Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In attesa della pubblicazione del decreto ministeriale attuativo della riforma della Pac 2015/2020, Confagricoltura Viterbo-Rieti pubblica la seconda uscita, dopo quella del pagamento ecologico, che vuole essere un provvisorio vademecum sulla materia dei contratti di vendita o affitto di terreni con titoli.
“La complessità della riforma e i numerosi problemi soprattutto applicativi che essa solleva – afferma il direttore di Confagricoltura Viterbo-Rieti Angelo Serafinelli -, anche con riguardo agli aspetti contrattuali oggetto della presente disamina, non consentono ancora di poter definire con certezza l’intero quadro normativo”.
Per quanto rileva in questa sede, si segnala che le disposizioni comunitarie in merito alla titolarità dei nuovi diritti all’aiuto ed alle procedure per la loro assegnazione, in caso di vendita o di affitto, dispongono quanto segue:
1. In caso di vendita o di affitto dell’azienda o di parte di essa, gli agricoltori (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti per l’assegnazione di pagamenti diretti, , possono trasferire il diritto di avere i titoli nel 2015 (in quanto l’acquirente ovvero il conduttore non ha beneficiato nel 2013 di un pagamento che dà diritto all’assegnazione dei nuovi titoli) con un contratto firmato anteriormente alla data di scadenza per la presentazione della domanda nel 2015.
In questo caso la domanda di assegnazione dei diritti all’aiuto, presentata dall’acquirente o dal conduttore, dovrà indicare specificatamente la clausola contenuta nel contratto – rispettivamente – di vendita o di locazione.
L’acquirente ed il conduttore devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 24 par. 1 Reg. UE 1307, ivi compresi quelli disciplinati dall’art. 9 Reg. 1307/2014 (agricoltore in attività). Dal contratto dovranno altresì risultare le generalità dell’agricoltore che ha trasferito il diritto.
2. In caso di vendita di una azienda o di parte di essa, gli agricoltori possono, prima del 15 maggio 2015, trasferire insieme all’azienda (o a parte di essa), i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare.
In tale contesto, ai fini del calcolo del valore dei titoli da assegnare, sarà possibile per l’acquirente beneficiare (se previsto) dei pagamenti che il venditore ha ricevuto per il 2014.
Il venditore dovrà conformarsi alle previsioni di cui all’art. 24 co. 1 Reg. 1307/2013 (e quindi presentare domanda di assegnazione dei diritti ed essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9 stesso regolamento) e l’acquirente essere un agricoltore in attività.
Il regolamento comunitario dispone che la domanda di assegnazione è presentata dal venditore. Questi tuttavia può espressamente autorizzare l’acquirente a presentare la domanda di assegnazione dei diritti in suo nome.
3. In caso di affitto di una azienda o di parte di essa, con contratto concluso prima del 15 maggio 2015, gli agricoltori possono convenire di concedere in affitto anche i diritti all’aiuto da assegnare.
In tal caso i diritti verranno assegnati al concedente e direttamente affittati al conduttore. Le parti possono convenire, se del caso, di far beneficiare all’affittuario anche il pagamento che il locatore ha ricevuto per il 2014, come riferimento per stabilire il valore unitario iniziale dei titoli da assegnare.
Il locatore/concedente deve conformarsi alle disposizioni dell’art. 24 par. 1 Reg. 1307/2013 (presentare domanda di assegnazione dei nuovi titoli, aver avuto diritto a percepire pagamenti nel 2013, avere i requisiti di cui all’art. 9 stesso Regolamento).
L’affittuario deve essere agricoltore in attività.
Analogamente a quanto previsto per la vendita, anche in caso di affitto il concedente può autorizzare il conduttore a presentare a suo nome la domanda di assegnazione dei diritti.
In relazione alla suddetta casistica riteniamo opportuno, in via preliminare, formulare alcuni rilievi.
Tutte le ipotesi contrattuali e le varie vicende che ad esse sono collegate presuppongono che l’oggetto del trasferimento (parziale o totale, temporaneo o definitivo) sia “un’azienda o parte di essa”.
Si segnala inoltre che per “vendita” ed “affitto” vanno intesi – rispettivamente – “la vendita o qualsiasi altro trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all’aiuto” e “un contratto di locazione o analoghe transazioni temporanee”.
Ne consegue che le disposizioni oggetto di analisi in questa sede devono intendersi riferite, per la vendita, ad esempio, anche a conferimenti in proprietà di beni ad una società; per gli affitti, anche ai comodati, alle concessioni in usufrutto, etc.
Analizziamo di seguito le singole ipotesi.
A. Clausola ex art. 24 par. 8 Reg.UE n. 1307/2013
Se l’acquirente o l’affittuario non avevano diritto a percepire pagamenti nel 2013 ai sensi del Reg. UE n. 73/2009, nel contratto di compravendita o di affitto, il venditore e il concedente –in possesso di tale requisito – possono disporre la cessione di tale diritto all’altro contraente.
Il venditore e il concedente, in sostanza, trasferiscono il diritto a poter beneficiare dei nuovi titoli laddove l’altro contraente – cui si cede a titolo definitivo o temporaneo la terra e l’azienda – ne è evidentemente sprovvisto.
Va osservato, in linea generale, che siffatto trasferimento, che sia sotteso ad una vendita o ad un affitto, realizza in ogni caso un trasferimento “definitivo” ovvero un trasferimento del “diritto”, che si concretizza nel presupposto soggettivo per l’assegnazione dei nuovi titoli a favore del beneficiario.
B. Clausola ex art. 20 par. 8 Reg. UE n. 639/2014
Come detto, in caso di vendita di una azienda o di parte di essa, i contraenti possono decidere di inserire nel contratto una clausola con cui disporre il trasferimento a favore dell’acquirente dei corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare.
Trattasi in sostanza di quelle situazioni in cui, prima del 15/5/2015, un imprenditore intende cedere in via definitiva la sua superficie ad un terzo, superficie sulla quale egli ha percepito nel 2014 pagamenti diretti, utili ai fini di determinare il valore unitario iniziale dei diritti che verranno assegnati nel 2015.
Tale possibilità si ritiene possa essere estesa anche alle vendite (ovvero ai conferimenti in società ed a tutti gli altri trasferimenti di azienda o di parte di essa in via definitiva) già perfezionate, attraverso l’integrazione del relativo atto.
C. Clausola ex art. 21 Reg.UE n. 639/2014
Come esaminato nella parte generale, negli affitti stipulati entro il 15/5/2015 con scadenza successiva al 15/5/2015, le parti possono convenire di dare in affitto insieme all’azienda o a parte di essa i corrispondenti diritti all’aiuto da assegnare.
La fattispecie prevista dalla norma in esame si concretizza nell’assegnazione dei nuovi diritti all’aiuto al proprietario concedente ed il loro trasferimento temporaneo, per tutta la durata del contratto, all’affittuario.
Ne consegue che il proprietario concedente:
deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt.24 par.1 e 9 Reg. UE n. 1307/2014, come disciplinati dalla normativa nazionale che darà attuazione alla Riforma; alla scadenza del contratto di affitto, rientrerà nella piena disponibilità dei diritti all’aiuto che verranno assegnati con l’entrata in vigore della Riforma.
Confagricoltura Vterbo-Rieti
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