Viterbo – (sil.co.) – Telefonia mobile, accolto dal Tar del Lazio il ricorso di Inwit, Tim e Vodafone contro il no di palazzo dei Priori a una nuova stazione vicino Villa Lante.
I tre gestori hanno ottenuto l’annullamento della nota con cui il comune di Viterbo, lo scorso 21 gennaio, ha negato alle compagnie la realizzazione di un ripetitore per i cellulari in traversa via di Sant’Anna, vicino il parco di Villa Lante, a Bagnaia. Realizzazione chiesta congiuntamente il 26 novembre dell’anno scorso col parere favorevole dell’Arpa.
Un intervento, nello specifico, riguardante la realizzazione di impianto su nuova struttura in area libera “in prossimità del parco di Villa Lante”.
Tra le contestazioni sollevate dalla difesa nei confronti di Palazzo dei Priori ci sono “eccesso di potere per travisamento, irragionevolezza, arbitrarietà e ingiustizia manifesta; incompetenza”, sottolineando nel ricorso come “il regolamento invocato dal comune di Viterbo sarebbe ormai obsoleto e in contrasto con le più recenti normativa e giurisprudenza in materia”.
Viene fatto notare come si tratterebbe non già di strutture assimilabili alle normali costruzioni edilizie, ma di “impianti tecnologici che non sviluppano volumetria o cubatura e ingombri paragonabili a quello dei manufatti e delle costruzioni, degli edifici in cemento armato o muratura”. Sarebbero cioè “strutture che, per esigenze di irradiamento del segnale, si sviluppano in altezza tramite strutture metalliche, pali o tralicci”.
L’art. 86, co. 3, d.lgs. n. 259/03, viene ricordato, “considera le installazioni di impianti di telefonia mobile come opere di urbanizzazione primaria compatibili con qualunque destinazione, anche quella agricola”.
E ancora: “Il regolamento comunale per dette zone non vieta l’installazione degli impianti, ma ne prescrive solo il posizionamento ‘su manufatti esistenti, laddove le specifiche caratteristiche morfologiche degli stessi, ne attenuano l’impatto ambientale e visivo; è, inoltre, ammessa la collocazione di impianti sui pali di pubblica illuminazione e torri faro”;
“L’area destinata a parco pubblico (…) risulta assolvere la funzione di rispetto stante la localizzazione, posta tra il parco di ‘Villa Lante’ (già tutelato paesaggisticamente ex d.lgs. 42/04) e la retrostante zona di espansione urbana, area caratterizzata dalla presenza di manufatti esistenti e pertanto eventualmente coerente, quest’ultima, a titolo esemplificativo, ad accogliere, se del caso, manufatti analoghi a quello oggetto dell’istanza”, si legge nel ricorso.
“Le opere per cui è controversia – si legge nelle motivazioni della sentenza – sono ex lege assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria”.
“Ne discende la compatibilità con ogni destinazione prevista dalla pianificazione urbanistica, per tutte le zone del territorio comunale, comprese quelle a parco o verde pubblico, fermi i pareri demandati alle autorità preposte alla tutela di eventuali vincoli (…) a tutela dei beni ambientali e culturali (…) oltre che delle servitù militari”, la conclusione dei giudici amministrativi.
Annullati di conseguenza l’art. 4, commi 1 e 2, regolamento comunale cit., nelle parti in cui prevedono che gli impianti possano essere installati esclusivamente “su manufatti esistenti”, su “pali di pubblica illuminazione e torri faro” o su “sostegni già destinati al servizio di telefonia cellulare” e non anche su aree non edificate, nonché il diniego del 21 gennaio 2022.
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