Viterbo – (sil.co.) – Accolto dal Tar del Lazio il ricorso contro il comune di Viterbo del titolare di una panetteria nell’immediata periferia del capoluogo accusato di affumicare gli abitanti di una palazzina. Ma la sindaca è stata bocciata: “Nessun pericolo per la pubblica incolumità”
L’artigiano, difeso dall’avvocato Cristina Minciotti, ha ottenuto l’annullamento dell’ordinanza con cui, lo scorso 28 aprile, la sindaca Chiara Frontini ha ordinato al ricorrente di effettuare nell’immediatezza “tutte le attività e/o accorgimenti tecnici necessari per risolvere le situazioni di disagio che i fumi di cottura provocano ai condomini, dando corso a tutto quanto necessario al fine di tutelare l’incolumità, l’igienicità e la salubrità delle persone e cose”.
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Tra le doglianze contestate dal panettiere il fatto che l’ordinanza sindacale sarebbe stata emanata senza tenere conto degli atti del procedimento e delle circostanze di fatto (il forno in dotazione alla panetteria sarebbe elettrico e non potrebbe produrre fuliggine e, comunque, sarebbe collegato alla canna fumaria del palazzo) ed, inoltre, nella fattispecie verrebbe in rilievo la facciata di un palazzo privato che non potrebbe giustificare l’esercizio del potere comunale.
“I motivi in esame – si legge nella sentenza pubblicata ieri – sono fondati nella parte in cui prospettano l’incompetenza del sindaco ad emanare l’atto impugnato per l’assenza di una situazione, a tal fine, legittimante”.
Riguardo, in particolare, al riferimento al “pericolo per la pubblica e privata incolumità”, viene ricordato come la situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento impugnato sia dallo stesso individuata nell’emissione di fumi e fuliggine, contestata da parte ricorrente, che interesserebbe i due appartamenti situati al primo piano: “Tale situazione non concretizza quel pericolo per la pubblica incolumità o le ipotesi di ‘emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale’, ‘urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana’ alla cui sussistenza l’art. 50 comma 5 d. lgs. condiziona l’esercizio del potere sindacale di adottare ordinanze extra ordinem di necessità ed urgenza”.
I presupposti richiesti, spiegano i giudici amministrativi, che postulano la necessaria presenza di una diffusività della situazione di pericolo, non possono essere ritenuti sussistenti nella fattispecie, in cui vengono in rilievo le sole esigenze dei due appartamenti situati al primo piano”.
In conclusione: “Il potere sindacale di adottare ordinanze di necessità ed urgenza richiede la presenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica (…) presupposto per l’adozione dell’ordinanza ‘extra ordinem’ è il pericolo per l’incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell’imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato e tale pericolo non può essere riconducibile alla segnalazione pervenuta nella fattispecie al Comune, la quale potrà, se del caso, giustificare la tutela degli interessati davanti al giudice ordinario”.
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