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Politica - Il Pdl in subbuglio dopo l'emanazione del regolamento sulle incompatibilità di carica voluto dal segretario nazionale

Aut aut di Alfano a Marini

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Giulio Marini

Giulio Marini

– Con una letterina Angelino Alfano mette all’angolo Marini.

Il segretario nazionale del Pdl ha infatti inviato il 6 dicembre una letterina a tutti i dirigenti con il regolamento attuativo dell’articolo 35 dello statuto del partito. Cinque articoli sulle incompatibilità di carica che stanno mettendo in subbuglio il Pdl laziale e viterbese. Il regolamento entrerà in vigore, come spiega Alfano nella letterina di accompagnamento, in occasione dei prossimi congressi.

Per Giulio Marini questo significa che non potrà ricandidarsi alla carica di coordinatore provinciale a meno che non si dimetta da sindaco. Va detto che, non a caso, Marini ha più volte già dichiarato di non volersi candidare alla carica di coordinatore provinciale. Ma adesso è Alfano in persone che lo impedisce con il nuovo regolamento.

Il regolamento infatti stabilisce che i coordinatori e i vice provinciali e cittadini non possono essere contemporaneamente membri di governo, presidenti, assessori o capigruppo in Regione o in Provincia, sindaci di città con più di 15 mila abitanti, assessori o capigruppo nei comuni capoluogo.

A dover rinunciare alla carica di coordinatori nel Lazio saranno anche Francesco Lollobrigida, segretario del Pdl provinciale di Roma e assessore ai Trasporti della Regione; Franco Fiorito, a capo del Pdl di Frosinone e capogruppo alla Pisana.

Ora si tratta di capire su chi punterà Marini per la carica di coordinatore provinciale.


Il nuovo regolamento sulle incompatibilità

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 35 dello Statuto del Popolo della Libertà e al fine di assicurare una migliore distribuzione degli incarichi, si stabiliscono le seguenti incompatibilità:

Art. l TRA CARICHE RICOPERTE NEL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario regionale e di:

– Responsabile Nazionale di Settore,

Presidente di Consulta Nazionale,

Coordinatore o Vice Vicario provinciale o di grandi città.

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario provinciale o cittadino e di:

– Responsabile Nazionale di Settore,

– Presidente di Consulta Nazionale,

– Coordinatore o Vice Vicario regionale.

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario regionale e di:

– Membro del Governo,

– Presidente di Regione,

– Assessore o Capogruppo Regionale,

Presidente di Assemblea Regionale,

– Presidente di Provincia od Assessore,

– Sindaco e Assessore di Comune capoluogo,

– Sindaco di comune superiore a 15 mila abitanti.

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario provinciale o di cittadino e di:

Membro del Governo,

– Presidente di Regione,

– Assessore o Capogruppo regionale,

– Presidente di Provincia od Assessore o Capogruppo provinciale,

– Sindaco od Assessore o Capogruppo del Comune capoluogo,

– Sindaco di comune superiore a 15 mila abitanti.

Art. 3 – ALTRE INCOMPATIBILITÀ

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario regionale e di:

– membro di un Consiglio di Amministrazione di società o aziende a partecipazione dello Stato o delle Regioni o di Enti Locali territoriali,

– dipendente del Popolo della Libertà.

Vi è incompatibilità tra la carica di Coordinatore o Vice Vicario provinciale o cittadino e di:

– membro di un Consiglio di Amministrazione di società o aziende a partecipazione dello Stato o delle Regioni o di Enti Locali territoriali,

– dipendente del Popolo della Libertà.

Art. 4 CONDIZIONI PER LA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI

I Coordinatori e i Vice Vicari provinciali o di grande città che intendano candidarsi ad elezioni politiche, europee, regionali o amministrative (fatta eccezione per i comuni sotto i 15 mila abitanti) devono sospendersi dal loro incarico con decorrenza di sei mesi prima della scadenza dell’organo al quale intendono candidarsi. In caso di elezioni anticipate, affinché la sospensione possa essere immediatamente applicata, i Coordinatori, che intendono candidarsi alle elezioni di cui sopra, dovranno dichiararlo entro i sette giorni successivi al decreto di scioglimento dell’assemblea elettiva alla quale intendono proporre la propria candidatura.

Art. 5 – APPLICAZIONE

I Candidati alla carica di Coordinatore o Vice Vicario provinciale e di grande città, all’apertura dei lavori del congresso, presenta all’ufficio di Presidenza dello stesso una dichiarazione con la quale conferma di essere a conoscenza delle cause di incompatibilità previste dai precedenti artt. 2 e 3, e certifica l’assenza o l’esistenza di alcuna fra di esse.

Qualora all’atto dell’elezione da parte dei Congressi dei Coordinatori e Vice Vicari provinciali e di grande città esista, in capo agli stessi, alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dai precedenti artt. 2 e 3, non si procede alla proclamazione del Coordinatore o del Vice Vicario sul quale ricade l’incompatibilità, ed il Segretario Politico Nazionale assegna all’interessato un periodo di tempo di 3 giorni per rimuovere la situazione di incompatibilità. Ove l’opzione non venga esercitata nei termini previsti, comporta la decadenza dalla carica di partito, nel caso in cui l’incompatibilità rilevata sia tra due cariche di partito, la mancata opzione nei termini comporta la decadenza da quella assunta per ultima.

In tutti gli altri casi le incompatibilità vengono accertate dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora venga accertata una condizione di incompatibilità fra due cariche ricoperte dalla stessa persona, il segretario politico nazionale assegna all’interessato un periodo di tempo di 15 giorni per optare. Ove 1’opzione non Venga esercitata nei termini previsti, comporta la decadenza d’ufficio dalla carica di partito, nel caso in cui l’incompatibilità rilevata sia tra due cariche di partito, la mancata opzione nei termini comporta la decadenza da quella assunta per ultima.

NORME TRANSITORIE

I) In sede di prima attuazione le incompatibilità si applicano nel momento del rinnovo della nomina o della carica.

II) poiché in questa fase sono in discussione in Parlamento provvedimenti che riguardano i ruoli di assessore provinciale e di componente di Consigli di Amministrazione di società pubbliche, ci si riserva, per quanto attiene le incompatibilità previste per tali ruoli, la possibilità di eventuali deroghe a cura del Segretario Politico Nazionale coadiuvato dai tre Coordinatori Nazionali.

Analogamente può essere concessa deroga ai Parlamentari che ricoprano anche la carica di Presidente di Provincia o Sindaco per le città capoluogo e che abbiano già presentato le dimissioni da tali cariche amministrative ma l’iter delle stesse non sia stato ancora concluso.


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11 dicembre, 2011

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