Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dalla giornata di sabato 2 agosto all’11 agosto il servizio per l’impiego “Jobby” della provincia di Viterbo ha restituito agli utenti un errore di sistema, impedendo la trasmissione telematica obbligatoria delle comunicazioni di assunzione, variazione e cessazione dei rapporti di lavoro, con conseguenti disagi operativi alle aziende e, in modo particolare, alla categoria dei consulenti del lavoro.
L’interruzione del servizio, perdurante per ben 10 giorni, ha impedito l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione telematica da parte dei consulenti del lavoro, nella loro qualità di soggetti intermediari autorizzati.
In tale ipotesi, il decreto interministeriale del 30 ottobre 2007 (G.U. 27 dicembre 2007, n.299) all’articolo 4, commi 4 e 5, prevede che, in caso di mancato funzionamento dei servizi informatici che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad inoltrare una comunicazione sintetica d’urgenza, utilizzando il modulo “Unificato Urg” ad un fax service messo a disposizione dal ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle Regioni, restando fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.
Appare del tutto evidente che la succitata disposizione non può che riferirsi a interruzioni che, per la loro momentanea durata, consentano ragionevolmente l’adempimento nel primo giorno utile successivo.
Nel caso in specie la prolungata interruzione del servizio, non consente ai consulenti del lavoro di adempiere nei tempi previsti dal citato decreto interministeriale, considerata la notevole quantità di comunicazioni d’urgenza accumulatesi in oltre dieci giorni e il particolare momento di periodo feriale in cui versano gli studi di consulenza del lavoro.
Ritiene lo scrivente che l’apparato sanzionatorio previsto per l’invio tardivo di tutte le comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro, cui sia prevista la trasmissione telematica obbligatoria mediante il sistema “Jobby” della Provincia di Viterbo, sia legittimamente derogabile in presenza di una palese violazione del precetto contenuto all’art.97, comma 2 della Costituzione, in virtù del quale i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
A fronte delle su esposte considerazioni e in attesa di un celere riscontro alla presente, si riterrebbe ragionevole considerare comunque rispettato, nel caso specifico, da parte dei consulenti del lavoro che si siano registrati in qualità di intermediari con il suddetto sistema “Jobby”, il termine ultimo per adempiere alla trasmissione telematica delle comunicazioni, già effettuate via fax mediante modulo “Unificato Urg” conseguente al prolungato mancato funzionamento del servizio, qualora la trasmissione venisse effettuata entro il 30 settembre 2014.
A conclusione si avverte che la non condivisione di quanto sopra ritenuto “ragionevole” da parte degli enti in indirizzo, potrebbe porre lo scrivente nella condizione di valutare tutte le lecite azioni a tutela dei diritti dei propri iscritti e delle loro aziende assistite.
Giuseppe D’Angelo
Presidente dei consulenti del lavoro di Viterbo
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