Viterbo – (sil.co.) – Detenuto a Viterbo in regime di carcere duro, boss della camorra del clan degli scissionisti ha iniziato un percorso di dissociazione, rivelando agli inquirenti gli omicidi commessi e i luoghi di occultamento dei cadaveri delle vittime.
Un impegno preso davanti alla corte d’assise d’appello di Napoli da Carmine Amato, 40 anni, reggente del clan Amato-Pagano quando è stato arrestato nel 2011, latitante dal 2009 e inserito nell’elenco dei cento latitanti più pericolosi.
Un impegno in seguito al quale è stato disposto il trattenimento di due telegrammi, uno avente per mittente il difensore e l’altro la moglie, pervenuti al pentito detenuto al 41 bis a Mammagialla.
Contro il “non inoltro”, il difensore Luigi Senese ha presentato ricorso in cassazione – che lo ha dichiarato manifestamente infondato e inammissibile – allegando al ricorso lettera manoscritta del detenuto, con richiesta alla procura della repubblica di procedere allo scavo per la ricerca dei cadaveri, comunicazione di avvio delle investigazioni difensive e verbale del suo interrogatorio.
L’arresto di Carmine Amato
La direzione della casa circondariale di Viterbo aveva trattenuto i due telegrammi osservando che il contenuto poteva evocare messaggi criptici, facendo indirettamente riferimento allo stato delle attività di scavo e trattandosi di mezzi di comunicazione che avrebbero avuto caratteristica di “anonimato”. Il tribunale di Napoli, in data 10 dicembre 2020, ha disposto a sua volta il trattenimento di corrispondenza.
Per la difesa, pur contenendo i due telegrammi notizie sullo stato delle investigazioni e sull’esecuzione degli scavi in corso, secondo le indicazioni date da Amato, il provvedimento di trattenimento non aveva enucleato punti specifici che potessero contenere frasi criptiche, né la provenienza “anonima” del telegramma era stata correttamente richiamata e apprezzata dal giudice a quo.
La sentenza della prima sezione penale della corte di cassazione risale al 20 maggio, mentre le motivazioni sono state pubblicate il 22 ottobre.
“In primo luogo – scrivono gli ermellini – si conferma il dato che i riferimenti contenuti negli scritti sono relativi a vicende processuali di ferma importanza, in un momento storico di decisa delicatezza, in cui Amato stava valutando l’opportunità di rendere dichiarazioni sugli stessi accadimenti e sul concorso negli omicidi oggetto di ricostruzione”.
“In secondo luogo – proseguono – il richiamo alla possibile natura dello strumento di comunicazione risultava appropriato. Il tribunale ha annotato che si trattava di telegrammi che potevano, in ipotesi, provenire da chiunque e che non erano caratterizzati dai necessari crismi di certezza quanto all’identità dei mittenti”.
Nessuna lesione del diritto di difesa. “Quanto al tema del diritto di difesa, della cui effettività si duole il ricorrente – si legge nelle motivazioni – basta qui annotare che il rapporto professionale tra detenuto e difensore si può attuare in termini decisamente diversi, conformi al sistema e attraverso meccanismi non esposti al rischio che, attraverso uno strumento come il telegramma, si tenti di conferire con il detenuto, in regime differenziato di cui all’art. 41-bis o di metterlo in collegamento con l’organizzazione di appartenenza”.
E ancora: “Ciò vale vieppiù in un momento di indiscutibile delicatezza in cui è al vaglio da parte delle autorità competenti la sua attendibilità e la scelta manifestata di rendere dichiarazioni sul suo passato criminale”.
In conclusione: “Le anzidette comunicazioni sulle operazioni di scavo, per la ricerca dei cadaveri delle vittime, in difetto di certezza sull’identità del soggetto che figura come mittente del telegramma, potrebbero aprire ai rischi paventati nel provvedimento impugnato e offrire notizie su particolari che devono costituire oggetto di collaborazione, anche in funzione delle verifiche di attendibilità ancora da compiere”.
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