Viterbo – (sil.co.) – Bocciato dal Tar del Lazio il ricorso presentato nel 2020 da un ispettore della Polfer, in servizio a Viterbo dal 21 febbraio 2017, contro il ministero dell’interno.
Al centro la richiesta di annullamento del provvedimento con cui, il 7 novembre 2019, il direttore centrale del servizio delle specialità della polizia di stato gli attribuiva un punteggio, per il rapporto informativo per l’anno 2018, pari a cinquantasei. inferiore rispetto a quello per l’anno 2016 e precedenti dove, invece, il ricorrente aveva sempre ottenuto il massimo (sessanta punti) nonché inferiore anche a quello per il 2017 rispetto al quale, già peggiore rispetto agli anni precedenti, veniva proposto ricorso nel 2019.
A fondamento di tale decurtazione di punteggio il compilatore, nelle valutazioni parziali dell’8 ottobre 2019, affermava che “nell’anno oggetto di valutazione, il dipendente, per il comportamento tenuto, è stato destinatario di una comunicazione di richiamo, in data 12 luglio 2018, in quanto, nonostante fosse stato avvisato di presenziare ad un servizio di rappresentanza, non vi si atteneva con la necessaria solerzia ed immediatezza”.
La difesa ha sottolineato come il ricorrente abbia ricevuto, nel corso degli anni, lettere di compiacimento, lodi e anche un premio in denaro per il servizio svolto. In tutti i rapporti informativi, inoltre, dal 2012 al 2916, l’ispettore ha riportato sempre la valutazione di “ottimo”, ottenendo il punteggio nella misura massima di sessanta punti.
Nel rapporto informativo per l’anno 2018, l’ispettore subiva, tuttavia, una rilevante decurtazione del punteggio con riguardo alle voci “competenza professionale”, “preparazione tecnico-professionale”, “qualità dell’attività svolta”, “qualità dei rapporti interpersonali all’interno dell’amministrazione” e “qualità dei rapporti interpersonali all’esterno dell’amministrazione” nonché “altri elementi di giudizio” e “senso del dovere”.
Tale decurtazione assegnava al ricorrente il punteggio complessivo di cinquantasei che, sebbene comportasse il giudizio complessivo di “ottimo”, era, comunque, ridotto rispetto al punteggio massimo attribuitogli fino al 2016 (nella specie, quello di sessanta) e in ogni caso gli precludeva di poter beneficiare del punteggio cosiddetto “aggiuntivo” di cui il punteggio massimo di sessanta era ineludibile presupposto.
Secondo la difesa il richiamo al procedimento disciplinare per presunte negligenze del dipendente sarebbe assolutamente inidoneo a sostanziare le ragioni per cui la condotta del dipendente avrebbe inciso nei rapporti interni con l’amministrazione e sarebbe stata tale da compromettere il senso del dovere.
“Con motivazione che non palesa alcun vizio manifesto, l’amministrazione ha del tutto legittimamente ritenuto di attribuire al ricorrente il punteggio complessivo di 56 punti, e il giudizio di “ottimo” per l’anno 2018”, secondo i giudici amministrativi che hanno giudicato infondato il ricorso.
“La diminuzione del punteggio – spiegano nella sentenza pubblicata il 10 luglio – trova la sua ragione nel comportamento tenuto dal ricorrente in data 11 luglio 2018, allorquando, dopo aver ricevuto dal dirigente del compartimento polizia ferroviaria, esplicito ordine di rappresentarlo in occasione della visita del direttore del servizio polizia ferroviaria al posto Polfer di Viterbo, disattendeva tale disposizione, allontanandosi da quell’ufficio senza aver ricevuto una valida autorizzazione”.
“L’amministrazione, al riguardo, ha precisato come, in considerazione della natura dell’ordine ricevuto, l’ispettore superiore avrebbe potuto disattendere la disposizione ricevuta soltanto a seguito di una revoca da parte di chi l’aveva impartita e non anche dando una mera comunicazione alla sala operativa, come invece è accaduto. La comunicazione di richiamo, peraltro, non risulta essere stata in alcun modo contestata nelle opportune sedi, da parte del ricorrente”.
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