Viterbo – “L’allora comandante Fainelli non ha mai autorizzato le pubblicità alle rotatorie. Perché vietate dal codice della strada”.
Le insegne Caffeina in giro per la città alle intersezioni sembrerebbe che stiano facendo il loro lavoro. Far parlare di se.
Il dibattito in città è acceso e a Chiara Frontini (Viterbo 2020) che ritiene non posizionabili quei cartelli pubblicitari, Giulio Marini (FI) le dà ragione.
Si è trovato nella stessa situazione quando era sindaco, ma l’esito è stato opposto.
“Fainelli, ricordo benissimo – osserva Marini – allora comandante della polizia locale, non ha mai autorizzato l’installazione, perché in contrasto con il codice della strada che vieta pubblicità nelle rotatorie e alle intersezioni.
Carta canta. E’ tutto nero su bianco”.
Marini all’epoca era favorevole a mettere i manifesti pubblicitari.
“Avevamo intenzione – ricorda Marini – di bandire una gara per le rotatorie, affinché imprese le adottassero, accollandosi i costi per la manutenzione, in cambio di cartelli in cui farsi pubblicità. Non fu possibile”.
Un no motivato. “Fainelli all’epoca non è che disse, non metteteli perché non mi piacciono. Rapportandosi con il codice della strada scrisse un parere sfavorevole”.
Adesso il dirigente è cambiato. Fainelli è passato in provincia.
“E che è successo – si domanda Marini – andato via lui, non va più bene quello che ha fatto? Lo ricordo, è un atto, scritto nero su bianco.
Noi fermammo il nostro progetto. Ecco perché Frontini ha ragione”.
Il no di allora, per ragioni di sicurezza: “Una pubblicità in quella posizione può distrarre il conducente, anzi, le pubblicità sono vietate pure prima delle intersezioni”.
A Viterbo, alla rotatoria in via della Palazzina ci sono pubblicità, ma posizionate in un palo luminoso a decine di metri d’altezza. “In questo caso quando ci si immette nella rotatoria non sono più visibili, diversamente da quelle a terra.
Anche se io pure in questo caso ho dubbi. Si tratta di un’installazione antecedente.
In alcune città, poi, ci sono piccolissimi cartelli, 30×40 centimetri. Ma io penso che pure quelli non vadano bene”. E a Viterbo l’eccezione conferma la regola?
Giuseppe Ferlicca
Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti
Pubblicazione della norma sulla G.U. n. 114 del 18/05/1992
Nuovo codice della strada
Articolo 23: Pubblicità sulle strade e sui veicoli
1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
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