Roma – (sil.co.) – Via libera del Tar all’impianto fotovoltaico a terra a Montalto di Castro e Canino. I giudici amministrativi, in seguito all’udienza che si è tenuta il 12 maggio, hanno accolto il ricorso proposto da Acme srl contro la presidenza del consiglio dei ministri e il ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Pannelli fotovoltaici
La società Acme ha impugnato, chiedendone l’annullamento, la deliberazione del consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020 con la quale è stato disposto “di accogliere l’opposizione del Mibact avverso la determinazione della Regione Lazio del 31 maggio 2019, concernente l’autorizzazione unica regionale dell’impianto fotovoltaico a terra della potenza di 90 MWp connesso alla Rtn”, da realizzarsi nel comune di Montalto di Castro, in località Campomorto e nel comune di Canino”. Per il Mibact il progetto risulterebbe non compatibile sotto il profilo paesaggistico.
Per la società non sussisterebbe alcun contrasto con il Piano Territoriale Paesistico Regionale (“Ptpr”) e con il Piano territoriale paesistico (“Ptp”).
La Soprintendenza e il Consiglio dei ministri, inoltre, non avrebbero tenuto conto degli interventi di mitigazione previsti nel progetto, “da ritenersi idonei a elidere le problematiche sotto il profilo dell’impatto visivo”. Anche in relazione alle dimensioni degli impianti non sarebbero state considerate le misure proposte, che sarebbero “adeguate a evitare nocumento al paesaggio”.
Montalto di Castro – Un impianto fotovoltaico
Per la società, inoltre, sarebbe infondato il rilievo secondo cui l’intervento sarebbe incompatibile con la destinazione agricola dei terreni, alla luce della previsione di cui all’art. 12, c. 7, D.lgs. 387/03 secondo cui gli impianti fotovoltaici possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
E, tra le altre cose, non vi sarebbero neppure elementi di carattere storico idonei a giustificare l’opposizione del Mibact. “Avuto riguardo alla asserita incompatibilità del progetto sotto il profilo archeologico -si legge – parte ricorrente osserva come l’area di progetto non sia gravata da vincolo archeologico e, quanto alle aree esterne, ritiene che esse non siano nemmeno qualificabili come ‘contermini’ a quella di progetto”.
Anche la Regione Lazio si è costituita in giudizio al fine di far valere la legittimità del procedimento conclusosi con l’adozione della determinazione del 31 maggio 2019, oggetto di opposizione da parte del Mibact. E’ altresì intervenuta, ad adiuvandum, la società Eos Energy Partners Ltd, legittimata all’intervento per aver sottoscritto il contratto relativo all’acquisizione della società sviluppatrice dell’impianto fotovoltaico di cui si discute.
“In conclusione – si legge nella sentenza del Tar del Lazio pubblicata il 28 maggio – il ricorso merita accoglimento e, per l’effetto, la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 giugno 2020 nonché gli atti a questa presupposti devono essere annullati”.
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