire quantitativi di acque e fanghi termali proporzionati alle effettive necessità dello stabilimento”.

Con la deliberazione n.107/2014 il comune, nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica, ha deciso di affidare il bene minerario in “gestione temporanea” e in “custodia” alla società Terme dei Papi, con l’imposizione degli obblighi contestati: limiti agli emungimenti di acque termali (entro i 22/23 l/s, suddivisi tra le diverse sorgenti) e limiti alle utilizzazioni di fanghi termali (0,5 mc/giorno per sei mesi ogni anno e per 0,9-1 mc/giorno per tre mesi ogni anno).

Inoltre, con lo stesso provvedimento il comune ha richiesto alla società l’adozione, nella detta qualità di “custode”, delle seguenti, contestate, misure compensative: riduzione della profondità della piscina natatoria, accumulo dell’acqua termale per attività terapeutiche in serbatoi differenziati, modulazione della portata dell’acqua nelle diverse ore della giornata e creazione di un impianto di ricircolo dell’acqua termale nelle piscine.

Nel contenzioso insorto tra le parti relativamente a tale contratto era stato accertato che le effettive necessità degli impianti si attestavano intorno ai 35-40 l/s, come confermato da alcune circostanze successive (in particolare, il contenuto di una relazione a firma dell’ingegnere Andrea Petroselli conclusiva di uno studio delle acque termali utilizzate presso la struttura Terme dei papi, predisposta in forza di una convenzione fra il comune di Viterbo e l’Università della Tuscia).

“Una lettura corretta e completa dello studio curato dal professor Piscopo su cui si sono fondati i rilievi difensivi del comune – si legge ancora – smentirebbe l’ulteriore passaggio argomentativo sul quale si basa la sentenza appellata, secondo cui la fissazione di un limite agli emungimenti di acque termali servirebbe a salvaguardare l’integrità della falda acquifera ed a garantire l’utilizzo sostenibile della risorsa”.

“Lo studio – viene spiegato – avrebbe invece evidenziato la compatibilità della portata teoricamente sostenibile della miniera del Bullicame con il fabbisogno dello stabilimento (pari a 35-40 l/s), ferma restando la necessità che il comune contrasti il fenomeno dell’abusivismo, denunciato da Terme dei papi e accertato e censito con relazione periodica del direttore della miniera fin dal 1988”.

Il comune di Viterbo, in sostanza, ha assunto l’obbligo per l’intera durata quarantennale della concessione di garantire quantitativi di acque e fanghi termali proporzionati alle effettive necessità dello stabilimento, mentre la subconcessione mineraria rappresenta una delle modalità di adempimento di tale obbligo.

Ergo, “l’affidamento della subconcessione è (tutt’al più) strumentale all’adempimento, da parte del comune di Viterbo, dell’obbligo di garantire alla concessionaria della gestione il corretto sfruttamento dell’intero stabilimento termale”.

In seguito alla sentenza, il comune deve anche risarcire oltre 11 mila euro di spese processuali.


Condividi la notizia:
3 novembre, 2022

                               Copyright Tusciaweb srl - 01100 Viterbo - P.I. 01994200564PRIVACY POLICY

Test nuovo sito su aruba container https://www.tusciaweb.it/e-il-nostro-primo-natale-facciamoci-un-in-bocca-al-lupo/