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Roma - Procedura in corso, no all'accesso alla carta Sogin delle zone idonee

Deposito scorie nucleari, Tar boccia ricorso dei consorzi 

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Roma - il Tar del Lazio

Roma – il Tar del Lazio

Roma – (sil.co.) – Deposito scorie nucleari, no del Tar del Lazio all’accesso agli atti ovvero alla Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) predisposta da Sogin  e consegnata alle amministrazioni competenti in data 15 marzo 2022. La procedura è tuttora in corso. 

È stato bocciato dai giudici del tribunale amministrativo regionale il ricorso proposto da Comitato Montalto Futura, Comitato Maremma Viva, Comitato Verde Tuscia e Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Corchiano e della Tuscia – con l’intervento ad adiuvandum del Biodistretto della via Amerina e delle Forre – contro Sogin, ministero della transizione ecologica, ministero dei beni e delle attività culturali, Isin-Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ministero dello sviluppo economico e presidenza del consiglio dei ministri.

Con il ricorso principale, integrato da di motivi aggiunti, i consorzi ricorrenti hanno impugnato, tra l’altro, il nulla osta del ministero dello sviluppo economico di concerto con il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2020, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (detta anche Cnapi) adottata dalla società Sogin spa pubblicata il 5 gennaio 2021, il documento redatto da Sogin “proposta di ordine delle idoneità delle aree Cnapi”, il documento della società del 30 dicembre 2020 avente ad oggetto “Basi teoriche e modalità di applicazione dei criteri per la realizzazione della Cnapi”  nonchè le conclusioni del seminario nazionale disposte da Sogin con documento del 15 dicembre 2021.

In pendenza del giudizio, i ricorrenti hanno avanzato un’istanza di accesso ai documenti amministrativi, volta ad acquisire “la documentazione integrale (compreso degli eventuali allegati) contenente la Carta nazionale delle aree idonee (Cnai) predisposta da Sogin  e consegnata alle amministrazioni competenti in data 15 marzo 2022”.

All’esito della camera di consiglio del 28 settembre 2022 la causa era stata trattenuta in decisione per quanto concerne l’accesso richiesto.

Sogin in data 27 aprile 2022 ha inviato una nota nella quale si rappresenta quanto segue: “Corre l’obbligo di evidenziare che allo stato attuale non esiste una Carta nazionale delle aree idonee, la scrivente società ha provveduto a redigere, a valle di quanto emerso e rappresentato all’interno del seminario nazionale, una mera proposta di Cnai. Tale proposta è ora sottoposta a valutazioni tecniche da parte dell’Isin che esprimerà un parere tecnico, tale da permettere poi al ministero della transizione ecologica, di concerto con il ministero della mobilità sostenibile, di approvare la Cnai”.

“Risulta evidente che il documento cui si fa riferimento nella richiesta di accesso agli atti che qui si riscontra, non esiste ancora il documento, redatto da Sogin e trasmesso al ministero della transizione ecologica in data 15 marzo scorso è una tappa di un atto complesso a formazione progressiva che, di per sé, non ha carattere definitivo o rilievo esterno, rispetto all’attività tuttora in corso. Pertanto, solo al termine della procedura prevista dal legislatore l’atto si perfeziona producendo i propri effetti”.

Nel frattempo il ministero della transizione ecologica, con nota del 2 maggio 2022, ha accolto l’istanza limitatamente all’elenco delle aree facenti parte della proposta di Cnai e ai documenti raffiguranti le mappe grafiche delle aree stesse, evidenziando che “per quanto attiene alla restante documentazione istruttoria, attesa la sua natura endoprocedimentale, si comunica invece il differimento all’esercizio del diritto di accesso fino alla conclusione del procedimento, al termine del quale, come peraltro disposto dal comma 6 dell’art. 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è prevista la pubblicazione della versione definitivamente approvata della Cnai sui siti della Sogin, dei ministeri concertanti e dell’Isin”.

“Prescindendo dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dalle parti resistenti, che sarà trattata nella fase di merito, il Collegio ritiene che il differimento adottato dall’Amministrazione resistente risulti immune dalle censure proposte”, scrivono I giudici amministrativi, motivando la sentenza.

“Il collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento in quanto la determinazione di differimento risulta legittimamente adottata (…) dovendo essere ancora acquisito il parere dell’organo tecnico e non essendo ancora stato sottoposto alla prescritta approvazione ministeriale”, la conclusione.

“Posto che l’individuazione del sito per la realizzazione del Parco Tecnologico non ha luogo a ridosso della pubblicazione della Cnai, come prospettato dai ricorrenti, ma interviene dopo lo svolgimento delle ulteriori sequenze procedimentali – viene infine sottolineato – in assenza di autocandidature, è previsto un sub-procedimento finalizzato al raggiungimento di una intesa con le Regioni nel cui territorio ricadono le aree idonee, il recepimento dell’intesa da parte della conferenza unificata, lo svolgimento da parte di Sogin di ulteriori indagini tecniche e l’acquisizione del parere vincolante dell’Isin. Solo all’esito di tali passaggi procedurali viene adottato l’atto di localizzazione con decreto interministeriale”.


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20 ottobre, 2022

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